HomeLandtagsarbeitAnfragenRegolamento edilizio tipo: illegittimi i compiti e la composizione della “sezione edilizia”?

Regolamento edilizio tipo: illegittimi i compiti e la composizione della “sezione edilizia”?

INTERROGAZIONE.

La LP 9/2018 prevede la possibilità che i comuni istituiscano “sezioni differenziate della commissione comunale territorio e paesaggio”, riservando però chiaramente (cfr. art. 4, comma 7) agli stessi comuni il compito e il diritto di definirne la composizione e le competenze.

Il regolamento edilizio tipo approvato dalla Giunta provinciale con Delibera n. 301 del 30.03.2021 riprende questa possibilità, definendo però (diversamente da quanto previsto art. 4, comma 7 della LP 9/2018) in maniera molto dettagliata le competenze urbanistico – edilizie della commissione maggiore, cioè la commissione territorio e paesaggio, e una sorta commissione minore che il regolamento provinciale impone sia la “sezione edilizia”.

Il regolamento edilizio tipo, in palese violazione dell’autonomia regolamentare dei comuni e della stessa legge, arriva però anche a imporre ai comuni la composizione di questa sezione e il suo modus operandi. Il regolamento tipo prevede, con la sola eccezione di Bolzano, che i compiti di questa sezione edilizia vengano assolti dalla commissione comunale per il paesaggio. Per Bolzano la commissione comunale per il paesaggio assolve i compiti di sezione edilizia nei casi in cui è richiesta anche l’autorizzazione paesaggistica; per tutti gli altri casi il regolamento tipo prevede per Bolzano una sezione edilizia a sé stante, per la cui composizione è predeterminata sola la presenza (e presidenza) del sindaco.

Si chiede alla Giunta provinciale:

  1. A quali principi di corretta composizione di organi tecnici consultivi risponde la – di fatto – identità della sezione edilizia con la commissione comunale per il paesaggio?
  2. Nella fattispecie, poiché i compiti della sezione edilizia – nonostante la diversità tematica – verrebbero come detto assolti dalla commissione paesaggistica, composta da esperti/e in scienze forestali, in materia di paesaggio e in cultura edilizia, non ritiene la Giunta provinciale che tale commissione per il paesaggio abbia il fragoroso difetto dell’assenza di un esperto/a in pianificazione urbanistica e che dunque la sezione edilizia alias commissione per il paesaggio verrebbe in tal modo privata delle competenze necessarie per la valutazione dei progetti?
  3. Ad esempio, come potrebbe – senza esperto/a in pianificazione urbanistica – la sezione edilizia alias commissione per il paesaggio pronunciarsi su temi come l’inserimento nel tessuto urbanistico e la rispondenza ai piani urbanistici, con le conseguenze facilmente immaginabili?
  4. Perché ai fini della corretta gestione del territorio, che può essere garantita solo grazie all’apporto di organi consultivi che rispondano a tutte le competenze in gioco, il regolamento tipo non ha proposto una composizione della sezione edilizia ad hoc, con tutte le competenze necessarie, preferendo invece far equivalere la sua composizione a quella di un’altra commissione, nonostante l’indiscutibile non sovrapponibilità dei compiti?
  5. Il rendere vincolante l’istituzione della sezione edilizia con queste competenze e questa composizione, il regolamento edilizio tipo non viola l’autonomia regolamentare dei comuni e dunque non è palesemente illegittimo?
  6. Non ritiene la Giunta che sia opportuno annullare in autotutela l’attribuzione di carattere vincolante – poiché non corrispondente a quanto previsto dalla LP 9/18 – al regolamento tipo contenuta nel primo punto della parte dispositiva della delibera n. 301 del 30-3-2021, recante l’approvazione di tale regolamento?
  7. O comunque, non ritiene la Giunta di dover almeno modificare il regolamento edilizio tipo nella parte riguardante la sezione edilizia, i suoi compiti, la sua composizione e la sua sovrapposizione alla commissione comunale per il paesaggio, modificando il testo in coerenza con quanto previsto dalla LP 9/18, art. 4, comma 7: “7. Il Comune può prevedere l’istituzione di sezioni differenziate della CCTP, definendone la composizione e le competenze”?

Bolzano, 20.05.2021

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Author: Heidi

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