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MOZIONE.

Il 15 aprile 2020 il Consiglio provinciale ha trattato il disegno di legge provinciale “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”. Questo disegno di legge ha una particolarità, ovvero, nella seduta del 9 aprile 2020, la terza commissione legislativa lo ha approvato con una dotazione pari a circa 200 milioni di euro ma, durante la trattazione in aula, la somma è stata aumentata a 500 milioni di euro con un emendamento del presidente della Provincia. Questo iter è stato di per sé singolare, in quanto la commissione legislativa competente non ha potuto esaminare la norma.

All’epoca, stando alle spiegazioni del presidente della Provincia, non era ancora chiaro da cosa sarebbero derivate queste maggiori entrate.

Nonostante le attuali divergenze politiche con gli Stati membri Ungheria e Polonia, il Recovery Fund europeo nella primavera prossima inizierà a produrre i suoi effetti. 207 dei complessivi 750
miliardi di euro di cui è dotato il fondo sono destinati all’Italia con il fine di contribuire a rinnovare in modo decisivo la base istituzionale, economica e ambientale del Paese.

Oltre al “Green Deal” con i suoi piani rivolti alla sostenibilità, si mira soprattutto al rafforzamento della digitalizzazione, dell’innovazione e della competitività. I progetti dovrebbero essere presentati alla Commissione europea entro il febbraio 2021, affinché dopo la loro valutazione possa essere avviato l’afflusso delle risorse accompagnato dai relativi meccanismi di gestione e controllo.

A partire dall’estate del 2020 le ripartizioni della Provincia hanno presentato i propri programmi relativi a sei aree d’intervento, che secondo un articolo pubblicato sul quotidiano Dolomiten il
4/12/2020 sarebbero distribuiti come segue:

  • Area I: digitalizzazione, innovazione e competitività, 7 progetti, 556 milioni di euro;
  • Area II: transizione verde e svolta ecologica, 28 progetti, 972 milioni di euro;
  • Area III: infrastrutture per la mobilità, due progetti, 125 milioni di euro;
  • Area IV: istruzione, cultura, ricerca, un progetto, 83 milioni di euro;
  • Area V: riequilibrio sociale, 6 progetti, 270 milioni di euro;

Se da un lato va riconosciuta l’iniziativa della Giunta provinciale e degli uffici competenti, sono anche opportune alcune osservazioni di fondo:

gli obiettivi di rinnovamento per la nostra provincia intervengono nell’orientamento di istituzioni e infrastrutture, e influenzano altresì in modo significativo le future opzioni politiche. Inoltre, i progetti e il loro finanziamento, se approvati, si ripercuoteranno sul bilancio e determineranno una parte significativa della sua gestione nei prossimi anni.

Non è quindi sufficiente che la decisione preliminare sul Recovery Fund competa unicamente all’esecutivo e all’amministrazione. Grazie allo stanziamento di fondi per un totale di 2,379 miliardi di
euro, in Alto Adige si avvierà un nuovo corso. La Giunta provinciale ha già preso una decisione preliminare attraverso la sua selezione senza coinvolgere in alcun modo l’organo legislativo. Sarebbe fondamentale che, previa valutazione da parte della commissione legislativa competente, anche il Consiglio provinciale avesse modo di ratificare ed eventualmente rimodulare i progetti.

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica pertanto la Giunta provinciale

  1. di trasmettere al Consiglio provinciale le informazioni sui prossimi passi progettuali e procedurali riguardanti il Recovery Fund europeo dal punto di vista dei contenuti e dei tempi;
  2. di comunicare e illustrare al Consiglio provinciale l’attuale progetto altoatesino sul Recovery Fund europeo;
  3. di comunicare e illustrare le eventuali modifiche o i nuovi sviluppi del Recovery Fund europeo al Consiglio provinciale.

 

Consiglieri provinciali
Hanspeter Staffler
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba

Disegno di legge N. 74/21.

Questo disegno di legge propone di istituire anche in provincia di Bolzano il/la Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che già esiste nelle altre regioni compresa la vicina provincia di Trento.

Proponiamo di introdurre questa nuova figura di garante nella Legge provinciale n. 11 del 2020, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, che recentemente ha riordinato la materia degli organi di garanzia. Purtroppo, in quel momento è stata perduta l’occasione di istituire anche nella nostra provincia la figura che ora torniamo a riproporre. Essa rappresenta uno sviluppo delle competenze dell’Autonomia nel campo della detenzione e della privazione delle libertà, apre alla Provincia le porte del carcere e degli altri luoghi di custodia coatta. Sarebbe inspiegabile rinunciare a questi nuovi poteri autonomistici che sono previsti dalla legge statale e che si sono già date perfino le regioni a statuto ordinario.

 

Tutte le ricerche nazionali e internazionali dimostrano che la prevenzione dei reati e la riduzione delle recidive, così importanti per migliorare il clima sociale e la convivenza civile, sono intimamente collegate al trattamento del colpevole nella fase della detenzione, alla possibilità di una sua rieducazione attraverso la formazione e il lavoro.

L’articolo 27 della Costituzione stabilisce il principio secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per garantire che la pena abbia questo carattere, in Italia è stato istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Tale figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell’Unione europea e nella Confederazione Elvetica. In Italia è stato istituito dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio.

Nella quasi totalità delle Regioni, e anche nella Provincia autonoma di Trento, operano i/le Garanti regionali/provinciali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in realtà preesistenti all’istituzione del/della Garante nazionale. Nel 2008 è stata istituita la Conferenza nazionale dei/delle Garanti regionali.

 

Con questo disegno di legge proponiamo di istituire anche in provincia di Bolzano la figura del/della Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, sul modello di quanto previsto in Provincia di Trento.

Il/la Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un’Autorità di garanzia indipendente non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.

Il/la Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale contribuisce all’affermazione dei diritti dei detenuti e di ogni persona privata di libertà personale ed alla loro tutela, funzionale al pieno riconoscimento della dignità della persona e allo svolgimento del periodo di pena al fine della riabilitazione sociale della persona.

 

In particolare, il/la Garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell’ordinamento statale e dell’ordinamento penitenziario in particolare, l’effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d’intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

Il/la Garante promuove una cultura di umanizzazione della pena, esercita funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione alle autorità competenti delle eventuali violazioni di diritti. A questi fini, come previsto dalla legge sull’Ordinamento penitenziario, può effettuare colloqui con i detenuti e può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Inoltre, ha il potere di prendere visione, previo consenso dell’interessato/a, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari. Ha anche il potere di valutare i reclami ex art. 35 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario).

Se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità.

Come recita anche la denominazione del Garante, la sua competenza va ben oltre la sola dimensione del carcere. Come si legge sul sito del Garante nazionale, esso può visitare “qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive dei luoghi detentivi destinati all’espiazione della pena o della custodia cautelare per adulti o per minori, le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, il Garante visita le camere di sicurezza delle forze di polizia” – tutto questo al fine di tutelare i diritti civili e costituzionali delle persone prive di libertà.

 

Possono chiedere l’intervento del/della Garante tutte le persone detenute o ristrette, quelle soggette alle misure alternative alla detenzione e gli internati nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) della provincia che ritengano di aver subito una violazione dei propri diritti.

La segnalazione può essere fatta anche dai famigliari del detenuto, dai volontari che operano all’interno delle strutture di reclusione e dall’avvocato di fiducia.

Alla segnalazione segue un’istruttoria nel corso della quale il Garante può rivolgersi alle amministrazioni competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o le azioni necessarie attraverso raccomandazioni e inviti (non potranno essere prese in carico richieste o segnalazioni in cui non vengano declinate le proprie generalità).

 

L’importanza della istituzione del/della Garante anche in provincia di Bolzano risulta evidente anche dalle condizioni pietose in cui versa il carcere del capoluogo, condizioni che si ripercuotono inevitabilmente sulla “qualità della vita” dei detenuti e sulle loro effettive possibilità di rieducazione/risocializzazione/reinserimento, nonché sulla qualità del lavoro del personale di custodia e amministrativo.

Riferisce il rapporto della associazione “Antigone” che ha visitato il carcere di Bolzano nel dicembre 2019: “Le condizioni igieniche sono scarse e le celle sono sovraffollate. La manutenzione è scadente e i detenuti hanno pochi spazi da poter utilizzare fuori dalle celle. La problematica della direzione congiunta con Trento rende la situazione particolarmente gravosa, con conseguente difficoltà nell’organizzazione delle attività del tempo libero e educative. Al momento della visita le persone detenute erano 109 di fronte a una capienza regolamentare di 87, con un tasso di affollamento del 125%. 49 detenuti erano in trattamento come tossicodipendenti e 50 erano in terapia psichiatrica con prescrizione medica. Lo psichiatra è presente per 3,7 ore a settimana ogni 100 detenuti (media italiana: 23,1 ore ogni 100 detenuti), mentre lo psicologo non c’è (media italiana: 15 ore di psicologo ogni 1000 detenuti). Un detenuto risultava disabile, ma nel carcere non ci sono spazi dedicati a persone disabili. È presente un’infermeria molto piccola e poco attrezzata. Ci sono alcune difficoltà nella reperibilità dei farmaci necessari.  Di educatori ce n’è solo uno su quattro previsti”.

In questo contesto si può immaginare quale situazione si sia venuta a determinare in un carcere come quello di Bolzano nella recente emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. Basti pensare a come fosse praticabile l’obbligo di distanziamento in una situazione in cui 109 detenuti sono rinchiusi in sole 31 celle (ci sono casi di 12 detenuti per cella!) con 18 servizi igienici in tutto (dati del Ministero della Giustizia). Proprio in questi momenti sarebbe stato fondamentale l’intervento del/della Garante come valido aiuto per gestire la situazione. La Garante trentina, ad esempio, ha predisposto una sorta di vademecum per affrontare l’emergenza sanitaria, altri Garanti in Italia sono personalmente intervenuti nelle carceri dove si sono verificate le rivolte.

Ma anche nella prospettiva (quando, non si sa) della costruzione del nuovo carcere, la figura del garante può svolgere un ruolo essenziale, sia nella fase di transizione, che in quella di organizzazione e gestione della nuova struttura.

Per tutti questi motivi auspichiamo che la proposta avanzata da questo disegno di legge, di istituire anche in provincia di Bolzano il/la Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, venga presa seriamente in considerazione.

 

BZ, 08.01.2021

Il relatore, consigliere provinciale

Riccardo Dello Sbarba

 

Qui potete scaricare il disegno di legge completo e il parere del Consiglio dei Comuni.

Disegno di legge provinciale n. 73/ 21.

Proponiamo di attribuire questa nuova competenza ambientale alla Difesa Civica, con un nuovo articolo, il 16-bis, da introdurre nella Legge provinciale n. 11 del 2020, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, che recentemente ha riordinato la materia degli organi di garanzia.

Purtroppo, in quel momento è stata perduta l’occasione di ampliare anche nella nostra provincia le competenze della Difesa Civica, forse perché il lavoro allora più importante era il riordino giuridico degli organi di garanzia esistenti.

Torniamo quindi ora a riproporre questo ampliamento di compiti, che arricchirebbe la Difesa civica senza costare nulla in più al bilancio del Consiglio provinciale.

 

Tra le diverse “difese” civiche, in tutti Länder austriaci è istituita anche la Umweltanwaltschaft. Il Land Tirol costituisce per noi l’esempio più vicino come questa importante istituzione può efficacemente funzionare.

In Italia però non esiste il quadro legislativo austriaco. Il vicino Trentino ha trovato una soluzione attribuendo alla difesa civica anche la competenza ambientale. La legge sulla difesa civica della Provincia di Trento attribuisce infatti al Difensore civico o alla Difensora civica la materia ambientale.

Secondo noi ha senso affidare questo tema alla Difesa civica, perché l’ambiente spesso non ha voce. Dislocare la difesa dell’ambiente in un’istituzione, in cui al centro sono per definizione le ansie e le preoccupazioni di coloro che altrimenti avrebbero scarsa possibilità di essere ascoltati è coerente, un passo indispensabile e che si doveva fare già da tempo.

 

Ma anche sotto un altro aspetto è appropriato portare le questioni ambientali sotto la tutela della Difesa civica: essere circondati da un ambiente sano e pulito, per le presenti generazioni, ma soprattutto per quelle future, è un diritto civico. Difendere l’ambiente e i suoi diritti vuol dire difendere gli esseri umani e i loro diritti. Il presente disegno di legge vuole riempire questa lacuna.

 

Gli esseri umani non possono vivere se l’ambiente non sopravvive: per questo gli interessi dell’ambiente coincidono con gli interessi delle persone e le competenze sull’ambiente devono andare mano nella mano con quelle della difesa dei diritti delle cittadine e dei cittadini. È ora di smettere di considerare da una parte gli esseri umani, dall’altra la natura come fossero avversari, e di capire che se vogliamo vivere una vita che merita di essere vissuta dobbiamo prenderci cura del nostro ambiente e creare le istituzioni utili per difenderlo.

 

Un primo passo è quello di estendere le competenze del Difensore civico / della Difensora civica anche alla materia ambientale, affinché i diritti dei cittadini e delle cittadine e i diritti dell’ambiente non vengano messi l’uno contro l’altro.

 

L’articolo 1 di questo disegno di legge prevede la possibilità da parte del Difensore civico / della Difensora civica di intervenire su richiesta dei diretti interessati (poiché la difesa dell’ambiente richiede l’impegno della cittadina e del cittadino) nei confronti delle istituzioni locali in caso di loro attività od omissioni che possono recare danno all’ambiente o in ogni caso violare norme volte a tutelare l’ambiente. Oltre a questo, la Difesa civica ha la possibilità di richiedere informazioni ai diversi soggetti coinvolti in un possibile danno ambientale.

L’articolo 2 specifica che il presente disegno di legge non comporta spese aggiuntive, poiché si tratta di aggiungere la competenza su una materia aggiuntiva alla attuale struttura della Difesa civica.

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

BZ, 08.01.2021

 

Il presentatore

Consigliere provinciale

Riccardo Dello Sbarba

 

Qui potete scaricare il disegno di legge completo e il parare del Consiglio dei Comuni.

INTERROGAZIONE.

Sempre più spesso pazienti che necessitano di visite specialistiche vengono dirottati verso cliniche private convenzionate. In tutta la provincia le cliniche private si ampliano e ne sorgono di nuove. Il costo della visita effettuata “in convenzione” nel privato è nella maggioranza dei casi a carico della Provincia e il/la paziente paga un ticket identico a quello pubblico.

Si chiede:

Considerando gli ultimi 5 anni per cui sono disponibili i dati:

  1. Quanta parte della spesa provinciale nella sanità è confluita nelle strutture pubbliche e quanta parte nelle strutture private? Si chiede la spesa distinta per anno indicando la spesa complessiva e la percentuale sul totale.
  2. Quante visite specialistiche “in convenzione” (cioè che si svolgono per “delega” del pubblico al privato e alle stesse condizioni per il/la paziente) sono state effettuate nel settore privato? Si chiede il numero di visite in convenzione distinto per anno e per tipo di visita specialistica, indicando il totale e la percentuale sul totale.
  3. Con quali criteri la Provincia stabilisce il compenso da pagare ai privati per le visite in convenzione, tra cui molte “acquistate” per far fronte alle carenze del settore pubblico? In particolare, il costo per singola visita effettuata nel privato è inferiore, pari o superiore per quello stesso tipo di visita effettuata nel settore pubblico?
  4. Esclusi i compensi per le visite specialistiche, quali altri tipi di contributi e finanziamenti – distinti per tipo e per anno – e in quali dimensioni, la Provincia ha erogato alle cliniche private del territorio? (si chiede di indicare ogni tipo di contributo e finanziamento, anche per opere strutturali, macchinari ecc…)

Bolzano, 7 gennaio 2021

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

 

Qui potete scaricare la risposta della giunta e l’allegato.

INTERROGAZIONE.

Nella città di Bolzano si è riaperto il dibattito sulla realizzazione del terzo lotto della variante alla SS 12 sotto il Colle con il prolungamento della galleria da San Giacomo fino a Campiglio, a nord di Bolzano. Il Consiglio comunale di Bolzano, in data 22 dicembre 2020, ha approvato il “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”, nel quale a proposito della variante alla SS 12 si dice: “Avanzamento della richiesta alla Provincia per lo spostamento della SS 12 sotto il Colle con costi completamente a carico della Provincia”. Il terzo lotto costituisce la parte finale di un progetto che ha già visto realizzarsi i primi due lotti con i tratti in Bassa Atesina.

 Si chiede:

  1. Quanto è costata in totale la realizzazione rispettivamente del primo e secondo lotto della variante alla Statale 12?
  2. Per questi primi due lotti della stessa variante alla statale 12 chi ha messo a disposizione i finanziamenti necessari? Sono stati interamente a carico della Provincia oppure c’è stata una partecipazione dei comuni interessati, o di altri soggetti?
  3. A che punto è la progettazione del terzo lotto della variante alla SS 12 sotto il Colle con il prolungamento della galleria da San Giacomo fino a Bolzano nord?
  4. Qual è il costo previsto per il terzo lotto della variante alla Statale 12? Il costo indicato è attualmente valido, oppure va di nuovo verificato?
  5. La somma ritenuta nel corso del tempo necessaria per il terzo lotto della variante alla statale 12 è mai stata iscritta in bilanci o documenti programmatici anche di previsione pluriennale o qualsiasi altro tipo di atto ufficiale della Provincia? Se sì, in quale tipo di atto e con quale validità temporale?
  6. Se la somma era in qualche modo stata prevista in bilanci o altro tipo di atto programmatico anche pluriennale, tale previsione è ancora valida o è stata cancellata? E se la somma non è più prevista, quando e soprattutto perché ciò è successo?
  7. E’ disponibile la Provincia a finanziare interamente la realizzazione del terzo lotto della variante alla statale 12, come richiesto dal Comune di Bolzano, oppure ci sono ostacoli a questo? E se sì, quali?

 

Bolzano, 7 gennaio 2021

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

INTERROGAZIONE.

Nella legge “Territorio e Paesaggio” l’articolo 59 regola i Piani di riqualificazione urbanistica (PRU), il 30 le zone di riqualificazione urbanistica e il 20 gli accordi urbanistici. Ci si chiede quale spazio abbia (come OBBLIGO) l’edilizia pubblica, agevolata, sociale e convenzionata. La stessa domanda riguarda PRU già in corso come il “progetto Benko” o il “progetto areale ferroviario a Bolzano.

Si chiede:

  1. Ai sensi della nuova legge “Territorio e Paesaggio”, è previsto l’obbligo di riservare all’intero di un PRU, di una zona di riqualificazione urbanistica, realizzata tramite accordio urbanistico a meno, una parte da utilizzare per l’edilizia pubblica, con alloggi Ipes e/o alloggi per l’edilizia agevolata? Se sì, in quale misura e, eventualmente, in quali casi vige questo obbligo?
  2. Ai sensi della nuova legge “Territorio e Paesaggio”, è previsto l’obbligo di convenzionamento di una parte degli alloggi realizzati all’intero di un PRU, di una zona di riqualificazione urbanistica, realizzata tramite accordio urbanistico a meno? Se sì, in quale misura e, eventualmente, in quali casi vige questo obbligo?
  3. Nel PRU previsto per la realizzazione del “WaltherPark” a Bolzano (il cosiddetto progetto Benko), è previsto il convenzionamento di almeno una parte degli alloggi e se sì di quanti? E’ prevista la realizzazione di alloggi per edilizia agevolata e se sì quanti? E’ prevista la realizzazione di alloggi Ipes e se sì quanti?
  4. Nel progetto dell’areale ferroviario di Bolzano è previsto il convenzionamento di almeno una parte degli alloggi e se sì di quanti? E’ prevista la realizzazione di alloggi per edilizia agevolata e se sì quanti? E’ prevista la realizzazione di alloggi Ipes e se sì quanti?

Bolzano, 7 gennaio 2021

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

 

Qui potete scaricare la risposta della giunta.