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Statuto dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

Preambolo

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige s’impegnano a creare nella loro terra una convivenza amichevole e pacifica tra gli uomini e con la natura, incoraggiano e sostengono numerose persone e iniziative in questo intento, fungono da supporto, catalizzatori di idee e fattore aggregante per i cambiamenti necessari nel Sudtirolo/Alto Adige, si oppongono ai politicanti e agli speculatori disposti a svendere ambiente, risorse umane, dignità e libertà, intendono costruire una rappresentanza politica credibile e coraggiosa nelle istituzioni locali onde facilitare e accelerare il recupero morale e la riforma politica nonché offrire ai loro concittadini la possibilità di affidare in buone mani la responsabilità di governo locale.
La pace tra gli uomini, un ritrovato equilibrio dell’uomo con la natura, l’avvio di misure concrete per favorire la necessaria svolta ecologica, l’amicizia tra i gruppi linguistici del Sudtirolo/Alto Adige, rapporti sociali equi e solidali, la difesa e l’ampliamento di democrazia e diritti umani, l’impegno della comunità locale per la pace e la giustizia nel mondo (sia attraverso i rapporti di buon vicinato e una più stretta cooperazione fra le regioni dell’arco alpino, sia a livello globale, anche tra Nord e Sud, Est e Ovest) sono tra gli obiettivi essenziali dell’impegno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. I Verdi dedicheranno particolare attenzione al diritto alla diversità e alla tutela contro ogni discriminazione che se ne facesse derivare. I Verdi intendono adoperarsi affinché in molti/e nascano la voglia e la disponibilità a impegnarsi attivamente nella politica a favore della collettività, ovvero nella ricerca di soluzioni sostenibili, democratiche, eque e nonviolente ai bisogni e ai conflitti nella società.
Le persone attive nel movimento politico dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige s’impegnano a mettere le loro forze al servizio di questi obiettivi, senza ricercare vantaggi personali e nello spirito della solidarietà reciproca. Sono pronte a interagire quanto più possibile e aperte agli obiettivi, gli orientamenti e le questioni che stanno a cuore dei movimenti e delle persone a cui i Verdi si sentono idealmente legati e da cui comunque ricevono impulsi importanti.
(Testo secondo Alex Langer)
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si considerano una forza politica che cerca il dialogo, il contatto e la stretta collaborazione con le liste civiche e con le iniziative che perseguono scopi simili, se possibile sostenendole attivamente.

Art. 1
Parità dei sessi e rappresentanza delle lingue e culture
1. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige riconoscono, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione, la necessità di una rappresentanza paritaria delle donne e degli uomini, si impegnano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne nonché a garantire un’adeguata rappresentanza di tutte le lingue e le culture esistenti in Sudtirolo.
2. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si ispirano a questo principio in ogni loro iniziativa e, in particolare, nella composizione dei propri organi e nella formazione delle liste elettorali. Essi riconoscono e rispettano il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al loro interno come parte essenziale della loro vita democratica, e riconoscono pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.

Art. 2
Denominazione, sede e simboli dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige
1. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano verso l‘esterno con la denominazione VERDI – GRÜNE – VËRC (VGV) e hanno la loro sede a Bolzano, in via Bottai, n. 5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Direttivo provinciale in deroga alle procedure di modifica statutaria di cui all’articolo 6, comma 3, lettera h), del presente statuto.
2. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano alle elezioni con il seguente simbolo: una colomba della pace bianca su fondo verde contornata dalla scritta “VERDI – GRÜNE – VËRC“. Detto simbolo è allegato in forma grafica al presente Statuto. In casi particolari i Verdi nelle forme previste dai successivi commi, si riservano la facoltà di modificare e/o integrare il simbolo suddetto o di combinarlo ad altri simboli.

Art. 3
Struttura organizzativa e modalità di voto
1. Gli organi dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige sono:
a) l’assemblea provinciale
b) il coordinamento provinciale
c) il direttivo provinciale
e) i gruppi tematici
d) i gruppi territoriali
f) le assemblee comprensoriali
g) il forum dei comuni
h) i revisori/le revisore dei conti
i) il collegio di conciliazione e garanzia
2. Fatta eccezione per le votazioni riguardanti persone fisiche, tutte le decisioni degli organi deliberativi vengono assunte con voto palese, salvo che il 5% degli/delle iscritti/e presenti non richieda il voto segreto.

Art. 4
Adesione ai Verdi
1. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, maggiori di 16 anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono iscriversi ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, aderendo così al presente statuto ed ai regolamenti interni.
2. La partecipazione alle votazioni interne nonché il diritto di voto attivo e passivo in tutti i livelli organizzativi del movimento sono riservati agli/alle aderenti. Sono esclusi da questa regola i membri del collegio di conciliazione e garanzia e i revisori/le revisore dei conti. Tutte le iscritte e gli iscritti hanno diritto di:
2.1 partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige
2.2 esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell’elezione degli organismi dirigenti
2.3 conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna
2.4 partecipare all’attività ed all’iniziativa politica dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e dei suoi gruppi territoriali e/o tematici
2.5 ricorrere agli organismi di conciliazione e garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto
3. L’iscrizione è a titolo personale. Aderente ai Verdi è chi sostiene i Verdi del Sudtirolo/ Alto Adige versando una quota annuale stabilita, riconoscendo con ciò lo Statuto dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. Tutte le iscritte e gli iscritti hanno il dovere di:
3.1 contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta ed all’iniziativa politica
3.2 contribuire al sostegno economico dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige
3.3 rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste (v. art. 7, comma 4, lettera k)
3.4 favorire la partecipazione e l’adesione di altre cittadine ed altri cittadini ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.
4. L’adesione secondo il punto 3 cessa nel caso che la quota annuale non sia stata corrisposta entro i termini fissati dal direttivo provinciale. Contro la cessazione dell’adesione la persona interessata può ricorrere al collegio di conciliazione e garanzia di cui all’art. 13 del presente Statuto.

Art. 5
Verdi nei comuni
1. Nei comuni i Verdi si candidano:
a) con uno dei simboli di cui all’art. 2
b) con un altro simbolo a loro scelta.
2. La struttura organizzativa a livello comunale delle liste ai sensi del comma 1. lettera a) è regolata ai sensi dell’art 9.
3. L’appartenenza delle liste ai sensi del comma 1 lettera b) ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige è subordinata al loro riconoscimento come idealmente affini ai Verdi ai sensi dell’art. 110, comma 2 c).
4. La struttura organizzativa a livello comunale delle liste ai sensi del comma 1 lettera b) è libera e si adegua alle esigenze locali.

Art. 6
Assemblea provinciale
1. Almeno una volta all’anno i Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si riuniscono in un’assemblea provinciale convocata pubblicamente.
2. L’assemblea è abilitata a deliberare a prescindere dalla consistenza numerica degli/del¬le aderenti presenti. Essa è aperta a degli ospiti, mentre il diritto di voto attivo e passivo è riservato agli/alle aderenti. La presenza e la partecipazione di eventuali minoranze politiche sono comunque garantite.
3. L’assemblea provinciale ha le seguenti competenze:
a) definisce gli indirizzi di politica generale
b) elegge il/la portavoce provinciale o due portavoce provinciali, di cui almeno una donna, aventi pari diritti
c) elegge nove delegati/delegate per il coordinamento provinciale
d) elegge il/la presidente del collegio di conciliazione e garanzia
e) elegge gli/le eventuali delegati/e e rappresen¬tanti negli organi di organizzazioni e iniziative alle quali i Verdi del Sudtirolo/Alto Adige aderiscono a livello istituzionale
f) elegge i revisori/le revisore interni/e dei conti
g) stabilisce le modalità di definizione delle liste delle candidature alle elezioni provinciali, politiche ed europee e le approva
h) modifica lo statuto: è necessaria una maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto
i) assume tutte le decisioni importanti che non competono espressamente ad altri organi
j) su proposta del coordinamento provinciale approva le eventuali modifiche al simbolo ed alla denominazione del partito; è necessaria una maggioranza di due terzi dei/delle presenti con diritto di voto;
k) su proposta del coordinamento provinciale e sentito il gruppo territoriale interessato delibera su sospensione e commissariamento dello stesso: è necessaria una maggioranza di due terzi dei/delle presenti con diritto di voto;
4. Il Direttivo provinciale fissa lo svolgimento e le regole per le votazioni durante l’assemblea provinciale. È comunque sempre prevista la maggioranza assoluta dei presenti regolarmente iscritti per l’approvazione degli atti che impegnano il partito. Va inoltre sempre garantita la possibilità di presentare documenti di voto fino alle ore 12.00 del giorno antecedente l’assemblea. Per la composizione degli organi non esecutivi e l’elezione di delegati, ove la discussione in assemblea sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.
5. Il 20% degli/delle aderenti può chiedere per iscritto la convocazione di un’assemblea provinciale straordinaria indicando gli argomenti da trattare. Entro 60 giorni il direttivo provinciale dovrà quindi indire l’assemblea provinciale. Essa è abilitata a deliberare con la presenza di almeno 60 aderenti. Il testo di eventuali proposte di modifiche statutarie deve essere allegato alla convocazione.

Art. 7
Coordinamento provinciale
1. Il coordinamento provinciale dura in carica due anni. È composto da:

a) i/le portavoce provinciali
b) i consiglieri/le consigliere provinciali
c) gli assessori/le assessore comunali
d) i/le nove delegati/delegate eletti/e dall’assemblea provinciale
e) i/le portavoce o i/le viceportavoce di ogni gruppo tematico
f) i/le portavoce dei gruppi territoriali e comprensoriali
g) i deputati/le deputate al parlamento italiano e al parlamento europeo
h) un/a rappresentante del forum dei comuni
i) il/la capoufficio dell’ufficio verde.

2. L‘appartenenza al coordinamento provinciale è efficace se il membro soddisfa i requisiti ai sensi dell‘art. 4, comma 3.
3. Le dimissioni di un membro comportano automaticamente il subentro del suo sostituto/della sua sostituta oppure, in sua mancanza, del primo/della prima dei non eletti.
4. Il coordinamento provinciale si riunisce mensilmente. Esso:

a) definisce le linee programmatiche e l’o-rientamento politico-strategico
b) elegge tra i propri membri tre rappresentati/e nel direttivo provinciale
c) ratifica l’istituzione dei gruppi tematici e territoriali e ne nomina i /le rispettivi/e portavoce su proposta dei singoli gruppi. La mancata ratifica deve essere motivata.
d) si occupa della pianificazione finanziaria e definisce il budget
e) approva il rendiconto annuale e l’operato del direttivo provinciale
f) determina le eventuali indennità di carica e il loro ammontare
g) decide in merito alle questioni che per motivi di urgenza non possono essere demandate all’assemblea provinciale
h) su richiesta provvede a riconoscere liste libere in quanto idealmente affini ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige
i) decide riguardo all’utilizzo dei simboli di cui all’art. 2 e sottopone all’assemblea provinciale le eventuali proposte di modifica del simbolo e/o della denominazione del partito
j) decide eventuali adesioni a raggruppamenti politici che vanno al di là delle semplici alleanze elettorali e provvede a eleggere i propri rappresentanti nei relativi organi
k) provvede ad affrontare, in prima istanza, le controversie in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni ed è titolare delle applicazioni delle sanzioni previste: ammonimento scritto, sospensione ed esclusione
l) propone all’assemblea provinciale provvedimenti di sospensione o commissariamento dei gruppi territoriali.
m) apporta i necessari adeguamenti allo statuto che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

Art. 8
Direttivo provinciale e portavoce provinciali
1. Il direttivo provinciale dura in carica per due anni; è costituito da:
a) i/le portavoce provinciali
b) i tre delegati/le tre delegate dal coordina¬mento provinciale
c) un/a rappresentante del gruppo verde in consiglio provinciale
d) il/la capoufficio dell’ufficio verde.
2. Il direttivo provinciale nomina al proprio interno il tesoriere/la tesoriera, o lo/la coopta dall’esterno. In questo caso il tesoriere/la tesoriera ha diritto di voto solo per delibere di carattere finanziario.
3. Il direttivo provinciale si riunisce ogni due settimane. Esso:
a) sovrintende alle attività ordinarie
b) promuove e coordina l’attività dei singoli organi e provvede all’attuazione delle loro de¬liberazioni
c) coordina e sostiene l’attività dei gruppi territoriali ed in generale delle liste di cui all’art. 5 comma 1 lettera b).
d) tiene i contatti con i gruppi tematici
e) si occupa della gestione finanziaria, nomina il revisore esterno/la società di revisione e assume il personale
f) elabora campagne tematiche e progetti politici a media e lunga scadenza
g) sostiene nella sua attività il/la rappresentante del forum dei comuni
h) coordina le campagne elettorali purché il coordinamento provinciale non abbia deciso diversamente
i) è responsabile per l’assistenza agli/alle aderenti
j) istituisce gruppi a progetto.
4. Le deliberazioni del direttivo provinciale sono valide con la presenza di almeno quattro componenti tra cui uno/una dei/delle portavoce. In caso di parità il voto del/della presidente risulta determinante.
5. L’appartenenza al direttivo provinciale è efficace se il membro soddisfa i requisiti ai sensi dell’art. 4, comma 3.
6. Il direttivo provinciale provvede a darsi un regolamento interno.
7. I/le portavoce provinciali sono autorizzate singolarmente alla rappresentanza politica verso l’esterno. Si coordinano costantemente tra loro e con il rappresentante del gruppo verde in consiglio provinciale.
8. La rappresentanza legale dei Verdi del Sud¬tirolo/Alto Adige è assunta dal/la portavoce che è stato/a eletto/a con più voti o in caso di parità di voti dal/la più anziano/a. L’altro portavoce ne fa il vice.
9. I/le portavoce convocano le sedute del direttivo provinciale e del coordinamento provinciale in base ai rispettivi regolamenti interni e le presiedono.
10. Il periodo d’incarico dei/delle portavoce provinciali corrisponde a quello del direttivo provinciale.

Art. 9
Gruppi territoriali e tematici
1. I gruppi sono il luogo primario intorno al quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. I gruppi possono essere territoriali o tematici. Le attività dei gruppi sono aperte a tutti/e, il diritto di voto attivo e passivo è riservato alle/agli aderenti.
2. Ogni gruppo territoriale si dota di un proprio regolamento interno approvato dall’assemblea provinciale nel quale devono essere definiti tra l’altro gli organi e le relative modalità di elezione. I regolamenti devono prevedere in ogni caso che i gruppi abbiano una assemblea delle/degli iscritte/i, un/una portavoce e il/la sua vice o due co-portavoce.
3. Il/la portavoce ha la rappresentanza politica del gruppo territoriale e convoca le assemblee delle/degli iscritte/i.
4. Nel regolamento interno sono fissate anche le modalità di scioglimento e chiusura dei gruppi territoriali. Sospensione e commissariamento sono deliberati dall’assemblea provinciale su proposta del coordinamento provinciale.
5. Le assemblee dei gruppi territoriali decidono la composizione delle liste per le elezioni comunali e circoscrizionali e le alleanze politiche in accordo con il coordinamento provinciale.
6. Il tesoriere/la tesoriera propone al coordinamento provinciale il criterio di ripartizione delle risorse ai gruppi territoriali, con criteri di solidarietà tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti/e ed amministratori/amministratrici nei gruppi.
7. I gruppi tematici si organizzano liberamente e si danno un regolamento interno. Le linee programmatiche da loro elaborate indicano l’indirizzo del partito in merito al settore di loro competenza. Le modalità della loro comunicazione e rappresentanza verso l’esterno sono concordate con il coordinamento provinciale.
8. Ogni due anni i gruppi tematici eleggono fra gli iscritti e le iscritte di cui all’Art. 4 comma 3 i/le portavoce, una/o dei quali rappresenta il gruppo tematico nel coordinamento provinciale.
9. I/le portavoce sono da ritenersi eletti se l’assemblea è stata regolarmente convocata e l’ordine del giorno regolarmente notificato, e se all’elezione hanno partecipato almeno 10 iscritti/e con diritto di voto.

Art. 10
Assemblea comprensoriale e portavoce comprensoriale
1. I Verdi dei sette comprensori (Val Venosta, Merano-Burgraviato, Val Pusteria, Val d’I¬sarco, Oltradige-Bassa Atesina, Ladinia, Bolzano città-Bolzano e circondario) si organizzano liberamente secondo le rispettive esigenze e condizioni locali.
2. Una volta all’anno l’assemblea comprensoriale vota fra gli aderenti il proprio/la propria portavoce comprensoriale e il relativo sostituto/la relativa sostituta o due co-portavoce, una/o dei quali rappresenta il proprio comprensorio anche in seno al coordinamento provinciale.
3. Il/La portavoce comprensoriale risulta eletto/a qualora l’assemblea sia stata indetta pubblicamente con relativo ordine del giorno e almeno 10 aderenti ai Verdi abbiano partecipato alla votazione.
4. Nel suo comprensorio il/la portavoce comprensoriale funge da coordinatore/coordinatrice e da persona di riferimento. Su questioni relative al comprensorio è autorizzato/a a prendere posizione a nome dei Verdi.
5. Il 10% degli/delle aderenti di un comprensorio, ma comunque non meno di 10 persone, può chiedere per iscritto la convocazione di un’assemblea comprensoriale straordinaria indicando gli argomenti da trattare. Entro 20 giorni il/la portavoce comprensoriale dovrà quindi indire l’assemblea comprensoriale che è validamente costituita ed è abilitata a deliberare con la presenza di almeno 20 aderenti.

Art. 11
Forum dei comuni
1. Il forum dei comuni è una periodica occasione di incontro e di scambio di idee fra i/le rappresentanti dei Verdi e i/le rappresentanti delle liste vicine ai Verdi, nell’ambito del quale verranno anche coordinate le iniziative sovracomunali.
2. Componenti del forum sono:
a) tutti i consiglieri e tutte le consigliere comunali, tutti gli assessori e tutte le assessore, tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le Consiglieri/e di Circoscrizione eletti/elette nelle liste dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.
b) tutti i consiglieri e tutte le consigliere comunali, tutti gli assessori e tutte le assessore, tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le Consiglieri/e di Circoscrizione aderenti ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige che sono stati eletti/state elette in una lista civica.
c) tutti i consiglieri e tutte le consigliere comunali, tutti gli assessori e tutte le assessore tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le Consiglieri/e di Circoscrizione, eletti/elette in una lista civica che dichiarano di riconoscersi nella politica dei Verdi.
3. Nella riunione costituente, e in seguito dopo ogni nuova elezione del Coordinamento provinciale, il forum elegge al suo interno, fra gli/le aderenti dei VGV un/a portavoce o due co-portavoce, una/o dei quali rappresenta il forum nel Coordinamento provinciale.
4. Il forum si riunisce almeno tre volte all’anno oppure su richiesta di dieci suoi membri ordinari e viene convocato dal suo/dalla sua rappresentante nel direttivo provinciale.
5. La riunione costituente è convocata dai portavoce dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige VGV.

Art. 12
Eletti/elette nelle istituzioni
1. Gli eletti/le elette verdi nelle istituzioni lavorano liberamente e senza vincolo di mandato.
2. Tutti gli eletti/tutte le elette, con riferimento al loro incarico (a livello comunale, provinciale…), sono autorizzati/e a prendere posizione pubblicamente a nome dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.
3. Previo accordo contribuiscono finanziariamente all’organizzazione dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e dei gruppi territoriali.
4. Le/gli eletti ed i nominati aderenti ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si impegnano a rispettare il codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia ed a collaborare lealmente con gli organismi del partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
5. La formazione delle liste deve rispettare i principi di pluralismo e della differenza di genere; le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.
6. Il coordinamento provinciale integrato dalle/i portavoce dei gruppi territoriali, comprensoriali e tematici propone i criteri per la definizione delle candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 13
Collegio di conciliazione e garanzia
1. Il collegio di conciliazione e garanzia ha il compito di raggiungere, in caso di controversie all’interno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, una conciliazione. Solo nel caso che ciò non fosse possibile, il collegio prende una decisione definitiva. Comunque viene garantito il sistema del contraddittorio.
2. Il collegio di conciliazione e garanzia deve raggiungere una conciliazione o decisione entro tre mesi dalla sua convocazione, nel caso di bisogno di ulteriori indagini entro sei mesi.
3. Il collegio di conciliazione e garanzia è composto da tre membri, di cui uno/a è eletto/a dall’assemblea provinciale per due anni, che funge da presidente. Ognuna delle controparti nomina un membro del collegio, una all’atto della convocazione del collegio e l’altra entro quindici giorni dall’avviso della convocazione. Nel caso che le controparti non nominino un/a loro rappresentante nel collegio, sarà il/la presidente dello stesso a provvedervi. Il/la presidente non può ricoprire altra carica istituzionale all’interno dei Verdi. Se necessario il direttivo provinciale può affiancare al collegio un/a giurista che però non ha diritto di voto.
4. Il collegio svolge funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti. Ogni iscritta/iscritto può presentare ricorso, in prima istanza, al coordinamento provin-ciale, ed in seconda e definitiva al collegio, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Vanno in ogni caso assicurati il diritto alla difesa ed il rispetto del principio del contradditorio.

Art. 14
Revisori/e dei conti interni ed esterni
1. L’assemblea provinciale elegge due revisori/e contabili che durano in carica due anni.
2. I revisori/le revisore devono verificare la correttezza e l’idoneità del bilancio e poi stilare un rapporto da sottoporre al coordinamento provinciale.
3. In base alla normativa vigente sulla trasparenza dei partiti politici un revisore contabile esterno iscritto all’albo o una società di revisione verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e il rispetto delle norme che li disciplinano. Il revisore contabile esterno/la società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Il revisore esterno/la società di revisione viene nominato/a dal direttivo provinciale.

Art. 15
Finanziamento
Il partito si finanzia attraverso:
a) quote degli/delle aderenti
b) contributi degli eletti/delle elette nelle istituzioni
c) erogazioni liberali in denaro
d) sovvenzioni da enti pubblici e privati
e) proventi da pubblicazioni e iniziative varie
f) sovvenzioni ai partiti e rimborso di spese elettorali
g) prestazioni a titolo di volontariato
h) donazioni
i) lasciti.

Art. 16
Criteri per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale
1. Annualmente il tesoriere/la tesoriera provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dal coordinamento provinciale entro il 15 giugno.
2. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito dei Verdi dell’Alto Adige/Sudtirolo, entro quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Coordinamento provinciale unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione.
3. Il tesoriere/la tesoriera viene eletto/a dal Direttivo provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il tesoriere / la tesoriera dura in carica due anni.
5. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli/ella cessi dalla carica prima del termine, il Direttivo provinciale nomina un nuovo tesoriere / una nuova tesoriera.
6. Il tesoriere/la tesoriera è responsabile dell’organizzazione amministrativa, patrimo¬niale e contabile del partito.
7. Il tesoriere/la tesoriera è responsabile dello svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di trasparenza e di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. Il tesoriere/la tesoriera è abilitato/a a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali.
8. Il tesoriere/la tesoriera è inoltre responsabile del rispetto delle vigenti normative sulla protezione dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e delle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonché di quelle eventualmente previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Art. 17
Scioglimento del partito
1. Lo scioglimento del partito avviene in un’assemblea provinciale convocata pubblicamente a questo scopo.
2. Lo scioglimento del partito è da considerare accettato, nel caso che in questa assemblea provinciale
a) una maggioranza dei due terzi degli/delle iscritti/e ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, oppure
b) i quattro quinti degli aventi diritto al voto presenti votano a favore dello scioglimento.
3. In questo caso l’assemblea provinciale decide anche del patrimonio che dovrà essere devoluto a scopi benefici.

Art. 18
Entrata in vigore dello Statuto e norme transitorie
1. Il presente statuto ed eventuali emendamenti entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’assemblea provinciale.
2. Con l’entrata in vigore dello statuto cessano di esistere tutte le cariche e funzioni con esso incompatibili.
3. Il coordinamento provinciale nomina i le suoi/sue delegati/e nel direttivo provinciale entro 2 mesi. Finché il direttivo provinciale non è costituito in modo completo le sue competenze vengono assunte dai/dalle portavoce provinciali insieme al rappresentante del gruppo verde in consiglio provinciale.
4. Entro 3 mesi i regolamenti interni previsti dallo statuto devono essere emanati oppure aggiornati, se questi sono già vigenti ma ci fosse bisogno di adattarli allo statuto emendato.

In caso di controversia, fa fede il testo ufficiale in lingua italiana.

Il presente Statuto è stato:
approvato dall’assemblea provinciale del 17.02.1996
modificato dall’assemblea provinciale del 28.02.1999
modificato dall’assemblea provinciale del 06.03.2004
modificato dall’assemblea provinciale del 25.01.2009
modificato dall’assemblea provinciale del 23.03.2013
modificato dall’assemblea provinciale del 01.02.2014
modificato dall’assemblea provinciale del 31.07.2014