STATUTO DEI VERDI DEL SUDTIROLO/ALTO ADIGE
VERDI – GRÜNE – VËRC
Von der Wichtigkeit der Vermittler, Brückenbauer, Mauerspringer, Grenzgänger
Alexander Langer: Zehn Punkte fürs Zusammenleben 28. Februar 1994
Preambolo
Democrazia, Giustizia, Dignità — Questi sono i valori che determinano le nostre azioni. La nostra politica si basa su questi valori.
Chi si iscrive ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige condivide questi valori fondamentali e si mette al servizio di questi obiettivi, senza ricercare vantaggi personali e nello spirito della solidarietà reciproca.
Noi Verdi Grüne Vërc sosteniamo i diritti delle persone e della natura in una società democratica.
La bellezza variegata e la fragilità del mondo ci ispirano e ci stimolano a lavorare per un equilibrio tra persona, natura, cultura ed economia.
La politica verde è una politica di partecipazione.
Lavoriamo per una società aperta, giusta e solidale in cui le persone si sostengono a vicenda.
Riconosciamo il valore della diversità ed il diritto a essere sè stess*. Collaboriamo con altre forze politiche e sociali e pratichiamo un confronto rispettoso. Utilizziamo conflitti e diversità di vedute per chiarire le posizioni. Crediamo che solo il dialogo apra nuove vie.
Tra le caratteristiche del Sudtirolo consideriamo preziose la pluralità delle lingue, l’apertura e la concretezza nell’agire.
L’interazione tra varie culture è una grande opportunità per il futuro di ciascuno.
Osserviamo con attenzione l’evolversi della società con i suoi aspetti sia positivi che problematici. Affrontiamo le nuove sfide con coraggio e ottimismo. La nostra forza sta nel riconoscere per tempo i problemi e risolverli in modo creativo: siamo innovativi.
Vogliamo sviluppare l’autonomia dell’Alto Adige come componente fondamentale di un’Europa democratica, solidale ed ecologica. Il nostro pensiero e il nostro agire uniscono il locale e il globale.
Art. 1 — Parità di genere e rappresentanza delle lingue e culture
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige riconoscono, ai sensi degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione, la rappresentanza paritaria di tutti i generi e si impegnano a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano la partecipazione politica delle donne, nonché a garantire un’adeguata rappresentanza di tutte le lingue e culture presenti in Sudtirolo/Alto Adige.
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si ispirano a questo principio in ogni loro iniziativa e, in particolare, nella composizione dei propri organi e nella formazione delle liste delle candidate e dei candidati. Essi riconoscono e rispettano la diversità culturale e la pluralità delle opinioni politiche come parte essenziale della vita democratica interna al partito e affermano la pari dignità di tutte le persone, indipendentemente da genere, età, religione, disabilità, orientamento sessuale o origine etnica.
Art. 2 — Denominazione, sede e simboli dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano verso l’esterno con la denominazione VERDI – GRÜNE – VËRC (VGV) e hanno la loro sede a Bolzano, in via Bottai n. 5. In deroga alle procedure di modifica statutaria di cui all’art. 22 del presente Statuto, la sede può essere trasferita con delibera del Direttivo provinciale.
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano alle elezioni con il seguente simbolo: una colomba della pace bianca su fondo verde con la scritta “verdi • grüne • vërc“ lungo il bordo circolare inferiore. Nella parte superiore figura un girasole stilizzato di colore giallo e, accanto, la scritta “European Greens”. Detto simbolo è allegato in forma grafica al presente Statuto. Nei casi particolari illustrati nei commi successivi, i Verdi si riservano la facoltà di modificare, integrare o combinare il simbolo con altri simboli.
Art. 3 — Adesione ai Verdi
Il partito si concepisce come un movimento aperto e basato sulla democrazia di base, che consente la partecipazione politica a diversi livelli, assume decisioni in modo partecipativo e offre spazio per la formazione e l’esperienza politica. Offre alle persone diverse forme di appartenenza, al fine di riconoscere adeguatamente l’impegno, il sostegno ideale e i meriti particolari.
Per tenere conto dei diversi progetti di vita e delle diverse possibilità di partecipazione, è possibile contribuire come iscritti/e ordinari/e, compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e, sostenitori/trici e simpatizzanti. Ciò che accomuna tutti è il rispetto dei valori fondamentali, dello Statuto e delle deliberazioni assunte democraticamente dal partito. Diritti e doveri derivano dalla rispettiva categoria, secondo le disposizioni seguenti.
Iscritti/e ordinari/e
Può diventare iscritto/a ordinario/a qualsiasi persona che abbia compiuto 16 anni, riconosca i principi e il programma del partito e non aderisca ad altri partiti politici a livello provinciale e nazionale, salvo deroga deliberata dal Direttivo provinciale.
Gli/le iscritti/e ordinari/e partecipano alla formazione della volontà politica del partito con diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di iniziativa.
Gli/le iscritti/e ordinari/e hanno il diritto di:
Gli/le iscritti/e ordinari/e si impegnano a:
L’iscrizione ai Verdi avviene a titolo personale. L’iscrizione ordinaria si acquisisce con dichiarazione scritta di adesione e con l’accettazione da parte del Direttivo provinciale. Essa cessa per recesso, esclusione ai sensi dell’art. 3 comma 5, decesso o per mancato versamento della quota entro i termini previsti, dopo due solleciti scritti.
Compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e
Le persone che si sono distinte in modo particolare per il partito o per la realizzazione dei valori e degli obiettivi verdi possono essere nominate compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e.
I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e partecipano alla formazione della volontà politica del partito con diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di iniziativa.
I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e sono esentati/e dall’obbligo del versamento della quota associativa.
I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e hanno il diritto di:
I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e si impegnano a:
La qualifica di compagno/a di viaggio con titolo di socio/a onorario/a viene conferita con delibera dell’Assemblea provinciale. Essa cessa per recesso o esclusione ai sensi dell’art. 3 comma 5.
Sostenitori/trici
Sono sostenitori/trici le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l’attività politica del partito, senza assumere il vincolo giuridico pieno proprio dell’iscrizione ordinaria. Il Direttivo provinciale ha la facoltà di rifiutare somme di denaro o di non accettare la donazione.
I/le sostenitori/trici sostengono il partito mediante contributi finanziari.
Simpatizzanti
I/le simpatizzanti sono persone che si sentono affini al movimento verde e ne riconoscono i valori, senza assumere obblighi finanziari.
I/le simpatizzanti aderiscono idealmente ai valori fondamentali del partito.
Possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee provinciali, ai gruppi tematici e di lavoro nonché agli incontri informativi di carattere generale.
Inizio, sospensione e cessazione dell’iscrizione
L’iscrizione ordinaria ha inizio con la domanda scritta di adesione, l’accettazione da parte del Direttivo provinciale e il versamento della quota associativa.
Le persone possono essere accolte come compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e. Il conferimento avviene su proposta del Coordinamento provinciale o di almeno un terzo degli/delle iscritti/e mediante delibera dell’Assemblea provinciale.
I diritti degli/delle iscritti/e ordinari/e sono sospesi se la quota associativa non viene versata nonostante la scadenza. Con il pagamento dell’importo dovuto, i diritti di partecipazione vengono ripristinati.
L’iscrizione cessa per recesso, esclusione o decesso.
L’esclusione è disposta dal Direttivo provinciale secondo un procedimento trasparente disciplinato dal regolamento interno, in caso di grave violazione dei valori fondamentali o dello Statuto.
La revoca della qualifica di compagno/a di viaggio è possibile in caso di grave contrasto con i valori fondamentali o con lo Statuto. La decisione spetta all’Assemblea dei/delle iscritti/e nell’ambito di un procedimento trasparente.
Elettorato attivo e passivo
Elettorato attivo: diritto di voto alle elezioni e alle votazioni a livello provinciale, riservato agli/alle iscritti/e ordinari/e e ai/alle compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e.
Elettorato passivo: diritto di candidarsi a funzioni di partito o a cariche politiche. Tale diritto spetta agli/alle iscritti/e ordinari/e e ai/alle compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e.
I/le sostenitori/trici non hanno né elettorato attivo né passivo.
Tutte le procedure elettorali si svolgono in modo trasparente, democratico e tracciabile.
Art. 4 — Organi del partito e modalità di voto
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige sono articolati e organizzati come segue:
Fatta eccezione per le votazioni riguardanti persone, tutte le decisioni degli organi deliberativi sono adottate con voto palese, salvo che un terzo degli/delle iscritti/e presenti richieda il voto segreto.
Art. 5 — Assemblea provinciale
L’Assemblea provinciale è l’organo deliberante più importante dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. Stabilisce gli indirizzi politici fondamentali e le scelte strategiche di base del partito.
Adotta tutte le decisioni fondamentali di rilievo politico od organizzativo, salvo che il presente Statuto le attribuisca espressamente ad altri organi.
Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli altri organi del partito.
L’Assemblea provinciale si riunisce pubblicamente almeno una volta all’anno.
Il Direttivo provinciale decide in merito alla pubblicità dell’assemblea. Essa può svolgersi come assemblea pubblica o come assemblea degli/delle iscritti/e non pubblica, riservata esclusivamente agli aventi diritto di voto.
Il diritto di voto spetta esclusivamente agli/alle iscritti/e.
L’Assemblea provinciale delibera a prescindere dal numero degli/delle iscritti/e presenti.
Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta degli/delle iscritti/e presenti aventi diritto di voto.
Per le seguenti decisioni è richiesta la maggioranza dei due terzi degli/delle iscritti/e presenti aventi diritto di voto:
All’Assemblea provinciale spettano i seguenti compiti:
Il Direttivo provinciale stabilisce lo svolgimento e le regole per le votazioni e le elezioni dell’Assemblea provinciale.
Gli/le iscritti/e ordinari/e hanno il diritto di richiedere, oltre all’assemblea provinciale ordinaria, la convocazione di un’assemblea provinciale straordinaria. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli/delle iscritti/e e corredata dei punti all’ordine del giorno proposti. Le modifiche dello Statuto, nonché le modifiche del simbolo o della denominazione del partito, sono riservate esclusivamente all’Assemblea provinciale ordinaria e richiedono la maggioranza dei due terzi di cui all’art. 5 comma 3.
Spetta al Direttivo provinciale convocare l’assemblea provinciale straordinaria entro sessanta giorni. Essa delibera validamente se è presente almeno il 40 % degli/delle iscritti/e ordinari/e risultanti iscritti/e al momento della presentazione della richiesta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.
Art. 6 — Presidente
Funzione
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige verso l’esterno.
È responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, nonché della corretta amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio del partito, compreso il contrassegno di lista e la denominazione protetta.
Svolge una funzione di garanzia imparziale all’interno dell’organizzazione.
Il/la Presidente esercita le proprie funzioni indipendentemente dagli organi di direzione politica ed è vincolato/a alle deliberazioni dell’Assemblea provinciale.
Il/la Presidente non è competente per la direzione politica del partito.
Collabora in particolare con il Direttivo provinciale e con il/la tesoriere/a.
Elezione e durata in carica
Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea provinciale a maggioranza assoluta degli/delle iscritti/e presenti aventi diritto di voto.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Resta in carica per cinque anni.
Art. 7 — Portavoce
Funzione
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige sono guidati politicamente da una portavoce/un portavoce oppure da due co-portavoce alla pari.
Essi/e rappresentano il partito verso l’esterno e ne definiscono le priorità politiche nell’ambito delle deliberazioni degli organi del partito.
Qualora la funzione di portavoce sia ricoperta da una sola persona, può essere eletto/a un/a vice-portavoce. Quest’ultimo/a supporta il/la portavoce nell’esercizio delle sue funzioni e lo/la rappresenta in caso di necessità.
Elezione e composizione
I/le portavoce sono eletti/e dall’Assemblea provinciale a maggioranza assoluta dei/delle presenti aventi diritto di voto.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora la funzione di portavoce sia ricoperta da due persone, almeno una di esse deve essere donna.
Durata in carica
La durata in carica è di tre anni.
In caso di cessazione anticipata si procede a nuova elezione entro sessanta giorni.
Incompatibilità
La carica è incompatibile con la funzione di tesoriere/a, di Presidente, nonché con le ulteriori funzioni espressamente individuate dal presente Statuto.
Compiti
I compiti dei/delle co-portavoce sono:
Art. 8 — Coordinamento provinciale
Funzione
Il Coordinamento provinciale è l’organo strategico di indirizzo dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.
Concretizza e sviluppa gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea provinciale e adotta decisioni strategiche nell’ambito delle proprie competenze. Il Coordinamento provinciale opera nell’ambito delle deliberazioni dell’Assemblea provinciale.
Il Coordinamento provinciale resta in carica tre anni.
Composizione
Sono componenti del Coordinamento provinciale:
L’appartenenza è efficace se sussistono i requisiti di cui all’art. 3 comma 1.
In caso di cessazione di un/a componente, subentra il/la rispettivo/a sostituto/a ovvero il/la primo/a dei/delle non eletti/e.
Funzionamento
Il Coordinamento provinciale si riunisce almeno sei volte all’anno.
Il 20 % dei/delle componenti del Coordinamento provinciale può richiedere la convocazione di una seduta straordinaria. Essa delibera validamente se è presente almeno il 40 % dei/delle componenti.
Il Coordinamento provinciale si dota di un proprio regolamento interno.
Compiti
Al Coordinamento provinciale spettano i seguenti compiti:
Art. 9 — Direttivo provinciale
Funzione
Il Direttivo provinciale è l’organo operativo di direzione dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e ne assicura il coordinamento complessivo.
Il Direttivo provinciale resta in carica tre anni.
Composizione
Sono componenti con diritto di voto del Direttivo provinciale:
Il Direttivo provinciale può cooptare, per ambiti di compiti chiaramente delimitati, ulteriori componenti senza diritto di voto.
Funzionamento
Il Direttivo provinciale si riunisce almeno ogni due settimane. L’organizzazione delle sedute spetta al/alla capoufficio; la direzione dei lavori sotto il profilo contenutistico spetta ai/alle portavoce.
Le deliberazioni sono valide se è presente almeno la metà dei/delle componenti con diritto di voto, tra cui un/a portavoce. In caso di parità di voti prevale il voto del/della portavoce che ha ottenuto più voti nell’elezione.
Il 20 % dei/delle componenti del Direttivo provinciale può richiedere la convocazione di una seduta straordinaria. Essa delibera validamente se è presente almeno il 40 % dei/delle componenti aventi diritto di voto.
Il Direttivo provinciale si dota di un proprio regolamento interno.
Compiti
Al Direttivo provinciale spettano i seguenti compiti:
Art. 10 — Liste verdi
Le liste verdi riconosciute sono liste politiche a livello locale che aderiscono ai principi dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.
Le liste verdi si candidano a livello comunale:
Il riconoscimento delle liste è di competenza del Coordinamento provinciale.
La struttura organizzativa delle liste verdi riconosciute è libera e si adatta alle realtà locali.
Le liste verdi riconosciute partecipano al lavoro politico del partito.
Nell’ambito di una propria assemblea, ciascuna lista verde designa una propria rappresentanza nel Coordinamento provinciale.
Art. 11 — Organizzazioni verdi
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si organizzano, secondo necessità, in organizzazioni interne. Queste necessitano del riconoscimento da parte dell’Assemblea provinciale.
Le organizzazioni riconosciute servono alla partecipazione strutturata di determinati gruppi all’interno del partito e contribuiscono alla formazione della volontà politica.
L’assemblea generale dell’organizzazione elegge tra gli/le iscritti/e un/a portavoce e un/a sostituto/a, oppure due co-portavoce con pari diritti.
L’assemblea generale designa una rappresentanza nel Coordinamento provinciale.
L’elezione è valida se l’assemblea generale è stata regolarmente convocata con relativo ordine del giorno e se all’elezione hanno partecipato almeno dieci iscritti/e aventi diritto di voto.
Il/la portavoce assume il coordinamento dell’organizzazione, è persona di riferimento ed è autorizzato/a a prendere posizione in nome dei Verdi nell’ambito del rispettivo settore di competenza.
L’assemblea generale è convocata almeno una volta all’anno.
Il 20 per cento degli/delle iscritti/e dell’organizzazione può richiedere, con indicazione dell’ordine del giorno, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria. Essa deve essere convocata entro venti giorni e delibera validamente se è presente almeno il 40 % degli/delle iscritti/e.
Art. 12 — Gruppi di lavoro verdi
I gruppi di lavoro sono aggregazioni di iscritti/e e simpatizzanti su base tematica finalizzate all’elaborazione di contenuti politici. Si organizzano in modo autonomo nell’ambito dei principi del partito.
I gruppi di lavoro possono essere riconosciuti dal Coordinamento provinciale. I gruppi di lavoro riconosciuti presentano le proprie proposte agli organi del partito.
Art. 13 — Gruppi comprensoriali
I Verdi si organizzano liberamente e secondo necessità ed esigenze locali in gruppi comprensoriali, che devono essere riconosciuti dall’Assemblea provinciale.
Ogni tre anni l’assemblea comprensoriale elegge tra gli/le iscritti/e un/a portavoce comprensoriale e relativo/a sostituto/a, oppure due co-portavoce, uno/a dei/delle quali rappresenta il comprensorio anche nel Coordinamento provinciale.
Il/la portavoce comprensoriale risulta eletto/a se l’assemblea comprensoriale è stata convocata pubblicamente con relativo ordine del giorno e se all’elezione hanno partecipato almeno 10 iscritti/e.
Il/la portavoce comprensoriale svolge nel proprio comprensorio il ruolo di coordinatore/coordinatrice e persona di riferimento. È autorizzato/a a prendere posizione, su questioni del comprensorio, in nome dei Verdi.
Il 20 per cento degli/delle iscritti/e del gruppo comprensoriale può richiedere, con indicazione dell’ordine del giorno, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria. Essa deve essere convocata entro venti giorni e delibera validamente se è presente almeno il 40 %.
Art. 14 — Forum dei Comuni
Il Forum dei Comuni è la piattaforma dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige per lo scambio, il collegamento in rete e lo sviluppo politico comune a livello comunale.
Esso serve in particolare al coordinamento di iniziative intercomunali, allo scambio di esperienze tra i/le rappresentanti eletti/e nonché al rafforzamento e all’ulteriore sviluppo della politica verde nei Comuni.
Il Forum assolve inoltre a un compito formativo, favorendo il trasferimento di conoscenze, la qualificazione e la formazione politica permanente dei/delle suoi/sue componenti.
Fanno parte del Forum tutti/e i/le rappresentanti eletti/e a livello comunale e di circoscrizione, che sono stati/e eletti/e in liste verdi riconosciute o in liste affini ai Verdi. Sono affini ai Verdi le liste che ne condividono i principi.
Il Forum è aperto a tutti/e i/le rappresentanti delle liste verdi riconosciute e delle liste affini ai Verdi e ne favorisce la collaborazione, a prescindere dalla rispettiva forma organizzativa locale.
Il Forum si riunisce almeno tre volte all’anno.
Il Forum elegge un/a portavoce e un/a sostituto/a oppure due co-portavoce con pari diritti. Almeno una delle due persone portavoce deve essere rappresentante eletto/a a livello comunale.
I/le portavoce coordinano il lavoro del Forum, lo rappresentano verso l’esterno e favoriscono lo scambio con gli organi del partito.
Art. 15 — Rappresentanti eletti/e
I/le rappresentanti dei Verdi eletti/e alle diverse elezioni, a tutti i livelli politici, operano liberamente e senza vincolo di mandato di gruppo.
Tutti/e i/le rappresentanti verdi eletti/e sono autorizzati/e, al rispettivo livello politico, a prendere posizione pubblicamente in nome dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige su tutte le tematiche di volta in volta rilevanti.
Tutti/e i/le rappresentanti verdi eletti/e versano, dopo un accordo, un contributo al finanziamento dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige o della lista.
I/le candidati/e e i/le rappresentanti eletti/e si impegnano a rispettare il Codice di autoregolamentazione per le candidature elaborato dalla Commissione parlamentare antimafia e a collaborare lealmente con gli organi del partito, affinché possano essere realizzate le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo nonché della rappresentanza di genere ed equa rispetto alle lingue.
Art. 16 — Collegio di conciliazione e garanzia
Il collegio di conciliazione e garanzia ha il compito di promuovere la conciliazione in caso di controversie all’interno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. Soltanto qualora la conciliazione non sia possibile, esso adotta, nel rispetto del contraddittorio, una decisione definitiva.
Il collegio di conciliazione e garanzia deve giungere a una conciliazione o a una decisione entro tre mesi dalla data in cui è stato adito, o entro sei mesi qualora siano necessarie attività istruttorie.
Il collegio di conciliazione e garanzia è composto da tre membri. Uno di essi è eletto dall’Assemblea provinciale per tre anni e assume il ruolo di presidente. Le parti in controversia nominano ciascuna un membro del collegio: una parte all’atto dell’instaurazione del procedimento, l’altra entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Qualora la seconda parte non nomini un membro del collegio, vi provvede il/la presidente del collegio di conciliazione e garanzia. Il/la presidente non può ricoprire ulteriori cariche all’interno dei Verdi. Il Direttivo provinciale, ove necessario, affianca al collegio un/una giurista; quest’ultimo/a non ha diritto di voto.
Il collegio garantisce la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti. In caso di violazioni dello Statuto e dei regolamenti interni, ciascun/a iscritto/a può proporre ricorso in prima istanza dinanzi al Coordinamento provinciale e in seconda e definitiva istanza dinanzi al collegio. In ogni caso sono garantiti il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Art. 17 — Revisori/Revisore dei conti
Due revisori/e dei conti sono eletti/e dall’Assemblea provinciale per la durata di tre anni.
I/le revisori/e dei conti hanno il compito di verificare il rendiconto sotto i profili della correttezza e dell’opportunità e di riferirne per iscritto al Coordinamento provinciale.
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza dei partiti politici, nel corso dell’esercizio finanziario un/a revisore/revisora esterno/a iscritto/a all’Albo professionale o una società di revisione verifica: la regolarità della contabilità; la corretta tenuta contabile delle operazioni; la conformità del bilancio di esercizio con le scritture contabili e con le verifiche effettuate, nonché l’osservanza delle disposizioni di legge in materia.
Il/la revisore/revisora esterno/a o la società di revisione redige la relazione prevista dalla legge. Il/la revisore/revisora esterno/a o la società di revisione viene nominato/a dal Direttivo provinciale.
Art. 18 — Finanziamento
Il finanziamento del partito avviene tramite:
Art. 19 — Criteri per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale
Il/la tesoriere/a provvede annualmente affinché il bilancio finale, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, sia redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili ai partiti politici.
Art. 20 — Scioglimento del partito
Lo scioglimento del partito avviene in un’Assemblea provinciale convocata pubblicamente con tale punto all’ordine del giorno.
Lo scioglimento del partito si intende approvato qualora in tale Assemblea provinciale votino a favore dello scioglimento:
In tale caso l’Assemblea provinciale delibera anche in merito al patrimonio del partito, che deve essere destinato a scopi di beneficenza.
Art. 21 — Regolamenti interni e regolamenti di funzionamento
Gli organi del partito possono adottare regolamenti di funzionamento e regolamenti interni per disciplinare le proprie modalità di lavoro.
I regolamenti di funzionamento e i regolamenti interni non possono contrastare con il presente Statuto.
In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dello Statuto.
Art. 22 — Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto ed eventuali modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea provinciale.
Con l’entrata in vigore dello Statuto decadono tutte le cariche e le funzioni non compatibili con il medesimo.
I regolamenti di funzionamento richiamati nel presente Statuto sono adottati o aggiornati dai singoli organi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, qualora le modifiche statutarie rendano necessari degli adeguamenti.
Approvato dall’Assemblea provinciale il 04.06.2026