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INTERROGAZIONE.

Nella vecchia legge urbanistica provinciale 13/97 era previsto che in casi di trasformazione di cubatura esistente da qualche altra destinazione in abitativo, alla nuova cubatura a destinazione abitativa si applicava la regola del 60/40 e del convenzionamento della quota del 60%. Nella nuova legge Territorio e Paesaggio di questa regola non abbiamo trovato traccia. Ciò significa che se, per esempio, una cubatura a destinazione artigianale viene trasformata con destinazione d’uso ad abitativo, la nuova cubatura resta totalmente a disposizione del proprietario, senza regole sul convenzionamento di almeno una parte di essa? Se così fosse significherebbe che, rispetto a quanto previsto dalla vecchia legge urbanistica, si avrà in futuro meno cubatura a disposizione per soddisfare il bisogno abitativo primario della popolazione locale.

Si chiede:

  1. Ai sensi della nuova legge “Territorio e paesaggio”, una cubatura che viene trasformata in cubatura abitativa deve essere convenzionata almeno per una sua parte?
  2. Se sì, qual è l’articolo che si applica in questo caso e che cosa prevede riguardo alla suddivisione e ai relativi vincoli della nuova cubatura abitativa creata?
  3. Se invece la nuova cubatura abitativa creata dalla trasformazione d’uso non è sottoposta a nessun obbligo di convenzionamento, questo significa che essa resta a disposizione del proprietario per un uso totalmente privato?
  4. Per fare un esempio concreto, un artigiano che ha un grande capannone e che cessa la sua attività artigianale, o la trasferisce altrove, potrebbe chiedere la conversione della cubatura rappresentata dal capannone in abitativo e se la ottiene ricavarci appartamenti da mettere sul mercato privato della casa, in affitto o in vendita?

BZ, 09.08.2020

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

INTERROGAZIONE.

Facendo riferimento alla risposta alla nostra interrogazione n. 897/2020 „Legge ‘Territorio e paesaggio’: c’è cubatura disponibile per eliminare le barriere architettoniche?”,

Si chiede:

  1. la “simile norma” a cui ci si riferisce nella risposta n. 2 è relativa alla riduzione delle distanze sotto le distanze del codice civile o è relativa all’esonero delle opere in parola dal computo di cubatura?
  2. nel secondo caso, perché i comuni non potrebbero inserire deroghe nei propri strumenti urbanistici se già nelle norme di attuazione di molti PUC dei comuni della Provincia, regolarmente approvati dalla Giunta provinciale, queste deroghe sono presenti?
  3. il DPP 24/2020, Regolamento in materia edilizia, si applica dalla sua approvazione e le definizioni di cui all’art. 2 prevalgono da subito su quelle contenute nei PUC in vigore?
  4. se così fosse, perché in queste definizioni non è stato recepito il più che ragionevole esonero in parola?

BZ, 09.08.2020

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

INTERROGAZIONE.

L‘Art 51 della legge provinciale n. 9 del 10.07.2018, nella sua attuale formulazione, stabilisce i contenuti minimi che deve comprendere “il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio”. A punto g) in particolare si legge:
“g) un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al piano di settore per il turismo, riporti gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo, incluso il numero massimo dei posti letto; la Giunta provinciale predispone linee guida per l’elaborazione del programma per lo sviluppo del turismo”
Nella pagina internet della Provincia dedicata ai piani di settore di un piano di settore per il turismo non si trova traccia, quindi se ne può dedurre che non è stato ancora elaborato.
Il comma 5 dell’art. 103 della stessa legge 9/2018 prevede inoltre che “Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge”. L’entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2020, e per adesso non ci risulta che la Provincia stia elaborando il piano di settore per il turismo.

Tutto ciò considerato, si chiede:

  1. Esiste ed è in vigore a tutt’oggi un “piano di settore per il turismo” ai sensi dell’art. 51 comma 5 lettera g) della Lp 9/2018? Se sì, quando è stato approvato e/o aggiornato? E dove lo si può consultare, visto che nel sito web della Provincia dedicato ai piani di settore non si trova?
  2. Se invece tale piano di settore per il turismo non esiste, si pone il seguente problema: visto che il “programma di sviluppo comunale”, che i comuni devono predisporre entro due anni (quindi entro il 1 luglio 2022) deve contenere un piano per lo sviluppo del turismo, che a sua volta deve essere conforme al piano di settore provinciale, ma questo piano di settore provinciale per il turismo non c’è, come si devono comportare i comuni?
  3. Il “programma di sviluppo comunale” può essere ugualmente predisposto, con un programma di sviluppo turistico anche in assenza del piano di settore provinciale? Oppure il piano comunale può essere predisposto senza programma di sviluppo turistico? E in un caso o nell’altro, il “programma di sviluppo comunale” può essere ritenuto legittimo, oppure rischia l’impugnazione?
  4. Ha considerato la Giunta provinciale l’eventualità di posticipare i termini a disposizione dei comuni per il “programma di sviluppo comunale”, facendoli decorrere a partire (almeno) dal giorno in cui il piano di settore provinciale per il turismo sia approvato e entrato in vigore?
  5. Infine: Il comma 5 dell’art. 103 della stessa legge 9/2018 prevede che “Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi ecc…”. In tedesco la dizione è: “Das Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von den Gemeinden vorgelegt werden“. Che cosa vuol dire esattamente „essere presentato“, o „vorgelegt werden“? A quale fase della procedura di approvazione del “programma di sviluppo comunale”, di cui all’art. 53 della legge provinciale, si riferiscono questi termini?
  6. E se il Comune, scaduto il termine dei due anni, non ha “presentato” (“vorgelegt”) nessun programma, che cosa succede? Ci sono sanzioni? C’è potere sostitutivo della Provincia? Va avanti il regime transitorio di proroga dei vecchi strumenti urbanistici, di cui al titolo VIII della legge provinciale? Come si devono regolare i cittadini che vogliono presentare progetti?

Bolzano, 12 maggio 2020

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

 

Qui potete scaricare la risposta della giunta.

INTERROGAZIONE.

Nella vecchia Legge Urbanistica Provinciale, la n. 13 del 1997, è previsto che se in un edificio del nucleo storico, cioè in zona A, sia necessario fare opere per eliminare barriere architettoniche, per esempio costruendo un ascensore, queste opere non fanno cubatura. Una norma simile non riusciamo a rintracciarla nella nuova legge “Territorio e paesaggio”, la n. 9 del 2018. Ciò crea una serie di problemi per quanto riguarda gli edifici soprattutto nei centri storici, dove spesso non è disponibile cubatura aggiuntiva. Proprio a questo scopo infatti, la legge precedente prevedeva che le opere volte a superare barriere architettoniche venissero considerate “a cubatura zero”.
Se con la nuova legge invece anche queste opere “fanno cubatura”, nel caso di piani di recupero e risanamento di edifici, con eliminazione delle barriere architettoniche, diventa necessario rintracciare la cubatura aggiuntiva e quindi tutti i progetti già preparati in questa fase di transizione vanno completamente rifatti.

Tutto ciò considerato, si chiede:

  1. Esiste nella nuova legge n. 9 del 2018, “Territorio e paesaggio” (o in un suo regolamento di attuazione) una norma che preveda che non facciano cubatura opere volte a eliminare barriere architettoniche, per esempio un ascensore? Se sì, qual è questa norma?
  2. Se questa norma non esiste nella legge, è possibile per i comuni inserirne una analoga nei programmi comunali o nei propri regolamenti? Se sì, come e in quale strumento di pianificazione?

Bolzano, 12 maggio 2020

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

 

Qui potete scaricare la risposta della giunta.

INTERROGAZIONE SU TEMI DI ATTUALITÀ.
Lunedì 18 marzo la commissione tecnica incaricata ha valutato diverse proposte sul un nuovo museo per la Mummia del Similaun e indicato la proposta Signa come la migliore. Adesso, si legge sui media, “la decisione passa alla giunta provinciale”. Data l’importanza del progetto, sia culturale che urbanistica, è auspicabile che la Giunta non decida da sola, ma alla conclusione di un processo partecipativo.
Si chiede pertanto:

  1. Qual è l’iter che verrà seguito per decidere se e dove verrà realizzato un nuovo museo per Ötzi ?
  2. Come verrà coinvolto il comune di Bolzano nel processo decisionale?
  3. E’ previsto un processo di partecipazione che coinvolga la cittadinanza e i diversi soggetti coinvolti dal progetto sia dal punto di vista culturale, che economico, che urbanistico? Se sì, come si svolgerà questa partecipazione?

Bolzano, 18.03.2019

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

I Verdi di Laives presentano un Ordine del giorno che verrà discusso stasera in Consiglio comunale.
Il Gruppo Verde in Consiglio provinciale sostiene l’azione dei Verdi e del Comune di Laives.

Il comune di Laives ha avviato la procedura di modifica del Piano Urbanistico Comunale per eliminare la possibilità di allungare la pista dell’aeroporto. Tale procedura è prevista e regolata nella Legge Urbanistica provinciale, che prevede diversi passaggi, tra cui la pubblicazione, la raccolta di osservazioni, l’analisi della proposta da parte degli uffici provinciali competenti e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, fino alla decisione della Giunta provinciale.
Ieri però, in tutta fretta, la Giunta provinciale ha respinto la proposta del comune di Laives ancora prima che questa procedura sia stata effettuata. A quanto si capisce, la Giunta ha dichiarato “irricevibile” la proposta del comune sulla base di un parere dell’ufficio legale. Un simile “respingimento preventivo” non è assolutamente previsto dalla legge e contrasta con le norme previste dalla Legge Urbanistica, negando il buon diritto di un comune a fare la sua proposta e a sottoporla all’esame procedurale previsto.
Il Gruppo Verde in Consiglio provinciale esprime il proprio sostegno all’Ordine del giorno presentato dal gruppo Verde comunale di Laives e ne auspica l’approvazione. Il Comune di Laives va sostenuto nella sua battaglia per il rispetto della volontà della popolazione espressa col referendum del 2016, in cui il 70% dei/delle votanti ha detto chiaramente No a qualsiasi potenziamento dell’aeroporto.

Per il Gruppo Verde nel consiglio comunale di Laives
Giorgio Zanvettor

Per il Gruppo Verde in Consiglio provinciale
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Qui L’ORDINE DEL GIORNO DEI VERDI DI LAIVES