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Piani comunali per territorio e paesaggio: come farli senza il piano di settore provinciale per il turismo?

INTERROGAZIONE.

L‘Art 51 della legge provinciale n. 9 del 10.07.2018, nella sua attuale formulazione, stabilisce i contenuti minimi che deve comprendere “il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio”. A punto g) in particolare si legge:
“g) un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al piano di settore per il turismo, riporti gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo, incluso il numero massimo dei posti letto; la Giunta provinciale predispone linee guida per l’elaborazione del programma per lo sviluppo del turismo”
Nella pagina internet della Provincia dedicata ai piani di settore di un piano di settore per il turismo non si trova traccia, quindi se ne può dedurre che non è stato ancora elaborato.
Il comma 5 dell’art. 103 della stessa legge 9/2018 prevede inoltre che “Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge”. L’entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2020, e per adesso non ci risulta che la Provincia stia elaborando il piano di settore per il turismo.

Tutto ciò considerato, si chiede:

  1. Esiste ed è in vigore a tutt’oggi un “piano di settore per il turismo” ai sensi dell’art. 51 comma 5 lettera g) della Lp 9/2018? Se sì, quando è stato approvato e/o aggiornato? E dove lo si può consultare, visto che nel sito web della Provincia dedicato ai piani di settore non si trova?
  2. Se invece tale piano di settore per il turismo non esiste, si pone il seguente problema: visto che il “programma di sviluppo comunale”, che i comuni devono predisporre entro due anni (quindi entro il 1 luglio 2022) deve contenere un piano per lo sviluppo del turismo, che a sua volta deve essere conforme al piano di settore provinciale, ma questo piano di settore provinciale per il turismo non c’è, come si devono comportare i comuni?
  3. Il “programma di sviluppo comunale” può essere ugualmente predisposto, con un programma di sviluppo turistico anche in assenza del piano di settore provinciale? Oppure il piano comunale può essere predisposto senza programma di sviluppo turistico? E in un caso o nell’altro, il “programma di sviluppo comunale” può essere ritenuto legittimo, oppure rischia l’impugnazione?
  4. Ha considerato la Giunta provinciale l’eventualità di posticipare i termini a disposizione dei comuni per il “programma di sviluppo comunale”, facendoli decorrere a partire (almeno) dal giorno in cui il piano di settore provinciale per il turismo sia approvato e entrato in vigore?
  5. Infine: Il comma 5 dell’art. 103 della stessa legge 9/2018 prevede che “Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi ecc…”. In tedesco la dizione è: “Das Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von den Gemeinden vorgelegt werden“. Che cosa vuol dire esattamente „essere presentato“, o „vorgelegt werden“? A quale fase della procedura di approvazione del “programma di sviluppo comunale”, di cui all’art. 53 della legge provinciale, si riferiscono questi termini?
  6. E se il Comune, scaduto il termine dei due anni, non ha “presentato” (“vorgelegt”) nessun programma, che cosa succede? Ci sono sanzioni? C’è potere sostitutivo della Provincia? Va avanti il regime transitorio di proroga dei vecchi strumenti urbanistici, di cui al titolo VIII della legge provinciale? Come si devono regolare i cittadini che vogliono presentare progetti?

Bolzano, 12 maggio 2020

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

 

Qui potete scaricare la risposta della giunta.

Author: Heidi

TAGS:
Legge “Territorio
Commissione d'inchie
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