Cubatura trasformata in abitativo: va convenzionata?

INTERROGAZIONE.
Nella vecchia legge urbanistica provinciale 13/97 era previsto che in casi di trasformazione di cubatura esistente da qualche altra destinazione in abitativo, alla nuova cubatura a destinazione abitativa si applicava la regola del 60/40 e del convenzionamento della quota del 60%. Nella nuova legge Territorio e Paesaggio di questa regola non abbiamo trovato traccia. Ciò significa che se, per esempio, una cubatura a destinazione artigianale viene trasformata con destinazione d’uso ad abitativo, la nuova cubatura resta totalmente a disposizione del proprietario, senza regole sul convenzionamento di almeno una parte di essa? Se così fosse significherebbe che, rispetto a quanto previsto dalla vecchia legge urbanistica, si avrà in futuro meno cubatura a disposizione per soddisfare il bisogno abitativo primario della popolazione locale.
Si chiede:
- Ai sensi della nuova legge “Territorio e paesaggio”, una cubatura che viene trasformata in cubatura abitativa deve essere convenzionata almeno per una sua parte?
- Se sì, qual è l’articolo che si applica in questo caso e che cosa prevede riguardo alla suddivisione e ai relativi vincoli della nuova cubatura abitativa creata?
- Se invece la nuova cubatura abitativa creata dalla trasformazione d’uso non è sottoposta a nessun obbligo di convenzionamento, questo significa che essa resta a disposizione del proprietario per un uso totalmente privato?
- Per fare un esempio concreto, un artigiano che ha un grande capannone e che cessa la sua attività artigianale, o la trasferisce altrove, potrebbe chiedere la conversione della cubatura rappresentata dal capannone in abitativo e se la ottiene ricavarci appartamenti da mettere sul mercato privato della casa, in affitto o in vendita?
BZ, 09.08.2020
Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler