HomeCovid-19Arte nell’edilizia pubblica

Arte nell’edilizia pubblica

Disegno di legge provinciale n. 62/20-XVI.

Nel 1949 fu approvata in Italia una legge che prevedeva che le opere pubbliche fossero decorate con opere d’arte. In particolare, una certa percentuale dei fondi complessivamente disponibili per la
costruzione dovrebbe essere riservata per opere d’arte nel relativo progetto. Per questo motivo la legge n. 717/1949 viene spesso chiamata “legge 2%”.

Nel corso degli anni, tuttavia, questo approccio ha subito una serie di modifiche, purtroppo a scapito dei progetti artistici. Ad esempio, la percentuale dell’importo complessivo riservata alle opere d’arte è stata progressivamente ridotta. Inoltre, certi edifici pubblici erano esclusi fin dall’inizio dalla norma succitata (scuole e università, per citare solo due categorie).

Secondo la Costituzione, dal 2001 l’applicazione di questa legge è di competenza delle Regioni. Spetta a loro creare le condizioni normative per poterla applicare. Al riguardo l’atto giuridico più
recente in Alto Adige è la legge provinciale n. 16/2015, che all’articolo 13 definisce le condizioni per l’abbellimento artistico delle opere pubbliche:

“Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del
primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota non superiore all’uno per cento dell’importo residuo.”

Nella legge statale l’abbellimento artistico era ancora obbligatorio. Nella legge provinciale, invece, la parola “possono” indica che si tratta di un’aggiunta facoltativa che può ma non deve essere necessariamente realizzata.

n risposta alla nostra interrogazione consiliare n. 1027 del 21 luglio 2020, abbiamo appreso che negli ultimi anni solo 15 delle 64 opere pubbliche completate sono state abbellite con opere d’arte.
Nella maggior parte dei casi è stato investito in opere d’arte molto meno del 3% del costo totale. Ciò equivale quasi a rinunciare a tale arricchimento culturale.

Attualmente, poi, a questo aspetto se ne aggiunge un altro: negli ultimi mesi la crisi dovuta alla Covid19 ha causato gravi difficoltà al mondo dell’arte e della cultura, e le prospettive restano molto negative. Una collaborazione obbligata tra settore edile e artiste ovvero artisti sarebbe, da parte politica, un passo concreto per sostenere e promuovere lo sviluppo artistico, culturale ed economico in Alto Adige. L’arte a completamento delle opere pubbliche è un segno visibile della cultura contemporanea e quindi un’eredità per i posteri.

Per questo motivo proponiamo di modificare l’articolo 13, comma 1, della legge provinciale n. 16/2015 sostituendo le parole “possono”, “non superiore al tre per cento” e “non superiore all’uno
per cento” con le parole “devono”, “tra il due e il tre per cento” e “dell’uno per cento”.

 

BZ, 12. 10. 2020

 

Consigliera provinciale

Brigitte Foppa

 

Disegno di legge provinciale n. 62/20

Art. 1

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche devono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota tra il due e il tre per cento del primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota dell’uno per cento dell’importo residuo.

Art. 2

All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

 

Qui potete scaricare il  Parere del Consiglio dei Comuni e i nostri emendamenti.

Author: Heidi

Alperia, risultati e
Frana presso il cant
NON CI SONO COMMENTI

SCRIVI UN COMMENTO