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Ripristino del diritto di ricorso per prestazioni di assistenza economica sociale

Disegno di legge provinciale n. 31/19

Nel 2014 alla legge provinciale n. 13/1991 è stata apportata una modifica difficilmente giustificabile in uno Stato di diritto. Ai cittadini e cittadine è stata tolta la possibilità di presentare ricorso contro “la riduzione o negazione di prestazioni di assistenza economica a causa del mancato rispetto degli obblighi e dei progetti concordati in relazione ai propri doveri di autonomo sostentamento, così come la negazione di prestazioni a seguito dell’assenza dei beneficiari dal territorio provinciale” – stabilendo nel testo di legge che le decisioni dei comitati tecnici sono “definitive”. Eppure, la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro le decisioni delle autorità è un principio fondamentale dello Stato di diritto. Ed è tanto più importante in ambiti nei quali gli interessati dispongono di pochi o di nessun mezzo per una costosa azione legale. Inoltre, qui si tratta di prestazioni per il “soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita”: quelle per le quali, per definizione, non si può attendere.

Un tale carattere “definitivo” delle decisioni restringe i diritti fondamentali di cittadine e cittadini. Nessuna autorità o comitato tecnico è infallibile. I beneficiari e le beneficiarie di aiuti sociali non
possono permettersi un costoso processo. Non è giusto costringerli a decidere se rivolgersi alla giustizia o accettare un errore delle autorità.

Purtroppo, però, l’articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9, ha limitato proprio la possibilità di presentare un tale ricorso, peggiorando molto la posizione giuridica dei beneficiari e delle beneficiarie di assistenza economica sociale. Non tiene nemmeno la motivazione secondo cui in determinate situazioni gli interessati avrebbero violato l’obbligo dell’autoaiuto ovvero non soggiornerebbero in provincia. Anche in questi casi, infatti, sono possibili violazioni della legge in prima istanza. Conseguentemente la possibilità di rivolgersi a una seconda istanza deve costituire per tutti gli interessati un diritto fondamentale.

Col presente disegno di legge s’intende ripristinare appunto questo diritto, eliminando il citato comma 2 dell’articolo 4 dalla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Uno Stato di diritto, un’amministrazione vicina alle esigenze dei cittadini non devono affatto temere eventuali ricorsi: se la motivazione è giusta saranno accolti; diversamente saranno respinti.
Comunque, negare ai cittadini questo importante strumento è la via sbagliata. Penalizzare in tal modo i più deboli nella società rivela qualcosa di più di un semplice errore di prospettiva. Il fine del
presente disegno di legge è ristabilire un equilibrio.

BZ, 04.09.2019

Consigliera provinciale
Brigitte Foppa

 

Qui potete scaricare il Disegno di legge e il  Parere del Consiglio dei Comuni.

Author: Heidi

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