HomeCovid-19Oltre il pane, anche un quaderno: ora si può, ma non nei supermercati?

Oltre il pane, anche un quaderno: ora si può, ma non nei supermercati?

INTERROGAZIONE.

Come noto, per frenare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus il Governo ha disposto la chiusura della maggior parte dei negozi, eccetto quelli alimentari, di generi di prima necessità, le tabaccherie, le edicole dei giornali ecc. Chi vende alimentari, però, sia nei piccoli negozi che nei grandi supermercati, spesso vende anche piccoli utensili da cucina, materiale di cancelleria (quaderni, penne…) fino a calze, calzini ecc. Questi negozi (e supermercati) di alimentari sono l’unica possibilità per una persona in questo periodo anche per acquistare piccoli oggetti tra questi “generi vari”, utili per la vita quotidiana. A un certo punto, però, chi andava a fare la spesa si è accorto che gli scaffali non alimentari erano costellati di cartelli con su scritto: “prodotti non in vendita”. Quindi, da quel momento in poi una persona poteva comprare le patate ma non il pelapatate e una famiglia doveva far fare i compiti ai figli, ma non poteva comprare penne e quaderni?
Che cosa era successo?
Era successo che un negozio (pare in Pusteria) era stato sanzionato proprio perché aveva venduto quaderni oltre che pane, latte e verdure. Da quel momento in poi tutti i negozi e i supermercati della provincia hanno “sbarrato” gli scaffali di “generi vari”. La cosa è apparsa a molti assurda: perché impedire a una persona di comprare un colino per the, o un quaderno per scuole, in un supermercato che comunque è aperto per tutti gli altri generi, mentre sono completamente chiusi tutti gli altri negozi di cancelleria, di articoli da cucina e così via?
La questione è stata segnalata alla Giunta provinciale. Così, per porre rimedio a questa assurda situazione è arrivata la “ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE” n. 16/2020 del 2 aprile 2020. In essa il “Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19” al punto e) “ORDINA” questo: “Ai gestori dei negozi di vicinato (“Geschäften des Kleinhandels” in tedesco) è consentita la vendita di soli generi alimentari e beni di prima necessità, ivi inclusi gli articoli di cartoleria e altri oggetti di consumo giornaliero”.
Quindi: solo i “negozi di vicinato” sono autorizzati a vendere quaderni e penne, ma non i supermercati. E dove sta il confine tra “negozio di vicinato” e supermercato? Il supermercatino di paese è “negozio di vicinato” e il supermercato di Corso Libertà a Bolzano non lo è? Nel primo si può acquistare anche i quaderni e generi vari (quindi speriamo anche il pelapatate) e nel secondo no? Ma, essendo ovunque chiusi i negozi specializzati in cancelleria, dove comprerà un quaderno una persona che abita a Bolzano in corso Libertà?
Non si capisce la ratio di una simile norma, che autorizza solo una parte dei negozi di alimentari e generi vari di vendere materiale di cancelleria e nega la stessa cosa a un’altra parte, mentre le condizioni di contesto sono identiche in entrambi i casi.

Tutto ciò premesso,
Si chiede alla Giunta provinciale:

  1. Che cosa intende il “Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19” per “negozi di vicinato” (“Geschäften des Kleinhandels” in tedesco) ai sensi dell’“ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE” n. 16/2020 del 2 aprile 2020?
  2. Che ragione ha autorizzare solo ai suddetti “negozi di vicinato” la vendita anche di “articoli di cartoleria e altri oggetti di consumo giornaliero” e non anche a tutti gli altri esercizi, soprattutto supermercati nei maggiori centri urbani, legittimamente aperti per la vendita di “generi alimentari e beni di prima necessità”?
  3. Esiste una normativa statale che fissa la distinzione fatta al punto e) della “ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE” n. 16/2020 del 2 aprile 2020, oppure questa distinzione è dovuta alla volontà del “Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19”?
  4. Visto che su tutto il territorio provinciale vigono le stesse norme sulla chiusura dei negozi di generi diversi da quelli autorizzati, non ritiene il “Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19” che la distinzione fatta al punto e) comporti un diverso trattamento tra aree della nostra provincia, a svantaggio soprattutto dei centri urbani maggiori?
  5. Intende il “Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19” correggere questa distinzione e ripristinare pari condizioni su tutto il territorio?

Bolzano, 03.04.2020

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Author: Heidi

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