HomeConvivenzaContratti in sanità senza dichiarazione linguistica: una sentenza condanna la Provincia

Contratti in sanità senza dichiarazione linguistica: una sentenza condanna la Provincia

INTERROGAZIONE

Come è noto, per assumere un lavoro di dipendente pubblico in Alto Adige è necessario presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico e così rientrare nella distribuzione proporzionale dei posti disponibili.

Ove tale dichiarazione non sia stata resa entro un anno dal compimento della maggiore età, essa può essere rilasciata anche successivamente in tribunale ma essa, per i residenti in provincia di Bolzano, ha efficacia solo dopo 18 mesi. Per chi viene da fuori invece la prima dichiarazione, in giusta ottemperanza con le norme europee sulla circolazione della forza-lavoro all’interno dei paesi dell’Unione, può essere rilasciata in qualsiasi momento ed essa ha efficacia immediata.

Questa normativa, contenuta nella norma di attuazione relativa, si basa ancora sul sospetto che il cittadino o la cittadina possano raggirare l’ente pubblico rilasciando dichiarazioni “opportunistiche” quando e come fa comodo, ma in questo suo spirito punitivo (e differenziato tra residenti e non) contrasta con lo spirito dell’ultima riforma del sistema dichiarazione-proporzionale che si basava sul principio che ciascuno rilascia (o meno) la dichiarazione linguistica solo se e quando serve, evitando dunque la “schedatura etnica di massa” verso cui l’Unione europea aveva fatto a suo tempo rilevare il fatto che tale schedatura universale non era proporzionata (e dunque violava la normativa sui dati sensibili) in quanto obbligava alla dichiarazione etnica tutti i cittadini benché solo una parte poi la utilizzasse effettivamente. Per superare questa obiezione si fece la riforma della norma, prevedendo la libertà di dichiararsi quando si volesse. Tuttavia questa riforma fu “corretta” da un sistema di penalizzazioni per chi non si dichiarava entro un anno dalla maggiore età (con la sospensione di 18 mesi della efficacia della dichiarazione) che in parte vanificava lo spirito della riforma. Si intendeva con queste penalizzazione far rientrare dalla finestra quello che il diritto europeo aveva cacciato dalla porta, cioè l’obbligo di fatto della schedatura etnica universale.

Era chiaro però che questo obbligo non poteva essere applicato a persone che assumevano un lavoro pubblico in provincia di Bolzano venendo da fuori provincia, come è permesso loro dalla norma europea sulla libera circolazione. A queste perone doveva essere concesso di rilasciare la prima dichiarazione, e essa doveva per orza essere immediatamente efficace. Si è creata così una differenza di trattamento tra persone residenti (penalizzate) e persone non residenti (liberalizzate).

Il gruppo Verde ha provato a farsi carico di questa situazione, presentando ripetutamente una mozione (l’ultima n. 418 del 2015) in cui si proponeva “una modifica dell’articolo 20-ter del D.P.R. n. 752/1976, in modo tale che almeno la prima dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico possa essere resa nel momento liberamente scelto da ogni persona e, una volta resa, sia immediatamente efficace“. In questo modo si rendeva davvero libera ogni persone, residente o meno, di fare la prima dichiarazione quando e come lo riteneva opportuno, eliminando qualsiasi penalizzazione e ritardo nella sua efficacia. Ciò andava anche incontro alle esigenze di diversi settori pubblici, primo tra tutti la sanità, che per colpa del sistema dichiarazione-proporzionale hanno difficoltà a reperire personale qualificato. La maggioranza ha più volte respinto questa nostra mozione, lasciando il problema immutato.

Su questa mancata soluzione si innesta ora una sentenza della giudice del lavoro Francesca Muscetta, che ha condannato l’Azienda Sanitaria in una causa intentata da una dottoressa irlandese ma residente a Bolzano. La dottoressa, già in servizio in sanità con forme di lavoro precarie, era stata esclusa dal concorso per un posto a tempo determinato poiché aveva fatto la propria dichiarazione linguistica in tribunale ma, dovendo aspettare 18 mesi, tale dichiarazione non aveva efficacia. La giudice del lavoro ha annullato la selezione, sostenendo che, almeno per le assunzioni a tempo determinato, la dichiarazione di appartenenza etnica non sia più dovuta.

Questo caso dimostra che lasciando i problemi irrisolti, si rischia che la normativa sulla dichiarazione etnica e la proporzionale venga modificata nei fatti a colpi di sentenze senza che il sistema venga organicamente riformato.

Per questo motivo si chiede alla giunta provinciale:

  • E’ corretta, per quanto riguarda l’obbligo o meno della dichiarazione linguistica, la descrizione fatta in premessa del caso che ha portato alla sentenza della giudice Muscetta?
  • Qual’è la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione della sentenza che dà la Provincia?
  • Quali sono le conseguenze concrete che la sentenza avrà sul sistema delle assunzioni pubbliche in generale, e in particolare su quelle della sanità?
  • Quali soluzioni vuole dare la Giunta al problema emerso con la sentenza della giudice Muscetta? Da ora in poi per tutte le assunzioni pubbliche a tempo determinato non sarà più richiesta la dichiarazione linguistica?
  • Non ritiene la Giunta che la soluzione più corretta, equa, semplice ed efficace, sarebbe quella di rendere libera e immediatamente efficace la prima dichiarazione linguistica per chiunque la faccia, sia residente o meno?
  • Intende la giunta provinciale offrire una soluzione alle contraddizioni crescenti del sistema della dichiarazione e della proporzionale, in generale e in particolare nella sanità? Se sì, in quale direzione?
  • Se invece si vuole lasciare tutto com’è, perché? E come si vuole comunque ovviare ai problemi che dichiarazione e proporzionale creano nel reperire personale per il settore pubblico, e in particolare per la sanità?

Bolzano, 7 dicembre 2018

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

Qui potete scaricare la risposta della giunta.

Author: Heidi

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