HomeBuon climaPer un Alto Adige tutto in fiore: basta con gli “interventi non sostanziali”

Per un Alto Adige tutto in fiore: basta con gli “interventi non sostanziali”

MOZIONE.

Mozione volta a modificare il procedimento amministrativo per l’autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio.

L’espressione “intervento non sostanziale” è entrata nell’uso delle amministrazioni comunali della nostra provincia e designa una prassi frequente. Gli interventi non sostanziali sono autorizzati dal sindaco o dalla sindaca con una procedura semplificata. In questi casi l’amministrazione comunale diventa l’estensione degli organi provinciali competenti (l’autorità forestale e quella preposta alla tutela dei beni ambientali). Come dice la parola stessa, questi interventi sono percepiti come di poco conto. Stiamo parlando di lavori non troppo importanti per la manutenzione e il risanamento di edifici e di interventi minori nel paesaggio. Questo termine risulta tuttavia fuorviante per quanto riguarda gli interventi non essenziali nel paesaggio.

Guardando a come si è evoluta la situazione normativa si capisce perché la situazione qui in provincia è del tutto particolare. La legge sulla tutela del paesaggio 25 luglio 1970, n. 16, disciplina la conservazione di paesaggi e siti che hanno caratteristiche di particolare interesse oppure costituiscono un ambiente naturale tipico. Nel 1998 questa legge è stata modificata con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 8 per stabilire che con regolamento di esecuzione verranno definite le “categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio”.

Nel relativo decreto del presidente della Provincia n. 33/1998, alle lettere dalla a) alla i) sono elencati gli “interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio” che il sindaco o la sindaca può autorizzare con una procedura semplificata.

Andando a guardare nel dettaglio, tra gli interventi elencati se ne trovano molti che sembrano innocui, ma che di fatto costituiscono interventi sostanziali sul paesaggio in quanto comportano una riduzione o persino una perdita della biodiversità. Gli interventi di cui alle lettere b), d), e) ed f) lo mostrano in modo chiaro:

b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora l’area occupata durante i lavori non superi la larghezza di 5 m. Qualora trattasi di condutture d’acqua il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione d’acqua. All’interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell’ufficio provinciale Parchi naturali;”
N.B.: sulla base di questa disposizione si autorizza anche la posa di tubi per drenaggio con cui si prosciugano i prati. Ai sensi dell’art. 16 della legge di tutela della natura (L.P. 6/2010) le zone umide sono però integralmente protette e in Alto Adige sono nel frattempo diventate uno degli habitat maggiormente a rischio.

“d) eposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d’uso del terreno;”
N.B.: sulla base di questa disposizione è possibileinterrare piccoli elementi paesaggistici come stagni, mucchi di pietrame, muri a secco, piccolissi mi corsi d’acqua e scarpate, perché una superficie di 1.000 m² può essere alzata di un metro.

“e)strazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d’uso del terreno;”

“f) pianamenti di superfici a coltivazione agricolaintensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40 per cento, oppure non sia previsto un livellamento superiore a +/- 1 m.”
N.B. sulla base delle disposizioni di cui alle lettere e) ed f) è possibile spianare collinette di piccole e medie dimensioni che si trovano nei prati e spesso sono sezioni aride. Anche le sezioni aride sono considerate meritevoli di tutela nella legge di tutela della natura (L.P. 6/2010), pur “consentendo l’utilizzo ecosostenibile di queste superfici”.

Negli anni tra il 1998 e il 2010 è stato quindi possibile distruggere un numero importante di piccoli e piccolissimi habitat molto preziosi ricorrendo al procedimento per l’autorizzazione di interventi non sostanziali. Si calcola che in questo modo nella provincia di Bolzano siano andate distrutte diverse migliaia di habitat meritevoli di tutela.

Nel 2010 il Consiglio provinciale ha finalmente approvato la legge di tutela della natura che in molti aspettavano da tempo (L.P. 6/2010) in cui si è fissato quali sono gli habitat, le specie animali e le specie vegetali integralmente o parzialmente protetti. Gli habitat elencati in questa legge, come le zone umide e le sezioni aride, si trovano spesso nel verde agricolo (prati e prati alberati). Se si può continuare a destinarli a un utilizzo, non è invece consentito modificarli o persino distruggerli.

Un episodio verificatosi nel Comune di Valdaora ci mostra che il procedimento di autorizzazione di interventi non sostanziali continua ad essere impiegato nonostante la protezione di cui godono habitat rari e specie vegetali e animali rare. Nel caso che qui citiamo nel 2019 con un’autorizzazione del sindaco sono state definitivamente distrutte due torbiere, denominate “Kranebitten” e “Schwarzes Moor”. Usiamo la parola definitivamente perché già in passato ci sono stati diversi interventi che hanno drenato e spianato le torbiere pezzo per pezzo. Come per miracolo, fino al 2019 era riuscito a salvarsi un fazzoletto di diverse centinaia di m² di questa torbiera in cui vivano rare specie animali e vegetali. Nel giugno 2019 anche questo scampolo è andato definitivamente distrutto con un intervento non sostanziale autorizzato dal sindaco.

Per puro caso questo habitat, classificato come torbiera o meglio torbiera soligena, è stato dettagliatamente documentato con foto prima che avvenisse la distruzione. Sulla base delle specie vegetali rilevate in loco nel maggio 2019 è stato persino possibile classificare la torbiera allora esistente come tipo di habitat n. 7230 “torbiera bassa alcalina” della direttiva Habitat. Questo piccolo residuo di torbiera era quindi protetto ai sensi della legge provinciale di tutela della natura (L.P. 6/2010), ma pure ai sensi della direttiva europea per la conservazione degli habitat. Tuttavia entrambe le normative non sono bastate a proteggere le specie vegetali e animali che lì vivevano, perché autorizzando l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Provincia n. 33/1998 in quanto non sostanziale sono state violate la legge provinciale come pure la direttiva europea Habitat.

Da quanto illustrato si deduce che la pratica da anni utilizzata del procedimento per l’autorizzazione di interventi non sostanziali mette a repentaglio l’esistenza di piccoli e piccolissimi habitat prativi, anche all’interno del verde agricolo destinato alla coltivazione intensiva, nonostante questi habitat siano tutelati per legge.

Per questi motivi il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale

  1. di modificare il decreto del presidente della Provincia 6 novembre 1998, n. 33, ridefinendo gli interventi in natura e paesaggio;
  2. di cancellare da detto decreto la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 (movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora l’area occupata durante i lavori non superi la larghezza di 5 m. Qualora trattasi di condutture d’acqua, il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione d’acqua. All’interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell’ufficio provinciale Parchi naturali);
  3. di cancellare da detto decreto la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 (deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d’uso del terreno);
  4. di cancellare da detto decreto la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 (estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d’uso del terreno);
  5. di cancellare da detto decreto la lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 (spianamenti di superfici a coltivazione agricola intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40 per cento oppure non sia previsto un livellamento superiore a +/-).

Bolzano, 15.10.2019

f.to consiglieri provinciali

Hanspeter Staffler

Brigitte Foppa

Riccardo Dello Sbarba

 

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