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Garanzia dei diritti fondamentali come compito della Difesa civica

DISEGNO DILEGGE PROVINCIALE N. 71/21.

In linea teorica tutti abbiamo il diritto alla libertà e quello di decidere della nostra vita. Ci sono però casi e situazioni in cui questo diritto è limitato. La forma più radicale di questo tipo di limitazione è la carcerazione, per cui sulla base di una sentenza di tribunale viene decretata la privazione della libertà personale.

Ci sono però anche altre strutture in cui di fatto si arriva o si può arrivare a una limitazione dell’autodeterminazione della singola persona: stiamo parlando di ospedali, case di cura, strutture per lungodegenti, istituti psichiatrici o centri per persone con disabilità ecc. E i diritti umani vanno garantiti anche in situazioni in cui la libertà personale è limitata.

In Austria la vigilanza sul rispetto dei diritti umani in tutte le strutture in cui vivono persone la cui libertà personale è in qualche modo limitata è affidata ad apposite figure garanti. Queste figure sono previste per legge e il loro lavoro è strettamente coordinato.

Dal 1° luglio 2012 la Difesa civica austriaca è deputata anche alla tutela e alla promozione dei diritti umani. “Insieme a sei Commissioni regionali – si legge nel sito Volksanwaltschaft.gv.at – la Difesa civica controlla tutte le strutture in cui avviene una privazione o una limitazione della libertà personale, come ad esempio gli istituti penitenziari, ma anche le case di cura. Il controllo si estende anche a istituzioni e programmi dedicati a persone diversamente abili e simili. (…) L’incarico costituzionale per la tutela dei diritti umani come “meccanismo di prevenzione nazionale” si basa su due importanti atti giuridici delle Nazioni Unite. Da un lato l’“OPCAT” (il Protocollo opzionale contro la tortura o altre punizioni crudeli, disumane o degradanti) e dall’altro la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.”

Nel 2012 l’Italia ha ratificato il Protocollo OPCAT, che all’articolo 3 prevede l’istituzione di uno o più meccanismi nazionali di prevenzione:

 

Art. 3

Ogni Stato Parte stabilisce, designa o mantiene, a livello nazionale, uno o vari organismi che realizzano visite per la prevenzione della tortura e di ogni altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti (d’ora in poi denominato “meccanismo nazionale per la prevenzione”).

In Austria per il controllo preventivo del rispetto dei diritti umani la Difesa civica nomina una commissione che effettua regolarmente delle visite in istituti penitenziari, caserme, istituti psichiatrici, case di cura e di riposo, centri affidi, case di accoglienza per minori e strutture per persone con disabilità.

Come ci ha riferito il difensore civico austriaco, Dr. Günther Kräuter, nel corso di una conferenza organizzata dalla nostra difensora civica nell’agosto 2016 in Consiglio provinciale, durante queste visite sono state constatate spesso violazioni dei diritti umani. Allo stesso tempo, il solo fatto che venissero svolte queste visite, con relative relazioni su quanto osservato, ha comportato una maggiore presa di coscienza della problematica, e quindi un miglioramento generale della situazione. Questo anche grazie alla possibilità che hanno le commissioni di avanzare proposte migliorative, creando così un dialogo tra le varie strutture e la Difesa civica.

All’interno della Repubblica austriaca il Vorarlberg ha intrapreso una via tutta sua delegando detti compiti al suo difensore civico, che ha nominato un’apposita commissione per i diritti umani. Vedi qui.

In Italia e nella nostra provincia la materia è solo in parte disciplinata per legge. Per quanto riguarda gli istituti penitenziari è prevista la figura del/della garante dei detenuti, che in Alto Adige deve essere ancora istituita, e a tal fine attendiamo un’apposita legge provinciale.

Per quanto riguarda i diritti di bambini e adolescenti c’è il/la garante per l’infanzia e l’adolescenza, tra i cui compiti istituzionali rientrano la vigilanza sul rispetto dei diritti umani e di altri accordi internazionali che interessano i minori. L’articolo 23 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 recita:

(1) La o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato la o il Garante, salvaguarda e garantisce i diritti dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con
legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77.

 (2) In particolare, la o il Garante:

  1. vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti dei giovani; promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione; promuove iniziative per sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti dei giovani;

(…)

  1. segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori;
  2. segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico.

 

Invece per gli adulti la cui libertà personale è limitata, non esiste questo controllo preventivo. Al pari del/della garante per l’infanzia e l’adolescenza, il difensore civico/la difensora civica sarebbe naturalmente destinato/destinata a svolgere questa funzione di controllo preventivo del rispetto dei diritti umani, ma non ha (ancora) ufficialmente ricevuto un mandato in tal senso. Purtroppo, nemmeno la nuova legge provinciale del 9 ottobre 2020, che disciplina gli organismi di garanzia, contiene questo mandato. Tra i compiti della Difesa civica non viene elencato il controllo preventivo del rispetto dei diritti fondamentali all’interno di determinate strutture, e neppure si trovano indicazioni che potrebbero essere interpretate in tal senso.

Con il presente disegno di legge s’intende quindi colmare questa lacuna legislativa, aggiungendo ai compiti della Difesa civica la facoltà di svolgere questo controllo preventivo, in modo da completare la sua sfera d’azione.

Nel contempo si intende anche dare un chiaro segnale per favorire la sensibilizzazione nei confronti dei diritti di tutte le persone e promuoverne il rispetto.

 

Contenuto degli articoli 1 e 2:

Con l’articolo 1, comma 1, si va quindi ad aggiungere il controllo preventivo del rispetto dei diritti umani ai compiti già svolti dalla difensora civica/dal difensore civico. In pratica con ciò le/gli si affida l’incarico di visitare regolarmente strutture come gli ospedali, le case di riposo e di cura, le strutture per lungodegenti, gli istituti psichiatrici, i centri per persone con disabilità ecc., per verificare la situazione esistente e offrire assistenza.

Col comma 2 si prevede che la difensora civica/il difensore civico possa nominare commissioni indipendenti che la/lo accompagnino e sostengano nello svolgimento del controllo preventivo del rispetto dei diritti umani. Le strutture sono tenute a fornire tutta la documentazione necessaria, e la difesa civica deve, per parte sua, tenere conto delle esigenze delle varie strutture.

Con l’articolo 2 (Norma finanziaria) sono previsti 20.000 euro l’anno per coprire i costi dovuti all’attività delle commissioni, a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

 

 

Bolzano, 12.11.2020

Cons. prov.

Brigitte Foppa

 

Qui potete scaricare il  disegno di legge completo e il parere del Consiglio dei Comuni.

 

Author: Heidi

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