HomeBuon climaBolzano: predisporre al più presto il “Piano acustico aeroportuale” previsto per legge

Bolzano: predisporre al più presto il “Piano acustico aeroportuale” previsto per legge

MOZIONE.

La valutazione del rumore prodotto dagli aerei soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio è indispensabile per tutelare la salute della popolazione che vive nelle vicinanze di un aeroporto. La presente mozione ha lo scopo di ottenere finalmente l’attuazione anche per l’aeroporto di Bolzano della normativa vigente in materia.

Che a Bolzano in questo campo ci sia ancora molto da fare ce lo ha confermato lo stesso assessore all’ambiente rispondendo nella sessione di febbraio 2022 alla interrogazione su temi di attualità n. 8/02/22, “Aria e rumore: quali controlli sull’aeroporto?”.

Ecco, in sintesi, le domande e le relative risposte dell’assessore:

  • Domanda 1: “Vengono fatte rilevazioni sui livelli di rumore in relazione all’attività dell’aeroporto di Bolzano?”. Risposta: “Per quanto concerne l’inquinamento acustico non vengono effettuati rilevamenti fonometrici”.
  • Domanda 3: “Con quale frequenza vengono raccolti i dati?”. Risposta: “Attualmente non vengono raccolti i dati”.
  • Domanda 4: “Quante sono e dove sono collocate le centraline di rilevazione?”. Risposta: “Attualmente non sono istallate delle centraline”.
  • Domanda 5: “I dati sono pubblicati?”. Risposta: “Attualmente non ci sono dati disponibili”.

La mancanza di qualsiasi monitoraggio del rumore intorno all’aeroporto di Bolzano, riconosciuta apertamente dall’assessore competente, ha una spiegazione semplice: l’aeroporto non ha ancora il “piano acustico aeroportuale” previsto dalla normativa vigente. Tale piano è la condizione indispensabile per istallare una rete di monitoraggio del rumore e poi, grazie a questo sistema di controllo, individuare eventuali violazioni dei limiti di legge.

Nella risposta all’interrogazione lo stesso assessore ha indicato a quali norme occorre fare riferimento.

Il Decreto Ministeriale 31/10 /1997, “Metodologia di misure del rumore aeroportuale”, stabilisce che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) istituisca, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: Regione, Provincia e Comuni interessati, Agenzia per la protezione dell’ambiente, ENAV, vettori aerei, società di gestione aeroportuale.

Il testo che spiega tutte le procedure relative e la sequenza delle azioni da intraprendere è la circolare ENAC APT-26 del 3/7/2007, a cui naturalmente rimandiamo per ogni chiarimento.

I compiti della Commissione sono:

  • Classificazione dell’aeroporto in relazione all’inquinamento acustico prodotto, sulla base di parametri quali: estensione dell’intorno aeroportuale, estensione delle tre fasce di pertinenza dell’aeroporto, estensione delle aree residenziali che ricadono in tali fasce, densità abitativa in ciascuna fascia.
  • Definizione delle procedure antirumore per ogni aeroporto sulla base dei criteri generali definiti con il Decreto del Ministero dell’ambiente del 3 dicembre 1999, allo scopo di ottimizzare l’impronta di rumore dell’aereo al suolo al fine di tutelare al meglio la popolazione esposta;
  • Definizione delle fasce A, B e C di pertinenza dell’infrastruttura e dell’intorno aeroportuale, cui corrispondono dei limiti misurati in termini di LVA (livello di valutazione del rumore aeroportuale): in zona A l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A), in zona B di 75 dB(A) e solo in zona C, quella più vicina alla pista e alle traiettorie di decollo e atterraggio, l’indice LVA può superare i 75 dB(A).

Da questa classificazione discendono poi le prescrizioni sulla destinazione d’uso delle aree. Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti all’entrata in vigore del Decreto 31 ottobre 1997, infatti, i piani regolatori generali comunali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo:

  • In zona A: non sono previste limitazioni.
  • In zona B: sono consentite attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico.
  • In zona C: sono consentite esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l’uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.

In base a questo “Piano acustico aeroportuale”, la normativa vigente prevede che venga predisposto nell’intorno aeroportuale un sistema di monitoraggio in continuo che possa consentire il rilevamento di eventuali superamenti dei limiti e il collegamento di tale informazione con i dati e la traiettoria del velivolo che ha generato il superamento degli stessi.

Ciò permette di tenere sotto controllo il “clima” acustico nell’intorno aeroportuale ma, anche, di potere applicare sanzioni ai vettori per il non rispetto dei limiti o delle procedure antirumore.

Nel caso in cui venga riscontrato il superamento dei limiti di rumorosità consentiti dalla citata normativa vengono disposte delle restrizioni operative, con le quali viene limitato l’accesso di aerei che non rispettino i limiti di rumorosità prescritti.

 

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato del 7 settembre 2004, ha sottolineato l’importanza e la sequenza di tali procedure, affermando che “…una volta intervenuta la perimetrazione delle fasce di rispetto, i limiti fissati da. D.M. 31 ottobre 1997 (all’interno delle fasce) e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (all’esterno) diventano concretamente applicabili e può esserne verificato l’eventuale superamento. In assenza della perimetrazione delle fasce di rispetto dell’insediamento aeroportuale, non è possibile la verifica dell’eventuale superamento dei valori limite di immissione all’esterno del perimetro aeroportuale, in adempimento dell’obbligo di predisposizione dei piani di risanamento, di cui, all’art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2004 (ud. 11/06/04), n. 5822/2004)

Concludendo, la procedura prevista dalla legge è questa:

  1. L’ENAC istituisce la commissione.
  2. La Commissione predispone il “Piano acustico aeroportuale”.
  3. In base al Piano viene realizzata la rete di monitoraggio del rumore.
  4. La rete di monitoraggio verifica il rispetto dei limiti del rumore, rileva e sanziona le eventuali violazioni a tutela della salute della popolazione.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Bolzano, l’assenza di qualsiasi monitoraggio e la mancata istallazione della rete di centraline indica che la procedura indicata dalla legge e dalla stessa circolare ENAC APT-26 del 3/7/2007 non è stata attuata.

Visto l’attuale “rilancio” dell’attività dell’aeroporto di Bolzano con un numero crescente di linee, destinazioni e velivoli in decollo e atterraggio, è urgente attuare quanto prevede la normativa a tutela della popolazione che vive nei dintorni dell’aeroporto e lungo le rotte di decollo e atterraggio.

Il tema è stato posto con forza anche dal comune di Laives. Nella seduta del 16 febbraio 2022 il consiglio comunale di Laives ha approvato all’unanimità una mozione promossa dal gruppo verde che impegna la giunta comunale a “Intervenire ufficialmente presso la Provincia Autonoma di Bolzano e l’ENAC per ottenere la costituzione della prevista commissione aeroportuale”.

La Provincia deve assolutamente raccogliere tale appello e avviare le azioni conseguenti.

 

Tutto ciò considerato, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale:

  1. Ad attivarsi in ogni modo, intervenendo ufficialmente presso l’ENAC, per ottenere l’attuazione della circolare ENAC APT-26 del 3/7/2007 e fare in modo che sia istituita al più presto la prevista commissione aeroportuale affinché sia predisposto al più presto l’indispensabile “Piano acustico aeroportuale” previsto dalla normativa vigente.

 

Bolzano, 17.02.2022

 

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

 

Author: Heidi

Rappresentazione del
Aeroporto: il piano
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