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Informare sul diritto alla cittadinanza

MOZIONE

Il 2° comma dell’art.4 della Legge 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza regola l’acquisizione della cittadinanza italiana per le/i nuove/i cittadine/i. Vi è previsto “l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino alla maggiore età e dichiari di volerla acquisire entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”.

In presenza dei suddetti requisiti, è possibile acquisire la cittadinanza italiana rendendo una dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza entro il 19° anno. L’atto viene iscritto nei registri di cittadinanza e annotato nell’atto di nascita dell’interessato.

La procedura prevista è questa: la persona che ha questo diritto entro il compimento del 19°anno, previo appuntamento, deve presentarsi all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per rendere dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana. L’ufficiale dello Stato Civile iscrive la dichiarazione nei registri di cittadinanza e provvede ad annotarla sull’atto di nascita dell’interessato. Successivamente alla verifica delle condizioni, (nascita in Italia e residenza ininterrotta dalla nascita fino al momento della dichiarazione) trascrive nei registri di cittadinanza l’esito dell’accertamento effettuato dal Sindaco, lo annota sull’atto di nascita e comunica all’ufficio anagrafe, elettorale, leva, alla Questura e al Casellario Giudiziale la variazione di cittadinanza.

Per un cittadino o una cittadina straniera la piena integrazione si raggiunge quando acquista la cittadinanza del paese in cui risiede. Tale diritto è sottoposto a condizioni molto severe e corona un processo riuscito di integrazione, inserendo la persona in un contesto di diritti e doveri precisi e uguali a qualsiasi altra cittadina e cittadino. La cittadinanza di un paese rafforza il sentimento di appartenenza alla società in cui si è chiesto di essere accolti.

Particolarmente importante è l’ottenimento della cittadinanza da parte di figli nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri, le cosiddette seconde generazioni. È sui giovani e sulle giovani che riesce o fallisce una buona politica di integrazione. In Italia questa possibilità è data dalla normativa sopra citata, ma si può cogliere solo per un breve tempo: entro il 19° anno di età.

Il rischio che il/la giovane neomaggiorenne si lasci sfuggire questa occasione per mancanza di informazione è alto. Per questo le istituzioni hanno il compito di informare le persone interessate sul loro diritto, poiché l’ottenimento della cittadinanza è un fondamentale passo di integrazione e dunque è anche interesse pubblico dell’intera società che venga realizzato.

Per questi motivi,

il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale

a garantire che ogni persona, nata in Italia da genitori stranieri e residente in provincia di Bolzano, al compimento del 18° anno di vita venga adeguatamente informata, anche con una comunicazione scritta a lei indirizzata, sul suo diritto a richiedere la cittadinanza italiana entro il 19° anno di età e sulla procedura prevista per ottenerla.

Bolzano, 4 febbraio 2019

Consiglieri provinciali

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

Author: Heidi

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