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Aeroporto di Bolzano trasferito alla Provincia?

INTERROGAZIONE

Il 2 gennaio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201, „Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell’articolo 698 1° comma del codice della navigazione“. Tra gli aeroporti di “interesse nazionale” non compare quello di Bolzano, che dunque ricade tra gli “aeroporti di interesse regionale” contemplati al  comma 11:

11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all’articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto,  sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento è disciplinato altresì il regime finanziario dei servizi”.

Sul trasferimento dei beni patrimoniali è probabilmente già applicabile la  norma di attuazione n.115 del 20 gennaio 1973 (“In materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione”).  Ma l’entrata in vigore del citato DPR 201/2015 sposta a favore della Provincia le competenze sull’aeroporto di Bolzano.

L”articolo 117 della Costituzione prevede in materia una competenza concorrente tra Stato e Provincia, ma essa assume una valenza completamente nuova se messa in relazione sia alla definizione di Bolzano tra gli “aeroporti di interesse regionale e locale”, sia al previsto trasferimento di tali aeroporti alle Regioni e Province autonome, disposto dal DPR 201/2015.

Si chiede quindi alla Giunta provinciale:

  1. Il citato decreto DPR 201/2015 è ancora in vigore?
  2. Se sì, l’aeroporto di Bolzano è quindi definito “aeroporto di interesse regionale o locale”?
  3. Quali conseguenze ha questa definizione, in riferimento al fatto che per tali aeroporti il Decreto prevede che siano “trasferiti alle Regioni”?
  4. Poiché il Decreto prevede che “Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione”, esistono già nel nostro statuto e nelle relative norme di attuazione i presupposti per questo trasferimento?
  5. Che cosa cambierebbe concretamente, rispetto alla situazione attuale, sia per quanto riguarda i beni materiali che per quanto riguarda la competenza legislativa e amministrativa, il “trasferimento” dell’aeroporto alla Provincia autonoma?
  6. In caso di trasferimento, quali poteri e competenze conserverebbe l’Enac?
  7. Come intende la Provincia dare concreta attuazione al suddetto “trasferimento”? Con quali passi concreti e con quali tempi?
  8. Intanto già oggi l’aeroporto è inserito tra quelli “di interesse regionale o locale”. Che cosa comporta questa definizione per quanto riguarda le competenze della Provincia autonoma sull’aeroporto di Bolzano, sulla sua attività, sulla sua classificazione tipologica?
  9. Come intende la Provincia esercitare in pieno le proprie competenze? E come le sta esercitando attualmente?
  10. Per ipotesi, la Provincia avrebbe la possibilità giuridica di de-classificare l’aeroporto, rinunciando alla classe “2c” e optando per un aeroporto dedicato a sole attività di “aviazione generale” e di protezione civile, chiedendo poi alla società di gestione di elaborare un nuovo Masterplan che tragga le conseguenze da questa nuova classificazione dell’aeroporto?

Bolzano, 10 dicembre 2018

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

Qui potete scaricare la risposta della giunta.

Author: Heidi

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