HomeLavoro consiliareInterrogazioniRegolamento edilizio tipo: quali spazi di miglioramento per i comuni?

Regolamento edilizio tipo: quali spazi di miglioramento per i comuni?

INTERROGAZIONE.

Con Delibera n. 301 del 30.03.2021 la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento edilizio tipo” previsto dall’art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 9 del 2018, “Territorio e paesaggio”. Tale regolamento deve poi essere deliberato da ciascun Consiglio comunale e da esso dipendono molte decisioni in grado di definire lo sviluppo del territorio comunale e la sua stessa identità. E’ dunque un documento fondamentale per il futuro di ogni comune. Per questo, la esigenza presente nella Lp 9/18 di avere regole omogenee per tutta la Provincia, al fine di evitare disparità di trattamento al varcare di ogni confine comunale, deve essere contemperata con una certa autonomia riconosciuta ai Comuni di fare meglio, se ne hanno la volontà, rispetto a quanto dettato dal “Regolamento tipo”. Quest’ultimo non dovrebbe impedire disposizioni migliorative di standard urbanistici e paesaggistici, volte a perseguire con più rigore, coraggio e coerenza gli obbiettivi che la stessa legge provinciale “Territorio e paesaggio” indica al suo articolo 2, che qui vogliamo citare:

Art. 2 (Finalità)

(1) La presente legge persegue la finalità di garantire:

a)       alla popolazione un’elevata qualità di vita e di lavoro,

b)      una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e rurale con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della Provincia;

c)       la tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle risorse territoriali naturali;

d)      la valorizzazione dello spazio pubblico al fine di creare luoghi di incontro dove può generarsi “comunità”, dove si realizza coesione sociale creando qualità urbana e ambientale;

e)      la protezione dai pericoli naturali e la loro prevenzione;

f)        l’incentivazione della competitività di tutti i settori economici;

g)       la valorizzazione del territorio rurale in considerazione delle esigenze particolari dell’agricoltura e della silvicoltura;

h)      il miglioramento della qualità di vita tramite la disponibilità di servizi di vicinato di qualsiasi tipo e di servizi collettivi essenziali su tutto il territorio;

i)        la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e della qualità insediativa, l’utilizzo efficiente delle aree già urbanizzate e la promozione di una struttura insediativa compatta per evitare la dispersione edilizia;

j)        la disponibilità di infrastrutture per formazione, cultura e ricreazione;

k)       l’incentivazione di abitazioni economicamente accessibili;

l)        il soddisfacimento delle esigenze di mobilità e di comunicazione della popolazione;

m)    il contenimento del consumo di suolo e di energia e l’incentivazione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

 

E’ certamente positivo che su alcune scelte il “Regolamento tipo” lasci spazi di scelta ai comuni, come ad esempio in tema di verde o di inquinamento luminoso, anche se anche su questi punti qualche chiarimento in più serve (e sarà oggetto di questa interrogazione). Ma, oltre ai punti lasciati volutamente aperti dalla delibera della Giunta provinciale, l’autonomia dei singoli comuni dovrebbe e potrebbe esercitarsi anche su altri argomenti, sempre con l’esclusiva finalità di perseguire in modo più efficace gli obbiettivi indicati dalla stessa Legge provinciale n. 9/18.

Esempi di singoli “Regolamenti edilizi comunali” più avanzati esistono già e i comuni che finora se ne erano dotati rischiano di dover fare passi indietro.

Per questo urge un chiarimento su diversi aspetti della citata delibera della Giunta provinciale. Per rendere più concrete le domande di questa interrogazione, abbiamo fatto un confronto tra quanto prevede l’attuale regolamento edilizio di un comune come Merano e quanto potrebbe consentire in futuro il “Regolamento edilizio tipo”.

 

Si chiede alla Giunta provinciale:

  1. Il comma 5 dell’art. 21 della Lp 9/18 prevede che la Provincia adotti il Regolamento edilizio tipo “d’intesa con il Consiglio dei Comuni”. La delibera 301/2021, che approva il citato “regolamento tipo”, dice che “la Giunta provinciale ha preso visione della bozza di delibera elaborata e trasmessa all’amministrazione provinciale dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano (…) e rilascia apposita intesa”. Il soggetto dell’intesa, indicato dalla Lp 9/18 nel “Consiglio dei Comuni”, può essere considerato equivalente al soggetto “Consorzio dei Comuni” indicato invece nella delibera 301/21? Se sì, in base a quale normativa? Se no, il “Regolamento edilizio tipo” approvato con DGP 301/21 deve essere approvato anche dal “Consiglio dei comuni”, affinché la prevista intesa sia valida e il “Regolamento” non sia esposto a futuri ricorsi?
  2. La Lp 9/18 prevede che il consiglio comunale delibera il proprio regolamento edilizio “sulla base (auf der Grundlage)” del Regolamento edilizio tipo; la delibera n. 301/2021 dice invece che il Regolamento tipo “è vincolante (verbindlich) per i Comuni”, tranne i passaggi lasciati esplicitamente aperti nella delibera stessa. La delibera è difforme dalla legge, oppure la Giunta provinciale giudica le espressioni “sulla base” e “vincolante” come equivalenti? In questo secondo caso, sulla base di quali considerazioni giuridiche che mettano il “regolamento tipo” (e i conseguenti regolamenti comunali) al riparo da futuri ricorsi?
  3. Il “Regolamento edilizio tipo” approvato dalla Giunta provinciale prevede l’istituzione (ci pare di capire obbligatoria) di una “Sezione edilizia della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio”, lasciando al comune la facoltà di definirne la composizione, ma dettagliando con cura le sue competenze. In quale punto della Lp n. 9/18 è prevista l’istituzione di questa “Sezione edilizia della CCTP”? Se il Regolamento tipo fa riferimento all’art. 4 comma 7 della Lp 9/18, in cui viene detto che “Il Comune può prevedere l’istituzione di sezioni differenziate della CCTP, definendone la composizione e le competenze”, perché non viene lasciata al comune la decisione sulle eventuali sezioni della CCTP?
  4. L’art. 3 comma 3 del Regolamento tipo parla in italiano di “presunta parzialità” e in tedesco di “Befangenheit” del Presidente della CCTP. I due termini sono diversi, quello italiano molto più generico, soprattutto se accompagnato dall’aggettivo “presunta”. Inoltre, non sono citate norme di legge cui fare riferimento per stabilite e gestire questo possibile “conflitto di interessi”. Il tema è delicato e a rischio di ricorsi. Vuole la Giunta riformulare questo comma e inserirvi riferimenti a chiare norme di legge?
  5. Il “Regolamento edilizio tipo” definisce “facoltativo” l’allegato 2, “Tutela del verde e degli alberi”. In che senso è facoltativo? Il Consiglio comunale può semplicemente adottarlo o non adottarlo, oppure – in caso di adozione – può modificare il testo proposto al fine di meglio perseguire le finalità indicate dall’art. 2 della Lp 9/18, ad esempio al punto c), “la tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle risorse territoriali naturali”?
  6. Il “Regolamento edilizio tipo” definisce “facoltativo” anche l’allegato 5, “Disposizioni in tema di inquinamento luminoso”, ma, al contrario che nel caso del verde, nella delibera 301/21 (almeno nella versione scaricabile dal sito internet della Provincia) per questa materia non è proposto alcun allegato. Ciò vuol dire che i comuni possono definire un allegato 5 sull’inquinamento luminoso a propria discrezione?
  7. Vi sono alcuni regolamenti edilizi comunali che dettano norme più stringenti su alcuni argomenti, perseguendo in modo più efficace gli obbiettivi fissati all’art. 2 della Lp n. 9/18. Ad esempio, il regolamento edilizio del comune di Merano prevede che i nuovi edifici siano provvisti al piano terra di un apposito spazio comune dedicato a carrozzine e biciclette. Uno spazio privo di barriere architettoniche, collegato al giro-scale e della stessa qualità del resto dell’edificio. Dal “Regolamento edilizio tipo” sembra potersi però dedurre che per lo stesso scopo sia in futuro sufficiente una semplice area. Chiunque abbia mai sollevato un passeggino su per le rampe delle scale, oppure abbia parcheggiato la bicicletta in un solitario garage sotterraneo a tarda notte, oppure ancora debba mettere in carica il proprio mezzo elettrico, conosce e comprende l’importanza di uno spazio pubblico e accessibile a tutti i condomini come quello immaginato e prescritto dal regolamento edilizio meranese. Domanda: il consiglio comunale di Merano ha la possibilità di inserire nel proprio nuovo “Regolamento edilizio comunale” la norma finora vigente, che definisce la materia in modo migliorativo rispetto alla previsione del “Regolamento tipo”, perseguendo in modo più efficace alcuni degli obbiettivi fissati all’art. 2 della Lp n. 9/18, ad esempio: punto a) “un’elevata qualità di vita”; punto h) “disponibilità di servizi di vicinato di qualsiasi tipo”? Se il comune non può inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternativi per mantenerla comunque in vigore?
  8. Gli obbiettivi di qualità della vita citati nella domanda precedente riguardano ad esempio anche i bambini e le bambine. A Merano, chiunque costruisca una casa con più di cinque appartamenti deve destinare parte dello spazio libero (il 15 per cento) a parco giochi per bambini. Questo dà a tutti i bambini della casa un posto dove giocare all’aperto, compresi quelli che vivono ai piani superiori. Questa regola vale per tutta Merano. Il “Regolamento edilizio tipo” della Provincia, invece, sembra applicare solo il relativo decreto del Presidente della Giunta provinciale, che prevede parchi giochi solo per le strutture con più di 10 appartamenti e solo per le zone con un piano di attuazione. Questo restringe enormemente il campo d’applicazione, rispetto a un regolamento come quello di Merano. Domanda: anche in questo caso potrebbe il consiglio comunale di Merano trasferire nel suo nuovo regolamento edilizio comunale la norma presente nel suo regolamento attuale? Se il comune non può inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternativi per mantenerla comunque in vigore?
  9. Altro esempio: il regolamento edilizio del comune di Merano contiene un interessante articolo per incentivare il co-housing, una forma avanzata di modelli abitativi intergenerazionali. Nel “Regolamento edilizio tipo” non siamo riusciti a trovarne traccia. Domanda: Può il consiglio comunale di Merano, alla luce del “Regolamento tipo” e al fine di perseguire gli obbiettivi citati all’art. 2 della Lp 9/18 ( ad esempio: a) “elevata qualità di vita”, b) “sviluppo sociale”, d) “generare comunità dove si realizza coesione sociale creando qualità urbana”…), conservare questa norma anche nel nuovo regolamento edilizio comunale? Se il comune non può inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternativi per mantenerla comunque in vigore?
  10. I comuni possono prevedere nei propri regolamenti edilizi sanzioni più alte di quelle previste dal regolamento tipo, ovviamente giustificandolo a maggiore tutela delle proprie caratteristiche, o di situazioni di maggiore sensibilità? Per esempio: il regolamento edilizio di Merano disciplina le sanzioni sulla base di tre tipologie di infrazioni edilizie, con un importo pari a € 900, € 1.500 o € 3.000 (ridotte a un terzo in caso di pagamento entro 60 giorni) a seconda della gravità dell’illecito perpetrato. La multa più alta è prevista nei casi in cui si metta a repentaglio l’incolumità delle persone lasciando nel degrado edifici fatiscenti o non intervenendo su piante malate e a rischio crollo. Il regolamento edilizio proposto dalla Provincia prevede invece per qualsiasi violazione una multa da € 50 a € 500 euro (che si riduce a 100 € in caso di pagamento entro 60 giorni), importi che – quando ne va della sicurezza delle persone – potrebbero apparire inadeguati. Domanda: potrebbe il comune di Merano mantenere, almeno per casi più gravi e giustificati, le sanzioni più alte previste finora dal suo regolamento edilizio? Se il comune non può inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternative per mantenerla comunque in vigore?
  11. Esistono norme che alcuni comuni si sono dati ma che non siamo riusciti a trovare nel “Regolamento edilizio tipo”. Ad esempio, il comune di Merano ha un esauriente articolo sulla regolamentazione delle antenne di trasmissione basato su un decreto del 2013. Può il consiglio comunale di Merano, alla luce del “Regolamento tipo”, conservare questa norma anche nel nuovo regolamento edilizio comunale? Se il comune non può inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternative per mantenerla comunque in vigore?
  12. Altro esempio sulla spazzatura. Lo stesso comune di Merano ha regolamentato dove e come devono essere conservati i contenitori dei rifiuti. Può il comune di Merano, alla luce del “Regolamento tipo”, conservare questo regolamento? Se può conservarlo, chi però controlla questo regolamento se non la commissione comunale? E’ possibile prevedere questa funzione della CCTP nel futuro regolamento edilizio comunale? Se il comune non può inserire nel proprio regolamento edilizio una funzione del genere, esistono soluzioni alternative?
  13. In generale, potrebbe un comune inserire nel proprio regolamento edilizio standard più alti rispetto a quelli previsti dal “Regolamento tipo”? Se sì, per quali standard potrebbe esercitarsi questa facoltà?
  14. Entro quale data i comuni devono approvare il proprio Regolamento edilizio comunale?

 

Bolzano, 9/4/2021

 

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

 

Author: Heidi

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