HomeBuon climaRegolamenti edilizi comunali: più autonomia ai comuni per la tutela del clima e il benessere della popolazione

Regolamenti edilizi comunali: più autonomia ai comuni per la tutela del clima e il benessere della popolazione

MOZIONE.

Con Delibera n. 301 del 30.03.2021 la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento edilizio tipo” previsto dall’art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 9 del 2018, “Territorio e paesaggio”. Da tale regolamento tipo discende poi il regolamento edilizio comunale che deve essere deliberato da ciascun Consiglio comunale.
Il regolamento edilizio comunale è un documento fondamentale per il futuro sviluppo dei comuni e per la possibilità di operare di imprese, cittadine e cittadini.
La esigenza presente nella Lp 9/18 di avere regole omogenee per tutta la Provincia, al fine di evitare disparità di trattamento, è certamente giustificata. Tuttavia, questo principio deve essere contemperato con la giusta autonomia che deve essere riconosciuta ai Comuni in un sistema che considera la sussidiarietà come proprio principio fondante. Non è infatti pensabile che tutti i 116 comuni adottino il “Regolamento tipo” provinciale con una semplice operazione di copia e incolla.
Su alcune limitate scelte il “Regolamento tipo” lascia esplicitamente spazi di scelta ai comuni, come ad esempio in tema di verde o di inquinamento luminoso.
Resta tuttavia il fatto che in molti comuni i regolamenti edilizi adottati in precedenza contenevano importanti norme innovative e addirittura più virtuose di quanto previsto dal “Regolamento tipo”, che comprensibilmente si è mantenuto su un insieme di regole adottabili da tutti i comuni. Dagli spazi comuni nei condomini per favorire la mobilità ciclabile o il superamento di barriere architettoniche, alla sistemazione negli edifici di quanto occorre per la raccolta differenziata dei rifiuti (le cui regole tra l’altro variano da comune a comune), dalle norme per incentivare il co-housing a quelle per realizzare nelle aree private parchi giochi per bambini, fino alle regole per le antenne di trasmissione: sono solo alcuni esempi tratti dai regolamenti edilizi di diversi comuni che sarebbe illogico cancellare solo perché il “regolamento tipo provinciale” non le ha previste. Con l’effetto, tra l’altro, di un ineguale trattamento tra imprese o cittadine e cittadine che hanno operato per tanti anni con i precedenti regolamenti comunali, e quindi hanno dovuto rispettare queste norme, e chi opererà coi nuovi regolamenti edilizi che queste norme non contengono.
È certamente interesse della Provincia consentire ai comuni di fare meglio, se ne hanno la volontà, rispetto a quanto dettato dal “Regolamento tipo”.
Per “fare meglio” intendiamo una cosa precisa: adottare disposizioni migliorative di standard urbanistici e paesaggistici volte a perseguire con più rigore, coraggio e coerenza gli obbiettivi che la stessa legge provinciale “Territorio e paesaggio” indica al suo articolo 2: ad esempio garantire alla popolazione un’elevata qualità di vita e di lavoro, uno sviluppo sostenibile del territorio, maggiore tutela del paesaggio, spazi pubblici dove posso generarsi coesione e solidarietà sociale, migliori servizi di vicinato, qualità edilizia, mobilità non inquinante, non consumo di suolo, risparmio energetico e produzione di energia rinnovabile (implementando tra l’altro il nuovo quadro normativo europeo e statale sull’autoconsumo e le comunità energetiche).
Sono questi solo alcuni dei principi – citati a titolo di esempio – contenuti nell’articolo 2 della Legge provinciale “Territorio e paesaggio”, per il raggiungimento dei quali (e solo per questo fine) dovrebbe essere lasciata ai comuni la possibilità di adottare regole più virtuose dello standard provinciale, a partire dalla possibilità di conservare nei nuovi regolamenti edilizi comunali quelle norme più virtuose già presenti nei regolamenti precedenti.
Sarebbe incomprensibile che con una applicazione troppo rigida del “Regolamento edilizio tipo provinciale” i comuni che finora si erano dotati di norme più avanzate debbano fare passi indietro.
Del resto, da diversi comuni è venuta la richiesta di poter mantenere nei nuovi regolamenti norme sensate e virtuose già presenti nei regolamenti precedenti. A questa richiesta ci pare importante rispondere positivamente.

Tutto ciò considerato, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale:

a predisporre gli strumenti normativi utili (se necessario anche modificando la delibera n. 301 del 30.03.2021 “Regolamento edilizio tipo”) affinché i comuni che lo desiderano possano, nel nuovo “regolamento edilizio comunale” approvato ai sensi delle Legge provinciale n. 9 del 2018, mantenere norme del precedente regolamento edilizio comunale e/o introdurvi nuove norme, a condizione che:
1. tali norme integrative non siano in contrasto con quanto previsto dal “Regolamento edilizio tipo” provinciale;
2. tali norme integrative abbiano l’obbiettivo dichiarato di perseguire in modo più efficace e virtuoso le finalità che la Legge provinciale n. 9 del 2018 “Territorio e paesaggio” indica chiaramente nel suo articolo 2.

BZ, 02.07.2021

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Author: Heidi

Maxicantiere Benko a
Assorbenti gratuiti
NON CI SONO COMMENTI

SCRIVI UN COMMENTO