HomeLavoro consiliareInterrogazioniAppalti pubblici: in quali casi sono state applicate le norme del 2019?

Appalti pubblici: in quali casi sono state applicate le norme del 2019?

INTERROGAZIONE.

Nella Legge provinciale n. 2 /2919 “Variazioni del bilancio…”, in vigore dall’aprile 2019, è stato inserito all’ultimo momento in aula l’articolo 23, che introduceva importanti modifiche alla LP n. 17/1993 “Disciplina del procedimento amministrativo”, aggiungendo all’articolo 6 di questa legge i nuovi commi 26, 27, 28, 29, 30.

Questo il testo dei suddetti commi:

(26) È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 27, 28, 29 e 30, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
(27) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi, uno dei quali sia costituito quale nuovo mandatario, e con facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandatario; non sussistendo tali condizioni, la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal contratto.
(28) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di gara o di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi che hanno facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandante.
(29) Le previsioni di cui ai commi 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(30) Le disposizioni di cui ai commi 26, 27, 28 e 29 trovano applicazione alle procedure di gara e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Tutto ciò premesso,
Si chiede alla Giunta provinciale:

  1. Per quali casi concreti, cioè per quali soggetti e per la realizzazione di quali opere oppure per la fornitura di quali servizi è stato applicato finora il citato comma (26)? E per quali motivi?
  2. Per quali casi concreti, cioè per quali soggetti e per la realizzazione di quali opere oppure per la fornitura di quali servizi è stato applicato finora il citato comma (27)? E per quali motivi?
  3. Per quali casi concreti, cioè per quali soggetti e per la realizzazione di quali opere oppure per la fornitura di quali servizi è stato applicato finora il citato comma (28)? E per quali motivi?
  4. Per quali casi concreti, cioè per quali soggetti e per la realizzazione di quali opere oppure per la fornitura di quali servizi è stato applicato finora il citato comma (29)? E per quali motivi?

Bolzano, 28.02.2020

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Author: Heidi

Responsabilità cond
Dalla conciliazione
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