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INTERROGAZIONE

La Giunta provinciale ha approvato la Delibera n. 142 del 12/03/2019 “Aggiornamento dell’elenco dei fitofarmaci che possono essere usati nelle aree di tutela dell’acqua potabile“.

In essa, oltre all’elenco delle sostanze ammesse, è scritto tra l’altro: “La lista dei fitofarmaci, che possono essere usati nelle aree di tutela dell’acqua potabile, è stata elaborata in collaborazione tra l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche ed il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg. Sono stati considerati i tipi di colture e le raccomandazioni agricole utilizzate in Alto Adige. L’elenco concordato dei fitofarmaci consentiti è stato trasmesso all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche il 20 febbraio 2019 con nota del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, prot. n. 136807”.

Come si comprende da questo testo della delibera, dunque, l’elenco dei fitofarmaci ammessi è partito dal centro di Laimburg e trasmesso all’ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche. La cosa desta più di un dubbio, perché il centro di Laimburg vede le cose dal punto di vista del settore agricolo, da cui proviene l’esigenza di impiegare fitofarmaci sul terreno anche in aree a tutela delle acque, ed ha un comitato scientifico in cui sono presenti esponenti del mondo agricolo (tra cui addirittura lo stesso direttore del Bauernbund Dr. Siegfried Rinner), dunque non è un organo neutrale ma rischia di essere in conflitto di interessi su una materia delicata come l’impiego di fitofarmaci in aree di tutela delle acque potabili.

La delibera è stata oggetto di una severa nota del WWF, che riportiamo di seguito:

“L’uso di pesticidi nelle aree di tutela delle acque potabili può rappresentare un pericolo per l’acqua sotterranea e superficiale destinata al consumo umano. L’ufficio gestione idriche della provincia di Bolzano, in collaborazione con il Centro di sperimentazione agraria di Laimburg, ha elaborato una lista di sostanze chimiche che possono essere impiegate nelle aree di tutela delle acque potabili. Nell’elenco delle sostanze autorizzate si trovano i seguenti pesticidi:

CAPTANO – Fungicida, sospettato di provocare il cancro, provoca grave irritazione oculare, è molto tossico per gli organismi acquatici. Captano – Captan Arvesta 80 WG

CLORPIRIFOS METILE – Insetticida ad ampio spettro d’azione. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per le api e per gli organismi acquatici. Clorpirifos metile – Reldan LO

DITHIANON – Fungicida, provoca gravi lesioni oculari, è sospettato di provocare il cancro, molto tossico per gli organismi acquatici. Dithianon – SDS_DELAN_70_ WG

FLUAZINAM – Fungicida, sospettato di nuocere al feto, molto tossico per gli organismi acquatici. Fluazinam – Banjo-Etichetta-Ministeriale-CLP_tcm101-56961

MANCOZEB – Fungicida, nocivo, pericoloso per l’ambiente, con possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati, molto tossico per gli organismi acquatici. Mancozeb – Dithane DG Neotec

GLIFOSATO – Diserbante, probabile cancerogeno, agisce inoltre come interferente endocrino, condizionando la sintesi di ormoni sessuali e aumentando il rischio di malformazioni, abortività ed insufficienza renale.

Con Delibera del 12 marzo 2019 n. 142 la Giunta Provinciale, all’unanimità, ha autorizzato l’impiego dei pesticidi pericolosi per la salute umana e per l’ambiente nelle aree di tutela delle acque potabili, considerando la salute delle persone meno importante degli interessi economici legati all’agricoltura chimica”.

Si noti che nella nota del WWF sono indicati i link ai prospetti informativi delle stesse sostanze da cui si ricavano inequivocabili informazioni sulla loro pericolosità.

Tutto ciò considerato, si chiede alla Giunta provinciale:

  1. Per quali motivi sanitari e scientifici la Giunta ha incluso nell’elenco dei fitofarmaci impiegabili in aree di tutela delle acque potabili sostanze come: CAPTANO, CLORPIRIFOS METILE DITHIANON, FLUAZINAM, MANCOZEB, GLIFOSATO, che gli stessi prospetti informativi delle industrie produttrici indicano come altamente tossici, pericolosi per la salute umana e per gli ambienti acquatici? Si chiede la motivazione scientifica e sanitaria per ognuna di queste sostanze.
  2. La delibera 142/2019 cita come fonte lo studio dell’ARPAT della Toscana “Fitofarmaci – Classe di impatto potenziale 2018” che classifica per pericolosità 580 sostanze con punteggio da 1 a 5 secondo 3 indicatori: pericolosità per le acque, per l’ecosistema e per la salute umana. Le 5 sostanze citate dal WWF sono così classificate dall’Arpat:

Sostanza

Pericolo acque Pericolo ecosistema Pericolo per salute umana

Captan

1 2

3

Clorpirifos

1 5

5

Fluazinam

1 4

5

Mancozeb

1 2

5

Glifosato

2 3

5

Come si vede, queste sostanze, pur rappresentando un modesto pericolo per le acque (secondo parametri chimico-fisici, come: affinità, la persistenza, la percolazione ecc.), rappresentano invece un pericolo di massimo grado 5 per la salute (secondo parametri: sistema endocrino, sistema riproduttivo, mutagenesi, cancerogenesi, danni ad organi). La domanda è: trattandosi di impiego di questi fitofarmaci in aree di tutela dell’acqua potabile, quindi di acqua che finisce per essere bevuta dalla popolazione, perché non si è tenuto conto del grado di massima pericolosità per la salute umana di queste sostanze quando si è autorizzato il loro impiego sulle aree di tutela delle acque potabili?

  1. Poiché il comma 4 dell’art. 15 della legge provinciale n. 8 del 2002 “Disposizioni sulle acque” stabilisce che “L’applicazione di concimi e pesticidi nell’area di tutela dell’acqua potabile avviene secondo le direttive emanate dall’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche in collaborazione con la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale”, qual è esattamente il rapporto tra Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e centro di Laimburg: di consultazione, oppure di intesa? In altre parole, di quale ufficio è la competenza e la responsabilità, anche legale, di predisporre l’elenco dei fitofarmaci che possono essere usati nelle aree di tutela dell’acqua potabile?
  2. Se la responsabilità e la competenza di cui alla domanda precedente spetta all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, è consono a questa gerarchia di competenze e responsabilità il fatto che, come recita la delibera n. 142/2019 “l’elenco concordato dei fitofarmaci consentiti è stato trasmesso all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche il 20 febbraio 2019 con nota del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, prot. n. 136807”, cosa che farebbe pensare che chi ha stilato l’elenco suddetto sia stato il centro di Laimburg e non Ufficio provinciale Gestione risorse idriche?
  3. Se l’elenco dei fitofarmaci fosse davvero stato stilato dal centro di Laimburg e poi trasmesso all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, che in pratica lo ha ratificato, questo non sarebbe in contrasto con la legge 8/2002 art. 15, tanto da gettare un’ombra di illegittimità sulla delibera stessa?

Bolzano, 15.04.2019

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

Qui puoi scaricare la risposta della giunta.