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Interrogazione verde – PRU via Alto Adige

Presentata interrogazione al Consiglio Provinciale

PRU via Alto Adige, a che titolo il Presidente della Provincia ha concordato la riattivazione della procedura? 

Benko-KaufhausNella risposta alla risposta alla nostra interrogazione “Effetti giuridici della bocciatura del PRU di Bolzano” (prot 536748 del 24.09.2015) si dice al punto 4 che in data 1.9.2015 si è svolto in Comune un incontro tra le parti che hanno sottoscritto l’Accordo di programma e tutte e tre (dunque anche la Provincia nella persona del suo Presidente) “hanno manifestato la volontà di essere disponibili a non far valere la decadenza degli effetti giuridici dell’Accordo di programma”.
Lo stesso concetto lo ritroviamo nel Decreto del Sindaco di Bolzano n. 39/S/2015 del 24.9.2015, in cui si afferma:

“in apposito incontro tra le parti firmatarie dell’Accordo del 24 giugno 2015 a seguito della mancata ratifica dello stesso, la PAB e il Comune di Bolzano, sulla scorta della dichiarata disponibilità di KHB srl a rinunciare agli effetti giuridici della decadenza hanno ribadito la sussistenza dell’interesse pubblico indicato nella delibera della Giunta Comunale n, 417/2014 ad addivenire alla riqualificazione urbanistica del comparto in questione nel rispetto degli obbiettivi e dei criteri evidenziati nel citato atto deliberativo e ritenuto, nell’ambito dell’oggetto del provvedimento, di introdurre alcune modifiche migliorative che non incidono su detti obiettivi e criteri rinunciando anch’esse agli effetti giuridici della decadenza.”

Facciamo notare che la riunione del 24 giugno 2015 è avvenuta esattamente il giorno dopo la bocciatura del PRU da parte del Consiglio comunale!
Tutto ciò considerato, si chiede:

  1. Poiché il comma 7 dell’art. 55/quinquies prevede la decadenza dell’Accordo di Programma in caso di non ratifica della delibera da parte del Consiglio Comunale (e/o della Giunta Provinciale) entro 30 giorni, visto che in data 24.6.2015 il Consiglio comunale NON ha ratificato, come mai non è stata sancita la decadenza? In ragione di quali pareri si è interpretata la legge? Se al proposito esistono pareri giuridici scritti in possesso della Giunta provinciale o del Presidente della Provincia, SE NE CHIEDE COPIA INTEGRALE.
  2. Negli atti citati in premessa si dice che “la PAB e il Comune di Bolzano, sulla scorta della dichiarata disponibilità di KHB srl a rinunciare agli effetti giuridici della decadenza hanno ribadito la sussistenza dell’interesse pubblico”. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 55/quinquies della LUP la dichiarazione di interesse pubblico spetta alla Giunta Comunale (comma 2) e non agli organismi monocratici (Sindaco e Presidente della Giunta Provinciale). Quindi: dopo la bocciatura dell’Accordo di programma, non avrebbe dovuto essere semmai la giunta comunale a “ribadire la sussistenza dell’interesse pubblico”?
  3. Continuando il ragionamento esposto nella domanda al punto 2, che legittimità hanno organismi monocratici (Sindaco e Presidente della Giunta Provinciale) di sostituirsi alla Giunta comunale in questa funzione? In ragione di quali pareri si è dato a tali organismi monocratici questa competenza? Se al proposito esistono pareri giuridici scritti in possesso della Giunta provinciale o del Presidente della Provincia, SE NE CHIEDE COPIA INTEGRALE.
  4. Se si fosse tornati davvero alla Giunta comunale per “ribadire la sussistenza dell’interesse pubblico” le cose non sarebbero dovute andare in modo molto diverso? Cioè: invece che riprendere solo la proposta di PRU della KHB srl per modificarla nei tre punti indicati dal decreto del sindaco, non si avrebbe dovuto riaprire l’intera procedura anche ad altri soggetti?
  5. Nel decreto del sindaco sono indicati tre criteri sulla base dei quali devono essere apportate modifiche al precedente Accordo di programma: a) maggiore disponibilità di spazi pubblici (ca. 2000 m2); b) riduzione del numero dei parcheggi; c) coinvolgimento delle imprese locali nei lavori. Tali modifiche non erano state indicate né nella delibera della Giunta comunale n. 417/2014, né durante i lavori della prima Conferenza dei Servizi. L’articolo 55-quinquies non assegna al solo Sindaco la competenza di indicare criteri per la redazione dell’Accordo di programma, né tanto meno agli altri due soggetti. Anche tale competenza spetta evidentemente alla Giunta Comunale, sempre ai sensi del 55/quinquies, in particolare i tre criteri aggiuntivi citati che incidono significativamente su funzioni, viabilità e obblighi che prefigurano le procedure ad evidenza pubblica successiva. Domandiamo dunque: non essendo stati deliberati dalla Giunta comunale, e non essendo contenuti nella precedente delibera 417/2014, tali criteri e con loro sia il decreto del sindaco n. 39/S/2015 del 24.9.2015 sia le decisioni prese negli incontri tra le tre parti, Provincia compresa, non devono essere considerati nulli? In ragione di quali pareri si è ritenuto che il solo sindaco potesse fissare nuovi criteri? Se al proposito esistono pareri giuridici scritti in possesso della Giunta provinciale o del Presidente della Provincia, SE NE CHIEDE COPIA INTEGRALE.
  6. In riferimento a quanto esposto al punto n. 5, non c’è il rischio che si aprano nuovi e onerosi contenziosi per gli enti pubblici partecipanti (Provincia e Comune) in quanto legittimi portatori di interesse e eventuali concorrenti sono stati tagliati fuori dalla nuova procedura?
  7. Il Presidente Kompatscher ha dichiarato ai media che la decisione finale non può prenderla un semplice commissario, ma ci vuole una delibera del Consiglio comunale e eventualmente un referendum. Di quale Consiglio Comunale ha parlato il Presidente? Di quello che sarà eletto nel 2016? E di che tipo di referendum? Il Referendum potrebbe avvenire prima delle elezioni del consiglio comunale e dunque sostituirlo? Se al proposito esistono pareri giuridici scritti in possesso della Giunta provinciale o del Presidente della Provincia, SE NE CHIEDE COPIA INTEGRALE.
  8. Seguendo la logica che ha portato al nuovo decreto del Sindaco, se anche la nuova versione dell’Accordo di programma non venisse ratificata, si tornerebbe di nuovo a elaborare un nuovo Accordo di programma, e così si potrebbe continuare all’infinito? Non è questa ipotesi in palese contrasto con le regole elementari dello Stato di diritto (ne bis in unum, per esempio)?

Bolzano, 2.10.2015
Firmato Cons.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hans Heiss

Author: admin

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