HomeStatuto dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

STATUTO DEI VERDI DEL SUDTIROLO/ALTO ADIGE

VERDI – GRÜNE – VËRC

Von der Wichtigkeit der Vermittler, Brückenbauer, Mauerspringer, Grenzgänger

Alexander Langer: Zehn Punkte fürs Zusammenleben 28. Februar 1994

Preambolo

Democrazia, Giustizia, Dignità — Questi sono i valori che determinano le nostre azioni. La nostra politica si basa su questi valori.

Chi si iscrive ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige condivide questi valori fondamentali e si mette al servizio di questi obiettivi, senza ricercare vantaggi personali e nello spirito della solidarietà reciproca.

Noi Verdi Grüne Vërc sosteniamo i diritti delle persone e della natura in una società democratica.

La bellezza variegata e la fragilità del mondo ci ispirano e ci stimolano a lavorare per un equilibrio tra persona, natura, cultura ed economia.

La politica verde è una politica di partecipazione.

Lavoriamo per una società aperta, giusta e solidale in cui le persone si sostengono a vicenda.

Riconosciamo il valore della diversità ed il diritto a essere sè stess*. Collaboriamo con altre forze politiche e sociali e pratichiamo un confronto rispettoso. Utilizziamo conflitti e diversità di vedute per chiarire le posizioni. Crediamo che solo il dialogo apra nuove vie.

Tra le caratteristiche del Sudtirolo consideriamo preziose la pluralità delle lingue, l’apertura e la concretezza nell’agire.

L’interazione tra varie culture è una grande opportunità per il futuro di ciascuno.

Osserviamo con attenzione l’evolversi della società con i suoi aspetti sia positivi che problematici. Affrontiamo le nuove sfide con coraggio e ottimismo. La nostra forza sta nel riconoscere per tempo i problemi e risolverli in modo creativo: siamo innovativi.

Vogliamo sviluppare l’autonomia dell’Alto Adige come componente fondamentale di un’Europa democratica, solidale ed ecologica. Il nostro pensiero e il nostro agire uniscono il locale e il globale.

Art. 1 — Parità di genere e rappresentanza delle lingue e culture

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige riconoscono, ai sensi degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione, la rappresentanza paritaria di tutti i generi e si impegnano a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano la partecipazione politica delle donne, nonché a garantire un’adeguata rappresentanza di tutte le lingue e culture presenti in Sudtirolo/Alto Adige.

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si ispirano a questo principio in ogni loro iniziativa e, in particolare, nella composizione dei propri organi e nella formazione delle liste delle candidate e dei candidati. Essi riconoscono e rispettano la diversità culturale e la pluralità delle opinioni politiche come parte essenziale della vita democratica interna al partito e affermano la pari dignità di tutte le persone, indipendentemente da genere, età, religione, disabilità, orientamento sessuale o origine etnica.

Art. 2 — Denominazione, sede e simboli dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano verso l’esterno con la denominazione VERDI – GRÜNE – VËRC (VGV) e hanno la loro sede a Bolzano, in via Bottai n. 5. In deroga alle procedure di modifica statutaria di cui all’art. 22 del presente Statuto, la sede può essere trasferita con delibera del Direttivo provinciale.

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano alle elezioni con il seguente simbolo: una colomba della pace bianca su fondo verde con la scritta “verdi • grüne • vërc“ lungo il bordo circolare inferiore. Nella parte superiore figura un girasole stilizzato di colore giallo e, accanto, la scritta “European Greens”. Detto simbolo è allegato in forma grafica al presente Statuto. Nei casi particolari illustrati nei commi successivi, i Verdi si riservano la facoltà di modificare, integrare o combinare il simbolo con altri simboli.

Art. 3 — Adesione ai Verdi

Il partito si concepisce come un movimento aperto e basato sulla democrazia di base, che consente la partecipazione politica a diversi livelli, assume decisioni in modo partecipativo e offre spazio per la formazione e l’esperienza politica. Offre alle persone diverse forme di appartenenza, al fine di riconoscere adeguatamente l’impegno, il sostegno ideale e i meriti particolari.

Per tenere conto dei diversi progetti di vita e delle diverse possibilità di partecipazione, è possibile contribuire come iscritti/e ordinari/e, compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e, sostenitori/trici e simpatizzanti. Ciò che accomuna tutti è il rispetto dei valori fondamentali, dello Statuto e delle deliberazioni assunte democraticamente dal partito. Diritti e doveri derivano dalla rispettiva categoria, secondo le disposizioni seguenti.

Iscritti/e ordinari/e

Può diventare iscritto/a ordinario/a qualsiasi persona che abbia compiuto 16 anni, riconosca i principi e il programma del partito e non aderisca ad altri partiti politici a livello provinciale e nazionale, salvo deroga deliberata dal Direttivo provinciale.

Gli/le iscritti/e ordinari/e partecipano alla formazione della volontà politica del partito con diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di iniziativa.

Gli/le iscritti/e ordinari/e hanno il diritto di:

  • partecipare alle assemblee provinciali e ai procedimenti di democrazia di base;
  • presentare mozioni ed emendamenti;
  • candidarsi a funzioni di partito e a cariche politico-istituzionali;
  • essere informati/e in modo esauriente sulle decisioni politiche e sulle questioni finanziarie;
  • ricorrere al collegio di conciliazione e garanzia secondo le regole stabilite dal presente Statuto.

Gli/le iscritti/e ordinari/e si impegnano a:

  • versare la quota associativa stabilita. Il Direttivo provinciale ha facoltà di sospendere, in casi singoli motivati, l’obbligo del versamento per determinate persone;
  • promuovere la partecipazione e l’adesione di altre persone al partito;
  • rendere note le situazioni di conflitto di interesse all’atto dell’assunzione di incarichi.

L’iscrizione ai Verdi avviene a titolo personale. L’iscrizione ordinaria si acquisisce con dichiarazione scritta di adesione e con l’accettazione da parte del Direttivo provinciale. Essa cessa per recesso, esclusione ai sensi dell’art. 3 comma 5, decesso o per mancato versamento della quota entro i termini previsti, dopo due solleciti scritti.

Compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e

Le persone che si sono distinte in modo particolare per il partito o per la realizzazione dei valori e degli obiettivi verdi possono essere nominate compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e.

I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e partecipano alla formazione della volontà politica del partito con diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di iniziativa.

I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e sono esentati/e dall’obbligo del versamento della quota associativa.

I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e hanno il diritto di:

  • partecipare alle assemblee provinciali e ai procedimenti di democrazia di base;
  • presentare mozioni ed emendamenti;
  • svolgere attività consultiva per il partito;
  • essere invitati/e a tutte le manifestazioni pubbliche del partito;
  • essere informati/e in modo esauriente sulle decisioni politiche e sulle questioni finanziarie;
  • essere membri del collegio di conciliazione e garanzia;
  • ricorrere al collegio di conciliazione e garanzia secondo le regole stabilite dal presente Statuto.

I/le compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e si impegnano a:

  • svolgere con responsabilità la loro particolare funzione come persone di riferimento.

La qualifica di compagno/a di viaggio con titolo di socio/a onorario/a viene conferita con delibera dell’Assemblea provinciale. Essa cessa per recesso o esclusione ai sensi dell’art. 3 comma 5.

Sostenitori/trici

Sono sostenitori/trici le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l’attività politica del partito, senza assumere il vincolo giuridico pieno proprio dell’iscrizione ordinaria. Il Direttivo provinciale ha la facoltà di rifiutare somme di denaro o di non accettare la donazione.

I/le sostenitori/trici sostengono il partito mediante contributi finanziari.

Simpatizzanti

I/le simpatizzanti sono persone che si sentono affini al movimento verde e ne riconoscono i valori, senza assumere obblighi finanziari.

I/le simpatizzanti aderiscono idealmente ai valori fondamentali del partito.

Possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee provinciali, ai gruppi tematici e di lavoro nonché agli incontri informativi di carattere generale.

Inizio, sospensione e cessazione dell’iscrizione

L’iscrizione ordinaria ha inizio con la domanda scritta di adesione, l’accettazione da parte del Direttivo provinciale e il versamento della quota associativa.

Le persone possono essere accolte come compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e. Il conferimento avviene su proposta del Coordinamento provinciale o di almeno un terzo degli/delle iscritti/e mediante delibera dell’Assemblea provinciale.

I diritti degli/delle iscritti/e ordinari/e sono sospesi se la quota associativa non viene versata nonostante la scadenza. Con il pagamento dell’importo dovuto, i diritti di partecipazione vengono ripristinati.

L’iscrizione cessa per recesso, esclusione o decesso.

L’esclusione è disposta dal Direttivo provinciale secondo un procedimento trasparente disciplinato dal regolamento interno, in caso di grave violazione dei valori fondamentali o dello Statuto.

La revoca della qualifica di compagno/a di viaggio è possibile in caso di grave contrasto con i valori fondamentali o con lo Statuto. La decisione spetta all’Assemblea dei/delle iscritti/e nell’ambito di un procedimento trasparente.

Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo: diritto di voto alle elezioni e alle votazioni a livello provinciale, riservato agli/alle iscritti/e ordinari/e e ai/alle compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e.

Elettorato passivo: diritto di candidarsi a funzioni di partito o a cariche politiche. Tale diritto spetta agli/alle iscritti/e ordinari/e e ai/alle compagni/e di viaggio con qualifica di soci/e onorari/e.

I/le sostenitori/trici non hanno né elettorato attivo né passivo.

Tutte le procedure elettorali si svolgono in modo trasparente, democratico e tracciabile.

Art. 4 — Organi del partito e modalità di voto

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige sono articolati e organizzati come segue:

  • Assemblea provinciale;
  • co-portavoce ed eventuale vice-portavoce;
  • Coordinamento provinciale;
  • Direttivo provinciale;
  • capoufficio;
  • Young Greens e le altre organizzazioni;
  • liste verdi;
  • gruppi comprensoriali;
  • Forum dei Comuni;
  • gruppi di lavoro;
  • revisori dei conti;
  • collegio di conciliazione e garanzia.

Fatta eccezione per le votazioni riguardanti persone, tutte le decisioni degli organi deliberativi sono adottate con voto palese, salvo che un terzo degli/delle iscritti/e presenti richieda il voto segreto.

Art. 5 — Assemblea provinciale

  1. Funzione

L’Assemblea provinciale è l’organo deliberante più importante dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. Stabilisce gli indirizzi politici fondamentali e le scelte strategiche di base del partito.

Adotta tutte le decisioni fondamentali di rilievo politico od organizzativo, salvo che il presente Statuto le attribuisca espressamente ad altri organi.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli altri organi del partito.

  1. Convocazione e pubblicità

L’Assemblea provinciale si riunisce pubblicamente almeno una volta all’anno.

Il Direttivo provinciale decide in merito alla pubblicità dell’assemblea. Essa può svolgersi come assemblea pubblica o come assemblea degli/delle iscritti/e non pubblica, riservata esclusivamente agli aventi diritto di voto.

Il diritto di voto spetta esclusivamente agli/alle iscritti/e.

  1. Validità delle deliberazioni e maggioranze

L’Assemblea provinciale delibera a prescindere dal numero degli/delle iscritti/e presenti.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta degli/delle iscritti/e presenti aventi diritto di voto.

Per le seguenti decisioni è richiesta la maggioranza dei due terzi degli/delle iscritti/e presenti aventi diritto di voto:

  • modifiche dello Statuto;
  • modifiche del simbolo e della denominazione del partito;
  • sospensione o commissariamento dei gruppi territoriali (liste verdi riconosciute).
  1. Compiti

All’Assemblea provinciale spettano i seguenti compiti:

  • la definizione degli indirizzi politici generali del partito;
  • l’elezione del/della o dei/delle portavoce;
  • l’elezione di nove delegati/e nel Coordinamento provinciale;
  • l’elezione del/della presidente del collegio di conciliazione e garanzia;
  • l’elezione dei/delle revisori dei conti;
  • la deliberazione sulle modalità di formazione delle liste delle candidate e dei candidati e sulle procedure di nomina per elezioni politiche, nonché l’approvazione delle medesime liste su proposta del Coordinamento provinciale;
  • la modifica dello Statuto;
  • le decisioni su tutte le questioni fondamentali non espressamente attribuite ad altri organi;
  • la decisione su modifiche del simbolo e della denominazione del partito, su proposta del Coordinamento provinciale;
  • il riconoscimento dei gruppi comprensoriali e delle organizzazioni;
  • la decisione sulla sospensione o sul commissariamento dei gruppi comprensoriali e delle organizzazioni, su proposta del Coordinamento provinciale e previa audizione del gruppo interessato;
  • la decisione su alleanze elettorali e alleanze politiche e sulla designazione dei/delle relativi/e rappresentanti.
  1. Svolgimento e procedimento

Il Direttivo provinciale stabilisce lo svolgimento e le regole per le votazioni e le elezioni dell’Assemblea provinciale.

  1. Assemblea provinciale straordinaria

Gli/le iscritti/e ordinari/e hanno il diritto di richiedere, oltre all’assemblea provinciale ordinaria, la convocazione di un’assemblea provinciale straordinaria. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli/delle iscritti/e e corredata dei punti all’ordine del giorno proposti. Le modifiche dello Statuto, nonché le modifiche del simbolo o della denominazione del partito, sono riservate esclusivamente all’Assemblea provinciale ordinaria e richiedono la maggioranza dei due terzi di cui all’art. 5 comma 3.

Spetta al Direttivo provinciale convocare l’assemblea provinciale straordinaria entro sessanta giorni. Essa delibera validamente se è presente almeno il 40 % degli/delle iscritti/e ordinari/e risultanti iscritti/e al momento della presentazione della richiesta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

Art. 6 — Presidente

Funzione

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige verso l’esterno.

È responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, nonché della corretta amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio del partito, compreso il contrassegno di lista e la denominazione protetta.

Svolge una funzione di garanzia imparziale all’interno dell’organizzazione.

Il/la Presidente esercita le proprie funzioni indipendentemente dagli organi di direzione politica ed è vincolato/a alle deliberazioni dell’Assemblea provinciale.

Il/la Presidente non è competente per la direzione politica del partito.

Collabora in particolare con il Direttivo provinciale e con il/la tesoriere/a.

Elezione e durata in carica

Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea provinciale a maggioranza assoluta degli/delle iscritti/e presenti aventi diritto di voto.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Resta in carica per cinque anni.

Art. 7 — Portavoce

Funzione

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige sono guidati politicamente da una portavoce/un portavoce oppure da due co-portavoce alla pari.

Essi/e rappresentano il partito verso l’esterno e ne definiscono le priorità politiche nell’ambito delle deliberazioni degli organi del partito.

Qualora la funzione di portavoce sia ricoperta da una sola persona, può essere eletto/a un/a vice-portavoce. Quest’ultimo/a supporta il/la portavoce nell’esercizio delle sue funzioni e lo/la rappresenta in caso di necessità.

Elezione e composizione

I/le portavoce sono eletti/e dall’Assemblea provinciale a maggioranza assoluta dei/delle presenti aventi diritto di voto.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la funzione di portavoce sia ricoperta da due persone, almeno una di esse deve essere donna.

Durata in carica

La durata in carica è di tre anni.

In caso di cessazione anticipata si procede a nuova elezione entro sessanta giorni.

Incompatibilità

La carica è incompatibile con la funzione di tesoriere/a, di Presidente, nonché con le ulteriori funzioni espressamente individuate dal presente Statuto.

Compiti

I compiti dei/delle co-portavoce sono:

  • la rappresentanza politica del partito nei confronti dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni;
  • il rilascio di prese di posizione politiche nell’ambito degli indirizzi deliberati;
  • la definizione e il coordinamento dell’agenda politica del partito nell’ambito delle deliberazioni degli organi del partito;
  • il coordinamento del lavoro politico con gli organi del partito, in particolare con il Direttivo provinciale e con il Coordinamento provinciale;
  • la convocazione e la direzione delle sedute del Direttivo provinciale e del Coordinamento provinciale;
  • la convocazione dell’Assemblea provinciale in collaborazione con il Direttivo provinciale;
  • la garanzia dell’attuazione delle deliberazioni degli organi del partito in collaborazione con il Direttivo provinciale;
  • la cura delle relazioni politiche con gli altri partiti, con il movimento verde nazionale ed europeo nonché con partner istituzionali;
  • la sottoscrizione di accordi politici e di documenti programmatici in collaborazione con il Direttivo provinciale; nei casi di rilevanza fondamentale, il Coordinamento provinciale è investito preventivamente della questione;
  • il coordinamento interno con le liste verdi, le organizzazioni e le ulteriori strutture del partito;
  • la delega di compiti e competenze ad altri/e iscritti/e, con informativa al Direttivo provinciale e al Coordinamento provinciale.

Art. 8 — Coordinamento provinciale

Funzione

Il Coordinamento provinciale è l’organo strategico di indirizzo dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.

Concretizza e sviluppa gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea provinciale e adotta decisioni strategiche nell’ambito delle proprie competenze. Il Coordinamento provinciale opera nell’ambito delle deliberazioni dell’Assemblea provinciale.

Il Coordinamento provinciale resta in carica tre anni.

Composizione

Sono componenti del Coordinamento provinciale:

  • il/la o i/le co-portavoce ed eventuale vice-portavoce;
  • il/la Presidente;
  • i/le consiglieri/e provinciali;
  • i/le deputati/e al Parlamento italiano e al Parlamento europeo;
  • gli/le assessori/e comunali e i/le sindaci/sindache delle liste verdi riconosciute;
  • nove delegati/e dell’Assemblea provinciale;
  • un/a rappresentante degli Young Greens e di ciascuna delle altre organizzazioni riconosciute (ai sensi dell’art. 11);
  • i/le portavoce dei gruppi comprensoriali;
  • un/a rappresentante di ciascuna lista verde riconosciuta a livello comunale;
  • il/la capoufficio dell’Ufficio Verde;
  • il/la tesoriere/a.

L’appartenenza è efficace se sussistono i requisiti di cui all’art. 3 comma 1.

In caso di cessazione di un/a componente, subentra il/la rispettivo/a sostituto/a ovvero il/la primo/a dei/delle non eletti/e.

Funzionamento

Il Coordinamento provinciale si riunisce almeno sei volte all’anno.

Il 20 % dei/delle componenti del Coordinamento provinciale può richiedere la convocazione di una seduta straordinaria. Essa delibera validamente se è presente almeno il 40 % dei/delle componenti.

Il Coordinamento provinciale si dota di un proprio regolamento interno.

Compiti

Al Coordinamento provinciale spettano i seguenti compiti:

  • la concretizzazione e l’ulteriore sviluppo degli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea provinciale;
  • la deliberazione sulle posizioni politiche fondamentali nell’ambito di tali indirizzi;
  • l’elezione, dal proprio interno, di tre rappresentanti nel Direttivo provinciale;
  • la preparazione e la sottoposizione di proposte di alleanze elettorali all’Assemblea provinciale;
  • l’elaborazione di proposte di criteri e iter per la formazione delle candidature a elezioni politiche, da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea provinciale;
  • la programmazione finanziaria nonché l’approvazione del rendiconto finanziario annuale e lo scarico di responsabilità del Direttivo provinciale;
  • la decisione sulle indennità per le cariche;
  • le decisioni in materie strategiche che, per ragioni di tempo, non possono essere tempestivamente sottoposte all’Assemblea provinciale; tali decisioni sono da sottoporre alla prossima Assemblea provinciale per la ratifica;
  • il riconoscimento delle liste verdi su apposita richiesta;
  • la proposta sull’utilizzo del contrassegno di lista nonché proposte di modifica del simbolo e della denominazione del partito all’Assemblea provinciale;
  • la proposta all’Assemblea provinciale in merito all’adesione ad alleanze politiche;
  • la trattazione di controversie inerenti allo Statuto e ai regolamenti interni nonché l’avvio di procedimenti dinanzi al collegio di conciliazione e garanzia ai sensi dell’art. 16;
  • la proposta all’Assemblea provinciale in merito alla sospensione o al commissariamento di gruppi comprensoriali e di organizzazioni;
  • la presentazione di modifiche statutarie, in particolare se richieste dalla legge;
  • la deliberazione sulle procedure da applicare per le elezioni delle cariche interne al partito;
  • l’elezione di delegati/e e di rappresentanti in organi e organizzazioni esterne;
  • l’eventuale elezione del/della vice-portavoce su proposta del/della co-portavoce.

Art. 9 — Direttivo provinciale

Funzione

Il Direttivo provinciale è l’organo operativo di direzione dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e ne assicura il coordinamento complessivo.

Il Direttivo provinciale resta in carica tre anni.

Composizione

Sono componenti con diritto di voto del Direttivo provinciale:

  • i/le portavoce oppure il/la portavoce e il/la vice-portavoce;
  • tre delegati/e del Coordinamento provinciale;
  • il/la tesoriere/a eletto/a dal Coordinamento provinciale;
  • i/le consiglieri/e e i/le parlamentari eletti/e a livello provinciale, nazionale ed europeo;
  • il/la capoufficio dell’Ufficio Verde;
  • il/la Presidente.

Il Direttivo provinciale può cooptare, per ambiti di compiti chiaramente delimitati, ulteriori componenti senza diritto di voto.

Funzionamento

Il Direttivo provinciale si riunisce almeno ogni due settimane. L’organizzazione delle sedute spetta al/alla capoufficio; la direzione dei lavori sotto il profilo contenutistico spetta ai/alle portavoce.

Le deliberazioni sono valide se è presente almeno la metà dei/delle componenti con diritto di voto, tra cui un/a portavoce. In caso di parità di voti prevale il voto del/della portavoce che ha ottenuto più voti nell’elezione.

Il 20 % dei/delle componenti del Direttivo provinciale può richiedere la convocazione di una seduta straordinaria. Essa delibera validamente se è presente almeno il 40 % dei/delle componenti aventi diritto di voto.

Il Direttivo provinciale si dota di un proprio regolamento interno.

Compiti

Al Direttivo provinciale spettano i seguenti compiti:

  • la conduzione degli affari politici e organizzativi correnti del partito;
  • la preparazione contenutistica e organizzativa delle sedute degli organi del partito a livello provinciale; gli ordini del giorno sono fissati dai/dalle portavoce d’intesa con il Direttivo provinciale;
  • l’attuazione e la concretizzazione delle deliberazioni del Coordinamento provinciale e dell’Assemblea provinciale;
  • la trattazione delle questioni politiche attuali nell’ambito delle basi programmatiche del partito;
  • la pianificazione, la direzione e l’attuazione delle azioni di comunicazione e delle campagne elettorali;
  • la preparazione e l’accompagnamento di processi strategici su incarico del Coordinamento provinciale;
  • il coordinamento organizzativo e operativo del lavoro politico su tutto il territorio provinciale, nonché il raccordo tra i/le rappresentanti politici/e ai diversi livelli;
  • il sostegno ai gruppi territoriali e ai settori tematici;
  • la decisione in materie urgenti, qualora non sia possibile investire tempestivamente altri organi; tali decisioni devono essere motivate e portate successivamente a conoscenza del Coordinamento provinciale;
  • l’amministrazione delle risorse finanziarie nell’ambito del bilancio approvato nonché la predisposizione del bilancio;
  • le decisioni in materia di personale nell’ambito delle disposizioni vigenti;
  • l’istituzione di gruppi di progetto e di lavoro;
  • la ratifica dell’istituzione di gruppi di lavoro; un eventuale rifiuto deve essere motivato;
  • la decisione sulla partecipazione a iniziative pubbliche, manifestazioni e cortei a livello provinciale e oltre;
  • la trattazione dei conflitti interni al partito nonché l’avvio di ulteriori procedimenti previsti dallo Statuto;
  • l’accoglimento di nuovi/e iscritti/e;
  • lo svolgimento organizzativo delle elezioni delle cariche sulla base delle procedure deliberate dal Coordinamento provinciale.

Art. 10 — Liste verdi

Le liste verdi riconosciute sono liste politiche a livello locale che aderiscono ai principi dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.

Le liste verdi si candidano a livello comunale:

  • a) con uno dei simboli previsti dal presente Statuto;
  • b) con un altro contrassegno di propria scelta, sulla base di apposita delibera del Coordinamento provinciale.

Il riconoscimento delle liste è di competenza del Coordinamento provinciale.

La struttura organizzativa delle liste verdi riconosciute è libera e si adatta alle realtà locali.

Le liste verdi riconosciute partecipano al lavoro politico del partito.

Nell’ambito di una propria assemblea, ciascuna lista verde designa una propria rappresentanza nel Coordinamento provinciale.

Art. 11 — Organizzazioni verdi

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si organizzano, secondo necessità, in organizzazioni interne. Queste necessitano del riconoscimento da parte dell’Assemblea provinciale.

Le organizzazioni riconosciute servono alla partecipazione strutturata di determinati gruppi all’interno del partito e contribuiscono alla formazione della volontà politica.

L’assemblea generale dell’organizzazione elegge tra gli/le iscritti/e un/a portavoce e un/a sostituto/a, oppure due co-portavoce con pari diritti.

L’assemblea generale designa una rappresentanza nel Coordinamento provinciale.

L’elezione è valida se l’assemblea generale è stata regolarmente convocata con relativo ordine del giorno e se all’elezione hanno partecipato almeno dieci iscritti/e aventi diritto di voto.

Il/la portavoce assume il coordinamento dell’organizzazione, è persona di riferimento ed è autorizzato/a a prendere posizione in nome dei Verdi nell’ambito del rispettivo settore di competenza.

L’assemblea generale è convocata almeno una volta all’anno.

Il 20 per cento degli/delle iscritti/e dell’organizzazione può richiedere, con indicazione dell’ordine del giorno, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria. Essa deve essere convocata entro venti giorni e delibera validamente se è presente almeno il 40 % degli/delle iscritti/e.

Art. 12 — Gruppi di lavoro verdi

I gruppi di lavoro sono aggregazioni di iscritti/e e simpatizzanti su base tematica finalizzate all’elaborazione di contenuti politici. Si organizzano in modo autonomo nell’ambito dei principi del partito.

I gruppi di lavoro possono essere riconosciuti dal Coordinamento provinciale. I gruppi di lavoro riconosciuti presentano le proprie proposte agli organi del partito.

Art. 13 — Gruppi comprensoriali

I Verdi si organizzano liberamente e secondo necessità ed esigenze locali in gruppi comprensoriali, che devono essere riconosciuti dall’Assemblea provinciale.

Ogni tre anni l’assemblea comprensoriale elegge tra gli/le iscritti/e un/a portavoce comprensoriale e relativo/a sostituto/a, oppure due co-portavoce, uno/a dei/delle quali rappresenta il comprensorio anche nel Coordinamento provinciale.

Il/la portavoce comprensoriale risulta eletto/a se l’assemblea comprensoriale è stata convocata pubblicamente con relativo ordine del giorno e se all’elezione hanno partecipato almeno 10 iscritti/e.

Il/la portavoce comprensoriale svolge nel proprio comprensorio il ruolo di coordinatore/coordinatrice e persona di riferimento. È autorizzato/a a prendere posizione, su questioni del comprensorio, in nome dei Verdi.

Il 20 per cento degli/delle iscritti/e del gruppo comprensoriale può richiedere, con indicazione dell’ordine del giorno, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria. Essa deve essere convocata entro venti giorni e delibera validamente se è presente almeno il 40 %.

Art. 14 — Forum dei Comuni

Il Forum dei Comuni è la piattaforma dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige per lo scambio, il collegamento in rete e lo sviluppo politico comune a livello comunale.

Esso serve in particolare al coordinamento di iniziative intercomunali, allo scambio di esperienze tra i/le rappresentanti eletti/e nonché al rafforzamento e all’ulteriore sviluppo della politica verde nei Comuni.

Il Forum assolve inoltre a un compito formativo, favorendo il trasferimento di conoscenze, la qualificazione e la formazione politica permanente dei/delle suoi/sue componenti.

Fanno parte del Forum tutti/e i/le rappresentanti eletti/e a livello comunale e di circoscrizione, che sono stati/e eletti/e in liste verdi riconosciute o in liste affini ai Verdi. Sono affini ai Verdi le liste che ne condividono i principi.

Il Forum è aperto a tutti/e i/le rappresentanti delle liste verdi riconosciute e delle liste affini ai Verdi e ne favorisce la collaborazione, a prescindere dalla rispettiva forma organizzativa locale.

Il Forum si riunisce almeno tre volte all’anno.

Il Forum elegge un/a portavoce e un/a sostituto/a oppure due co-portavoce con pari diritti. Almeno una delle due persone portavoce deve essere rappresentante eletto/a a livello comunale.

I/le portavoce coordinano il lavoro del Forum, lo rappresentano verso l’esterno e favoriscono lo scambio con gli organi del partito.

Art. 15 — Rappresentanti eletti/e

I/le rappresentanti dei Verdi eletti/e alle diverse elezioni, a tutti i livelli politici, operano liberamente e senza vincolo di mandato di gruppo.

Tutti/e i/le rappresentanti verdi eletti/e sono autorizzati/e, al rispettivo livello politico, a prendere posizione pubblicamente in nome dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige su tutte le tematiche di volta in volta rilevanti.

Tutti/e i/le rappresentanti verdi eletti/e versano, dopo un accordo, un contributo al finanziamento dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige o della lista.

I/le candidati/e e i/le rappresentanti eletti/e si impegnano a rispettare il Codice di autoregolamentazione per le candidature elaborato dalla Commissione parlamentare antimafia e a collaborare lealmente con gli organi del partito, affinché possano essere realizzate le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo nonché della rappresentanza di genere ed equa rispetto alle lingue.

Art. 16 — Collegio di conciliazione e garanzia

Il collegio di conciliazione e garanzia ha il compito di promuovere la conciliazione in caso di controversie all’interno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. Soltanto qualora la conciliazione non sia possibile, esso adotta, nel rispetto del contraddittorio, una decisione definitiva.

Il collegio di conciliazione e garanzia deve giungere a una conciliazione o a una decisione entro tre mesi dalla data in cui è stato adito, o entro sei mesi qualora siano necessarie attività istruttorie.

Il collegio di conciliazione e garanzia è composto da tre membri. Uno di essi è eletto dall’Assemblea provinciale per tre anni e assume il ruolo di presidente. Le parti in controversia nominano ciascuna un membro del collegio: una parte all’atto dell’instaurazione del procedimento, l’altra entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Qualora la seconda parte non nomini un membro del collegio, vi provvede il/la presidente del collegio di conciliazione e garanzia. Il/la presidente non può ricoprire ulteriori cariche all’interno dei Verdi. Il Direttivo provinciale, ove necessario, affianca al collegio un/una giurista; quest’ultimo/a non ha diritto di voto.

Il collegio garantisce la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti. In caso di violazioni dello Statuto e dei regolamenti interni, ciascun/a iscritto/a può proporre ricorso in prima istanza dinanzi al Coordinamento provinciale e in seconda e definitiva istanza dinanzi al collegio. In ogni caso sono garantiti il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

Art. 17 — Revisori/Revisore dei conti

Due revisori/e dei conti sono eletti/e dall’Assemblea provinciale per la durata di tre anni.

I/le revisori/e dei conti hanno il compito di verificare il rendiconto sotto i profili della correttezza e dell’opportunità e di riferirne per iscritto al Coordinamento provinciale.

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza dei partiti politici, nel corso dell’esercizio finanziario un/a revisore/revisora esterno/a iscritto/a all’Albo professionale o una società di revisione verifica: la regolarità della contabilità; la corretta tenuta contabile delle operazioni; la conformità del bilancio di esercizio con le scritture contabili e con le verifiche effettuate, nonché l’osservanza delle disposizioni di legge in materia.

Il/la revisore/revisora esterno/a o la società di revisione redige la relazione prevista dalla legge. Il/la revisore/revisora esterno/a o la società di revisione viene nominato/a dal Direttivo provinciale.

Art. 18 — Finanziamento

Il finanziamento del partito avviene tramite:

  • quote associative;
  • contributi dei/delle rappresentanti eletti/e;
  • donazioni in denaro e in natura;
  • contributi di soggetti pubblici e privati;
  • proventi da pubblicazioni e iniziative varie;
  • mezzi derivanti dal finanziamento ai partiti nonché rimborso delle spese elettorali;
  • prestazioni di lavoro volontario;
  • donazioni e altre liberalità;
  • eredità e legati.

Art. 19 — Criteri per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale

Il/la tesoriere/a provvede annualmente affinché il bilancio finale, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, sia redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili ai partiti politici.

  • Il bilancio finale e il bilancio consolidato sono approvati dal Coordinamento provinciale entro e non oltre il 31 maggio.
  • Il/la tesoriere/a collabora strettamente con il/la Presidente e con il/la capoufficio.
  • Il bilancio di esercizio e la relazione del/della revisore/revisora dei conti o della società di revisione sono pubblicati sul sito internet dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige entro quindici giorni dall’approvazione da parte del Coordinamento provinciale.
  • Il/la tesoriere/a viene eletto/a dal Coordinamento provinciale tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti. Qualora ciò non sia possibile, può essere cooptato/a dall’esterno tra gli/le iscritti/e.
  • Il/la tesoriere/a resta in carica tre anni.
  • In caso di cessazione anticipata dell’incarico del/della tesoriere/a, il Coordinamento provinciale nomina un/una nuovo/a tesoriere/a.
  • Il/la tesoriere/a è responsabile dell’organizzazione del partito negli ambiti dell’amministrazione, del patrimonio e della contabilità.
  • Il/la tesoriere/a è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività che riguardano questioni economiche, finanziarie e patrimoniali ed esercita le proprie funzioni secondo i principi della trasparenza e dell’economicità della gestione nonché dell’equilibrio finanziario.
  • Il/la tesoriere/a è inoltre responsabile dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Si attiene alle disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta vigenti e alle relative norme nazionali di attuazione.

Art. 20 — Scioglimento del partito

Lo scioglimento del partito avviene in un’Assemblea provinciale convocata pubblicamente con tale punto all’ordine del giorno.

Lo scioglimento del partito si intende approvato qualora in tale Assemblea provinciale votino a favore dello scioglimento:

  • una maggioranza di due terzi degli/delle iscritti/e dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, oppure
  • una maggioranza di quattro quinti dei/delle presenti aventi diritto di voto.

In tale caso l’Assemblea provinciale delibera anche in merito al patrimonio del partito, che deve essere destinato a scopi di beneficenza.

Art. 21 — Regolamenti interni e regolamenti di funzionamento

Gli organi del partito possono adottare regolamenti di funzionamento e regolamenti interni per disciplinare le proprie modalità di lavoro.

I regolamenti di funzionamento e i regolamenti interni non possono contrastare con il presente Statuto.

In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dello Statuto.

Art. 22 — Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto ed eventuali modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea provinciale.

Con l’entrata in vigore dello Statuto decadono tutte le cariche e le funzioni non compatibili con il medesimo.

I regolamenti di funzionamento richiamati nel presente Statuto sono adottati o aggiornati dai singoli organi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, qualora le modifiche statutarie rendano necessari degli adeguamenti.

Approvato dall’Assemblea provinciale il 04.06.2026