{"id":28685,"date":"2021-05-20T16:01:52","date_gmt":"2021-05-20T14:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/?p=28685"},"modified":"2021-07-06T08:07:59","modified_gmt":"2021-07-06T06:07:59","slug":"regolamento-edilizio-tipo-illegittimi-i-compiti-e-la-composizione-della-sezione-edilizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/it\/regolamento-edilizio-tipo-illegittimi-i-compiti-e-la-composizione-della-sezione-edilizia\/","title":{"rendered":"Regolamento edilizio tipo: illegittimi i compiti e la composizione della \u201csezione edilizia\u201d?"},"content":{"rendered":"<p>INTERROGAZIONE.<\/p>\n<p>La LP 9\/2018 prevede la possibilit\u00e0 che i comuni istituiscano \u201csezioni differenziate della commissione comunale territorio e paesaggio\u201d, riservando per\u00f2 chiaramente (cfr. art. 4, comma 7) agli stessi comuni il compito e il diritto di definirne la composizione e le competenze.<\/p>\n<p>Il regolamento edilizio tipo approvato dalla Giunta provinciale con Delibera n. 301 del 30.03.2021 riprende questa possibilit\u00e0, definendo per\u00f2 (diversamente da quanto previsto art. 4, comma 7 della LP 9\/2018) in maniera molto dettagliata le competenze urbanistico &#8211; edilizie della commissione maggiore, cio\u00e8 la commissione territorio e paesaggio, e una sorta commissione minore che il regolamento provinciale impone sia la \u201csezione edilizia\u201d.<\/p>\n<p>Il regolamento edilizio tipo, in palese violazione dell&#8217;autonomia regolamentare dei comuni e della stessa legge, arriva per\u00f2 anche a imporre ai comuni la composizione di questa sezione e il suo modus operandi. Il regolamento tipo prevede, con la sola eccezione di Bolzano, che i compiti di questa sezione edilizia vengano assolti dalla commissione comunale per il paesaggio. Per Bolzano la commissione comunale per il paesaggio assolve i compiti di sezione edilizia nei casi in cui \u00e8 richiesta anche l\u2019autorizzazione paesaggistica; per tutti gli altri casi il regolamento tipo prevede per Bolzano una sezione edilizia a s\u00e9 stante, per la cui composizione \u00e8 predeterminata sola la presenza (e presidenza) del sindaco.<\/p>\n<p><strong>Si chiede alla Giunta provinciale:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>A quali principi di corretta composizione di organi tecnici consultivi risponde la &#8211; di fatto \u2013 identit\u00e0 della sezione edilizia con la commissione comunale per il paesaggio?<\/li>\n<li>Nella fattispecie, poich\u00e9 i compiti della sezione edilizia &#8211; nonostante la diversit\u00e0 tematica &#8211; verrebbero come detto assolti dalla commissione paesaggistica, composta da esperti\/e in scienze forestali, in materia di paesaggio e in cultura edilizia, non ritiene la Giunta provinciale che tale commissione per il paesaggio abbia il fragoroso difetto dell&#8217;assenza di un esperto\/a in pianificazione urbanistica e che dunque la sezione edilizia alias commissione per il paesaggio verrebbe in tal modo privata delle competenze necessarie per la valutazione dei progetti?<\/li>\n<li>Ad esempio, come potrebbe \u2013 senza esperto\/a in pianificazione urbanistica \u2013 la sezione edilizia alias commissione per il paesaggio pronunciarsi su temi come l\u2019inserimento nel tessuto urbanistico e la rispondenza ai piani urbanistici, con le conseguenze facilmente immaginabili?<\/li>\n<li>Perch\u00e9 ai fini della corretta gestione del territorio, che pu\u00f2 essere garantita solo grazie all&#8217;apporto di organi consultivi che rispondano a tutte le competenze in gioco, il regolamento tipo non ha proposto una composizione della sezione edilizia ad hoc, con tutte le competenze necessarie, preferendo invece far equivalere la sua composizione a quella di un\u2019altra commissione, nonostante l&#8217;indiscutibile non sovrapponibilit\u00e0 dei compiti?<\/li>\n<li>Il rendere vincolante l\u2019istituzione della sezione edilizia con queste competenze e questa composizione, il regolamento edilizio tipo non viola l&#8217;autonomia regolamentare dei comuni e dunque non \u00e8 palesemente illegittimo?<\/li>\n<li>Non ritiene la Giunta che sia opportuno annullare in autotutela l&#8217;attribuzione di carattere vincolante \u2013 poich\u00e9 non corrispondente a quanto previsto dalla LP 9\/18 &#8211; al regolamento tipo contenuta nel primo punto della parte dispositiva della delibera n. 301 del 30-3-2021, recante l&#8217;approvazione di tale regolamento?<\/li>\n<li>O comunque, non ritiene la Giunta di dover almeno modificare il regolamento edilizio tipo nella parte riguardante la sezione edilizia, i suoi compiti, la sua composizione e la sua sovrapposizione alla commissione comunale per il paesaggio, modificando il testo in coerenza con quanto previsto dalla LP 9\/18, art. 4, comma 7: \u201c7. Il Comune pu\u00f2 prevedere l\u2019istituzione di sezioni differenziate della CCTP, definendone la composizione e le competenze\u201d?<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: right;\">Bolzano, 20.05.2021<\/p>\n<p>Cons. prov.<br \/>\nRiccardo Dello Sbarba<br \/>\nBrigitte Foppa<br \/>\nHanspeter Staffler<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTERROGAZIONE. La LP 9\/2018 prevede la possibilit\u00e0 che i comuni istituiscano \u201csezioni differenziate della commissione comunale territorio e paesaggio\u201d, riservando per\u00f2 chiaramente (cfr. art. 4, comma 7) agli stessi comuni il compito e il diritto di definirne la composizione e le competenze. 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