{"id":28472,"date":"2021-04-09T10:54:50","date_gmt":"2021-04-09T08:54:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/?p=28472"},"modified":"2021-07-06T08:08:09","modified_gmt":"2021-07-06T06:08:09","slug":"regolamento-edilizio-tipo-quali-spazi-di-miglioramento-per-i-comuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/it\/regolamento-edilizio-tipo-quali-spazi-di-miglioramento-per-i-comuni\/","title":{"rendered":"Regolamento edilizio tipo: quali spazi di miglioramento per i comuni?"},"content":{"rendered":"<p>INTERROGAZIONE.<\/p>\n<p>Con Delibera n. 301 del 30.03.2021 la Giunta provinciale ha approvato il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d previsto dall\u2019art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 9 del 2018, \u201cTerritorio e paesaggio\u201d. Tale regolamento deve poi essere deliberato da ciascun Consiglio comunale e da esso dipendono molte decisioni in grado di definire lo sviluppo del territorio comunale e la sua stessa identit\u00e0. E\u2019 dunque un documento fondamentale per il futuro di ogni comune. Per questo, la esigenza presente nella Lp 9\/18 di avere regole omogenee per tutta la Provincia, al fine di evitare disparit\u00e0 di trattamento al varcare di ogni confine comunale, deve essere contemperata con una certa autonomia riconosciuta ai Comuni di fare meglio, se ne hanno la volont\u00e0, rispetto a quanto dettato dal \u201cRegolamento tipo\u201d. Quest\u2019ultimo non dovrebbe impedire disposizioni migliorative di standard urbanistici e paesaggistici, volte a perseguire con pi\u00f9 rigore, coraggio e coerenza gli obbiettivi che la stessa legge provinciale \u201cTerritorio e paesaggio\u201d indica al suo articolo 2, che qui vogliamo citare:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"604\"><strong>Art. 2 (Finalit\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p><strong>(1)<\/strong>\u00a0La presente legge persegue la finalit\u00e0 di garantire:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 alla popolazione un\u2019elevata qualit\u00e0 di vita e di lavoro,<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e rurale con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della Provincia;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle risorse territoriali naturali;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valorizzazione dello spazio pubblico al fine di creare luoghi di incontro dove pu\u00f2 generarsi \u201ccomunit\u00e0\u201d, dove si realizza coesione sociale creando qualit\u00e0 urbana e ambientale;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la protezione dai pericoli naturali e la loro prevenzione;<\/p>\n<p>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019incentivazione della competitivit\u00e0 di tutti i settori economici;<\/p>\n<p>g)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valorizzazione del territorio rurale in considerazione delle esigenze particolari dell\u2019agricoltura e della silvicoltura;<\/p>\n<p>h)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il miglioramento della qualit\u00e0 di vita tramite la disponibilit\u00e0 di servizi di vicinato di qualsiasi tipo e di servizi collettivi essenziali su tutto il territorio;<\/p>\n<p>i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e della qualit\u00e0 insediativa, l\u2019utilizzo efficiente delle aree gi\u00e0 urbanizzate e la promozione di una struttura insediativa compatta per evitare la dispersione edilizia;<\/p>\n<p>j)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la disponibilit\u00e0 di infrastrutture per formazione, cultura e ricreazione;<\/p>\n<p>k)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019incentivazione di abitazioni economicamente accessibili;<\/p>\n<p>l)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il soddisfacimento delle esigenze di mobilit\u00e0 e di comunicazione della popolazione;<\/p>\n<p>m)\u00a0\u00a0\u00a0 il contenimento del consumo di suolo e di energia e l\u2019incentivazione dell\u2019utilizzo di energia da fonti rinnovabili.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 certamente positivo che su alcune scelte il \u201cRegolamento tipo\u201d lasci spazi di scelta ai comuni, come ad esempio in tema di verde o di inquinamento luminoso, anche se anche su questi punti qualche chiarimento in pi\u00f9 serve (e sar\u00e0 oggetto di questa interrogazione). Ma, oltre ai punti lasciati volutamente aperti dalla delibera della Giunta provinciale, l\u2019autonomia dei singoli comuni dovrebbe e potrebbe esercitarsi anche su altri argomenti, sempre con l\u2019esclusiva finalit\u00e0 di perseguire in modo pi\u00f9 efficace gli obbiettivi indicati dalla stessa Legge provinciale n. 9\/18.<\/p>\n<p>Esempi di singoli \u201cRegolamenti edilizi comunali\u201d pi\u00f9 avanzati esistono gi\u00e0 e i comuni che finora se ne erano dotati rischiano di dover fare passi indietro.<\/p>\n<p>Per questo urge un chiarimento su diversi aspetti della citata delibera della Giunta provinciale. Per rendere pi\u00f9 concrete le domande di questa interrogazione, abbiamo fatto un confronto tra quanto prevede l\u2019attuale regolamento edilizio di un comune come Merano e quanto potrebbe consentire in futuro il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Si chiede alla Giunta provinciale:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il comma 5 dell\u2019art. 21 della Lp 9\/18 prevede che la Provincia adotti il Regolamento edilizio tipo \u201c<strong><u>d\u2019intesa con il Consiglio dei Comuni<\/u><\/strong>\u201d. La delibera 301\/2021, che approva il citato \u201cregolamento tipo\u201d, dice che \u201cla Giunta provinciale ha preso visione della bozza di delibera elaborata e trasmessa all\u2019amministrazione provinciale <strong><u>dal Consorzio dei Comuni <\/u><\/strong>della Provincia di Bolzano (\u2026) e rilascia apposita intesa\u201d. Il soggetto dell\u2019intesa, indicato dalla Lp 9\/18 nel \u201cConsiglio dei Comuni\u201d, pu\u00f2 essere considerato equivalente al soggetto \u201cConsorzio dei Comuni\u201d indicato invece nella delibera 301\/21? Se s\u00ec, in base a quale normativa? Se no, il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d approvato con DGP 301\/21 deve essere approvato anche dal \u201cConsiglio dei comuni\u201d, affinch\u00e9 la prevista intesa sia valida e il \u201cRegolamento\u201d non sia esposto a futuri ricorsi?<\/li>\n<li>La Lp 9\/18 prevede che il consiglio comunale delibera il proprio regolamento edilizio &#8220;sulla base (auf der Grundlage)&#8221; del Regolamento edilizio tipo; la delibera n. 301\/2021 dice invece che il Regolamento tipo \u201c\u00e8 vincolante (verbindlich) per i Comuni\u201d, tranne i passaggi lasciati esplicitamente aperti nella delibera stessa. La delibera \u00e8 difforme dalla legge, oppure la Giunta provinciale giudica le espressioni \u201csulla base\u201d e \u201cvincolante\u201d come equivalenti? In questo secondo caso, sulla base di quali considerazioni giuridiche che mettano il \u201cregolamento tipo\u201d (e i conseguenti regolamenti comunali) al riparo da futuri ricorsi?<\/li>\n<li>Il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d approvato dalla Giunta provinciale prevede l\u2019istituzione (ci pare di capire obbligatoria) di una \u201c<strong><u>Sezione edilizia<\/u><\/strong> della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio\u201d, lasciando al comune la facolt\u00e0 di definirne la composizione, ma dettagliando con cura le sue competenze. In quale punto della Lp n. 9\/18 \u00e8 prevista l\u2019istituzione di questa \u201cSezione edilizia della CCTP\u201d? Se il Regolamento tipo fa riferimento all\u2019art. 4 comma 7 della Lp 9\/18, in cui viene detto che \u201cIl Comune pu\u00f2 prevedere l\u2019istituzione di sezioni differenziate della CCTP, definendone la composizione e le competenze\u201d, perch\u00e9 non viene lasciata al comune la decisione sulle eventuali sezioni della CCTP?<\/li>\n<li>L\u2019art. 3 comma 3 del Regolamento tipo parla in italiano di \u201cpresunta parzialit\u00e0\u201d e in tedesco di \u201cBefangenheit\u201d del Presidente della CCTP. I due termini sono diversi, quello italiano molto pi\u00f9 generico, soprattutto se accompagnato dall\u2019aggettivo \u201cpresunta\u201d. Inoltre, non sono citate norme di legge cui fare riferimento per stabilite e gestire questo possibile \u201cconflitto di interessi\u201d. Il tema \u00e8 delicato e a rischio di ricorsi. Vuole la Giunta riformulare questo comma e inserirvi riferimenti a chiare norme di legge?<\/li>\n<li>Il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d definisce \u201cfacoltativo\u201d l\u2019allegato 2, \u201cTutela del verde e degli alberi\u201d. In che senso \u00e8 facoltativo? Il Consiglio comunale pu\u00f2 semplicemente adottarlo o non adottarlo, oppure \u2013 in caso di adozione \u2013 pu\u00f2 modificare il testo proposto al fine di meglio perseguire le finalit\u00e0 indicate dall\u2019art. 2 della Lp 9\/18, ad esempio al punto c), \u201cla tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle risorse territoriali naturali\u201d?<\/li>\n<li>Il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d definisce \u201cfacoltativo\u201d anche l\u2019allegato 5, \u201cDisposizioni in tema di inquinamento luminoso\u201d, ma, al contrario che nel caso del verde, nella delibera 301\/21 (almeno nella versione scaricabile dal sito internet della Provincia) per questa materia non \u00e8 proposto alcun allegato. Ci\u00f2 vuol dire che i comuni possono definire un allegato 5 sull\u2019inquinamento luminoso a propria discrezione?<\/li>\n<li>Vi sono alcuni regolamenti edilizi comunali che dettano norme pi\u00f9 stringenti su alcuni argomenti, perseguendo in modo pi\u00f9 efficace gli obbiettivi fissati all\u2019art. 2 della Lp n. 9\/18. Ad esempio, il regolamento edilizio del comune di Merano prevede che i nuovi edifici siano provvisti al piano terra di un <u>apposito spazio comune<\/u> dedicato a carrozzine e biciclette. Uno spazio privo di barriere architettoniche, collegato al giro-scale e della stessa qualit\u00e0 del resto dell&#8217;edificio. Dal \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d sembra potersi per\u00f2 dedurre che per lo stesso scopo sia in futuro <u>sufficiente una semplice area<\/u>. Chiunque abbia mai sollevato un passeggino su per le rampe delle scale, oppure abbia parcheggiato la bicicletta in un solitario garage sotterraneo a tarda notte, oppure ancora debba mettere in carica il proprio mezzo elettrico, conosce e comprende l&#8217;importanza di uno spazio pubblico e accessibile a tutti i condomini come quello immaginato e prescritto dal regolamento edilizio meranese. Domanda: il consiglio comunale di Merano ha la possibilit\u00e0 di inserire nel proprio nuovo \u201cRegolamento edilizio comunale\u201d la norma finora vigente, che definisce la materia in modo migliorativo rispetto alla previsione del \u201cRegolamento tipo\u201d, perseguendo in modo pi\u00f9 efficace alcuni degli obbiettivi fissati all\u2019art. 2 della Lp n. 9\/18, ad esempio: punto a) \u201cun\u2019elevata qualit\u00e0 di vita\u201d; punto h) \u201cdisponibilit\u00e0 di servizi di vicinato di qualsiasi tipo\u201d? Se il comune non pu\u00f2 inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternativi per mantenerla comunque in vigore?<\/li>\n<li>Gli obbiettivi di qualit\u00e0 della vita citati nella domanda precedente riguardano ad esempio anche i bambini e le bambine. A Merano, chiunque costruisca una casa con pi\u00f9 di cinque appartamenti deve destinare parte dello spazio libero (il 15 per cento) a parco giochi per bambini. Questo d\u00e0 a tutti i bambini della casa un posto dove giocare all&#8217;aperto, compresi quelli che vivono ai piani superiori. Questa regola vale per tutta Merano. Il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d della Provincia, invece, sembra applicare solo il relativo decreto del Presidente della Giunta provinciale, che prevede parchi giochi solo per le strutture con pi\u00f9 di 10 appartamenti e solo per le zone con un piano di attuazione. Questo restringe enormemente il campo d\u2019applicazione, rispetto a un regolamento come quello di Merano. Domanda: anche in questo caso potrebbe il consiglio comunale di Merano trasferire nel suo nuovo regolamento edilizio comunale la norma presente nel suo regolamento attuale? Se il comune non pu\u00f2 inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternativi per mantenerla comunque in vigore?<\/li>\n<li>Altro esempio: il regolamento edilizio del comune di Merano contiene un interessante articolo per incentivare il co-housing, una forma avanzata di modelli abitativi intergenerazionali. Nel \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d non siamo riusciti a trovarne traccia. Domanda: Pu\u00f2 il consiglio comunale di Merano, alla luce del \u201cRegolamento tipo\u201d e al fine di perseguire gli obbiettivi citati all\u2019art. 2 della Lp 9\/18 ( ad esempio: a) \u201celevata qualit\u00e0 di vita\u201d, b) \u201csviluppo sociale\u201d, d) \u201cgenerare comunit\u00e0 dove si realizza coesione sociale creando qualit\u00e0 urbana\u201d\u2026), conservare questa norma anche nel nuovo regolamento edilizio comunale? Se il comune non pu\u00f2 inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternativi per mantenerla comunque in vigore?<\/li>\n<li>I comuni possono prevedere nei propri regolamenti edilizi sanzioni pi\u00f9 alte di quelle previste dal regolamento tipo, ovviamente giustificandolo a maggiore tutela delle proprie caratteristiche, o di situazioni di maggiore sensibilit\u00e0? Per esempio: il regolamento edilizio di Merano disciplina le sanzioni sulla base di tre tipologie di infrazioni edilizie, con un importo pari a \u20ac 900, \u20ac 1.500 o \u20ac 3.000 (ridotte a un terzo in caso di pagamento entro 60 giorni) a seconda della gravit\u00e0 dell\u2019illecito perpetrato. La multa pi\u00f9 alta \u00e8 prevista nei casi in cui si metta a repentaglio l&#8217;incolumit\u00e0 delle persone lasciando nel degrado edifici fatiscenti o non intervenendo su piante malate e a rischio crollo. Il regolamento edilizio proposto dalla Provincia prevede invece per qualsiasi violazione una multa da \u20ac 50 a \u20ac 500 euro (che si riduce a 100 \u20ac in caso di pagamento entro 60 giorni), importi che &#8211; quando ne va della sicurezza delle persone \u2013 potrebbero apparire inadeguati. Domanda: potrebbe il comune di Merano mantenere, almeno per casi pi\u00f9 gravi e giustificati, le sanzioni pi\u00f9 alte previste finora dal suo regolamento edilizio? Se il comune non pu\u00f2 inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternative per mantenerla comunque in vigore?<\/li>\n<li>Esistono norme che alcuni comuni si sono dati ma che non siamo riusciti a trovare nel \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d. Ad esempio, il comune di Merano ha un esauriente articolo sulla regolamentazione delle antenne di trasmissione basato su un decreto del 2013. Pu\u00f2 il consiglio comunale di Merano, alla luce del \u201cRegolamento tipo\u201d, conservare questa norma anche nel nuovo regolamento edilizio comunale? Se il comune non pu\u00f2 inserire nel proprio regolamento edilizio una norma del genere, esistono soluzioni alternative per mantenerla comunque in vigore?<\/li>\n<li>Altro esempio sulla spazzatura. Lo stesso comune di Merano ha regolamentato dove e come devono essere conservati i contenitori dei rifiuti. Pu\u00f2 il comune di Merano, alla luce del \u201cRegolamento tipo\u201d, conservare questo regolamento? Se pu\u00f2 conservarlo, chi per\u00f2 controlla questo regolamento se non la commissione comunale? E\u2019 possibile prevedere questa funzione della CCTP nel futuro regolamento edilizio comunale? Se il comune non pu\u00f2 inserire nel proprio regolamento edilizio una funzione del genere, esistono soluzioni alternative?<\/li>\n<li>In generale, potrebbe un comune inserire nel proprio regolamento edilizio standard pi\u00f9 alti rispetto a quelli previsti dal \u201cRegolamento tipo\u201d? Se s\u00ec, per quali standard potrebbe esercitarsi questa facolt\u00e0?<\/li>\n<li>Entro quale data i comuni devono approvare il proprio Regolamento edilizio comunale?<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Bolzano, 9\/4\/2021<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cons. prov.<\/p>\n<p>Riccardo Dello Sbarba<\/p>\n<p>Brigitte Foppa<\/p>\n<p>Hanspeter Staffler<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTERROGAZIONE. Con Delibera n. 301 del 30.03.2021 la Giunta provinciale ha approvato il \u201cRegolamento edilizio tipo\u201d previsto dall\u2019art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 9 del 2018, \u201cTerritorio e paesaggio\u201d. 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