{"id":27350,"date":"2020-10-12T16:40:52","date_gmt":"2020-10-12T14:40:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/?p=27350"},"modified":"2021-10-20T17:11:00","modified_gmt":"2021-10-20T15:11:00","slug":"kunst-am-bau","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/it\/kunst-am-bau\/","title":{"rendered":"Arte nell&#8217;edilizia pubblica"},"content":{"rendered":"<p>Disegno di legge provinciale n. 62\/20-XVI.<\/p>\n<p>Nel 1949 fu approvata in Italia una legge che prevedeva che le opere pubbliche fossero decorate con opere d&#8217;arte. In particolare, una certa percentuale dei fondi complessivamente disponibili per la<br \/>\ncostruzione dovrebbe essere riservata per opere d&#8217;arte nel relativo progetto. Per questo motivo la legge n. 717\/1949 viene spesso chiamata &#8220;legge 2%&#8221;.<\/p>\n<p>Nel corso degli anni, tuttavia, questo approccio ha subito una serie di modifiche, purtroppo a scapito dei progetti artistici. Ad esempio, la percentuale dell\u2019importo complessivo riservata alle opere d&#8217;arte \u00e8 stata progressivamente ridotta. Inoltre, certi edifici pubblici erano esclusi fin dall&#8217;inizio dalla norma succitata (scuole e universit\u00e0, per citare solo due categorie).<\/p>\n<p>Secondo la Costituzione, dal 2001 l&#8217;applicazione di questa legge \u00e8 di competenza delle Regioni. Spetta a loro creare le condizioni normative per poterla applicare. Al riguardo l&#8217;atto giuridico pi\u00f9<br \/>\nrecente in Alto Adige \u00e8 la legge provinciale n. 16\/2015, che all\u2019articolo 13 definisce le condizioni per l\u2019abbellimento artistico delle opere pubbliche:<\/p>\n<p><em>\u201cLe amministrazioni che provvedono <\/em><em>all\u2019esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del<\/em><br \/>\n<em>primo milione del valore presunto dell\u2019opera pubblica e una quota non superiore all\u2019uno per cento <\/em><em>dell\u2019importo residuo.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Nella legge statale l\u2019abbellimento artistico era ancora obbligatorio. Nella legge provinciale, invece, la parola \u201cpossono\u201d indica che si tratta di un&#8217;aggiunta facoltativa che pu\u00f2 ma non deve essere necessariamente realizzata.<\/p>\n<p>n risposta alla nostra interrogazione consiliare n. 1027 del 21 luglio 2020, abbiamo appreso che negli ultimi anni solo 15 delle 64 opere pubbliche completate sono state abbellite con opere d&#8217;arte.<br \/>\nNella maggior parte dei casi \u00e8 stato investito in opere d&#8217;arte molto meno del 3% del costo totale. Ci\u00f2 equivale quasi a rinunciare a tale arricchimento culturale.<\/p>\n<p>Attualmente, poi, a questo aspetto se ne aggiunge un altro: negli ultimi mesi la crisi dovuta alla Covid19 ha causato gravi difficolt\u00e0 al mondo dell&#8217;arte e della cultura, e le prospettive restano molto negative. Una collaborazione obbligata tra settore edile e artiste ovvero artisti sarebbe, da parte politica, un passo concreto per sostenere e promuovere lo sviluppo artistico, culturale ed economico in Alto Adige. L\u2019arte a completamento delle opere pubbliche \u00e8 un segno visibile della cultura contemporanea e quindi un&#8217;eredit\u00e0 per i posteri.<\/p>\n<p>Per questo motivo proponiamo di modificare l&#8217;articolo 13, comma 1, della legge provinciale n. 16\/2015 sostituendo le parole &#8220;possono&#8221;, &#8220;non superiore al tre per cento&#8221; e \u201cnon superiore all\u2019uno<br \/>\nper cento\u201d con le parole &#8220;devono\u201d, \u201ctra il due e il tre per cento\u201d e \u201cdell\u2019uno per cento\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">BZ, 12. 10. 2020<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Consigliera provinciale<\/p>\n<p>Brigitte Foppa<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disegno di legge provinciale n. 62\/20<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 1<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, \u201cDisposizioni sugli appalti pubblici\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">1. Il comma 1 dell&#8217;articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, \u00e8 cos\u00ec sostituito:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Le amministrazioni che provvedono all\u2019esecuzione di opere pubbliche devono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota tra il due e il tre per cento del primo milione del valore presunto dell\u2019opera pubblica e una quota dell\u2019uno per cento dell\u2019importo residuo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">All&#8217;attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Qui potete scaricare il\u00a0 <a href=\"http:\/\/www2.landtag-bz.org\/documenti_pdf\/idap_619508.pdf\">Parere del Consiglio dei Comuni<\/a> e i nostri <a href=\"http:\/\/1% f\u00fcr Kunst am Bau ist schon zu viel.\">emendamenti<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disegno di legge provinciale n. 62\/20-XVI. 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