{"id":25530,"date":"2020-02-20T11:49:49","date_gmt":"2020-02-20T10:49:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/?p=25530"},"modified":"2021-07-06T08:13:34","modified_gmt":"2021-07-06T06:13:34","slug":"legge-appalti-pubblici-giardino-vescovile-bressanone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/it\/legge-appalti-pubblici-giardino-vescovile-bressanone\/","title":{"rendered":"La legge sugli appalti pubblici e il giardino vescovile di Bressanone"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Disegno di legge 47\/20. Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando nell\u2019autunno 2017 venne posta in trattazione in Consiglio provinciale la legge collegata alla legge di stabilit\u00e0 2018 (legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22) la discussione sul giardino vescovile di Bressanone era in corso ormai da anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco una breve cronistoria: nel 2008 la citt\u00e0 di Bressanone prese in affitto il giardino vescovile. Due anni dopo vennero presentati alla cittadinanza dei progetti che avrebbero trasformato il giardino vescovile in una sede di eventi facendone un\u2019attrazione turistica. Successivamente, per contrastare tali proposte, si form\u00f2 l\u2019iniziativa \u201cProPomarium\u201d che chiedeva una sistemazione e un utilizzo del giardino vescovile meno impattante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Venne poi bandito un concorso di progettazione sulla risistemazione del giardino vescovile. Il progetto vincitore del 2015 degli studi di architettura \u201cfreilich landschaftsarchitektur\u201d e \u201cH\u00f6ller &amp; Klotzner\u201d prevedeva il recupero delle origini storiche del giardino, con frutteti e prati fioriti nonch\u00e9 aree per le manifestazioni. Il progetto, presentato in occasione di un convegno sui frutteti storici di Bressanone, \u00e8 stato descritto come un &#8220;progetto lungimirante, di importanza mitteleuropea&#8221; e ha ottenuto un riconoscimento trasversale grazie a un approccio che teneva conto sia della storia del giardino sia di una sistemazione funzionale, e che aveva costi moderati pari a 2,4 milioni di euro. Si trattava di un cosiddetto concorso di realizzazione corrispondente a un progetto realizzabile. Nel testo del bando di gara si affermava anche che i vincitori sarebbero stati incaricati dell&#8217;ulteriore progettazione non appena si fosse passati alla fase di sistemazione del giardino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo le elezioni amministrative nel 2015 si \u00e8 cambiato rotta e si \u00e8 posto sempre pi\u00f9 l\u2019accento sull\u2019obiettivo di fare del giardino un luogo per eventi, ad esempio realizzando lo spettacolo \u201cl\u2019elefante Soliman\u201d nel labirinto di granoturco. Si \u00e8 contattato l\u2019artista multimediale, di variet\u00e0 e arti circensi nonch\u00e9 autore e progettista di giardini Andr\u00e9 Heller, con l\u2019obiettivo di affidargli lo sviluppo del progetto riguardante il giardino vescovile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel dicembre 2017 il Consiglio comunale di Bressanone ha approvato il progetto &#8220;Wundergarten&#8221; di Andr\u00e9 Heller e nel maggio 2019 ai vincitori del concorso del 2015 sono stati risarciti per la rinuncia al progetto in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, il fatto che il nuovo progettista non sia stato selezionato attraverso un concorso pubblico ha sollevato qualche problema. Certo, \u00e8 vero che la legge sugli appalti pubblici del 2015 (legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, Disposizioni in materia di appalti pubblici) stabilisce, all&#8217;articolo 25, comma 1, che &#8220;le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.\u201d E che &#8211; ai sensi del comma 1b, numero 1 ci\u00f2 vale anche quando \u201clo scopo dell\u2019appalto consiste nella creazione o nell\u2019acquisizione di un\u2019opera d\u2019arte o rappresentazione artistica unica\u201d. Ma tutto questo era originariamente possibile solo nel caso in cui \u201cnon esistano sostituti o alternative ragionevoli e l\u2019assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell\u2019appalto\u201d (l.p. 2015, n. 16, articolo 25, comma 2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa era la situazione nel 2017, quando il disegno di legge collegato alla legge di stabilit\u00e0 (l. p. n. 22\/2017) \u00e8 stato discusso in Consiglio provinciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il consigliere Hans Heiss dei Verdi, originario di Bressanone, nella seduta del Consiglio provinciale del 7 dicembre 2017 ha ricordato con enfasi che il disegno di legge provinciale comprendeva un<br \/>\ncomma problematico per il progetto del giardino vescovile di Bressanone:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cQuesta modifica potrebbe anche servire ad affidare a un artista come Andr\u00e9 Heller l\u2019incarico di <\/em><em>progettazione, sistemazione e realizzazione del <\/em><em>giardino vescovile di Bressanone ed evitare un <\/em><em>ulteriore bando di gara per questo importante progetto della Provincia di Bolzano. Nel caso in questione non stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di euro, ma di almeno 10-15 milioni di euro (e si tratta di una stima prudente). Quindi non \u00e8 solo ipotizzabile ma piuttosto probabile che andando a modificare semplicemente i numeri di un comma della legge sugli appalti pubblici si porti a segno, senza dare troppo nell\u2019occhio, un colpo di ampia portata a favore dell\u2019artista multimediale. In tal caso tuttavia, questa modifica sarebbe una \u201cleggina Heller\u201d e in termini di tecnica legislativa un \u201ccapolavoro di astuzia\u201d nella migliore tradizione Durnwalder\u201d, <\/em>cos\u00ec il cons. Heiss nella seduta del 7 dicembre 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il citato passaggio al comma 4 dell\u2019articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22 prevede effettivamente una semplice modifica dei numeri apparentemente di poco conto: all\u2019articolo 25, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai numeri 2) e 3)\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei numeri 1), 2) e 3) dell\u2019articolo 25, comma 2 della legge provinciale n. 16\/2015 sono specificate le ragioni per cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un determinato operatore economico. Il numero 1) fa riferimento allo scopo dell\u2019appalto che \u201cconsiste nella creazione o nell\u2019acquisizione di un\u2019opera d\u2019arte o rappresentazione artistica unica\u201d.\u00a0 I numeri 2) e 3) riguardano altri motivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, originariamente per poter applicare quanto previsto ai numeri 1) e 2) e poter procedere effettivamente a una procedura negoziata senza previa pubblicazione non dovevano esserci \u201csostituti o alternative ragionevoli\u201d (comma 2). Nel dicembre 2017, modificando semplicemente il numero 1) \u00e8 stata eliminata la necessit\u00e0 di escludere la presenza di un sostituto o un\u2019alternativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo modo le condizioni sopra descritte non riguardavano pi\u00f9 la creazione o l&#8217;acquisizione di un&#8217;opera d&#8217;arte unica. Ed \u00e8 stato quindi possibile spianare la strada per l&#8217;affidamento di servizi artistici e opere d&#8217;arte senza bando di gara e, soprattutto, senza dover indicare alcuna motivazione o condizione. Cos\u00ec \u00e8 stato possibile favorire senza difficolt\u00e0 artisti e artiste, ignorando il principio della leale concorrenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il giardino vescovile di Bressanone la norma sembrava fatta su misura. Ora, il nuovo progetto dell&#8217;artista multimediale Andr\u00e9 Heller, \u00e8 in procinto di essere realizzato, dopo il beneplacito sia da<br \/>\nparte della Consulta museale (anche se si tratta solo di un assenso condizionato) che da parte del Consiglio comunale di Bressanone. Attualmente (al 17 febbraio 2020) manca solo pi\u00f9 l\u2019approvazione della Giunta provinciale. La modifica apportata all\u2019articolo 25, comma 2 della legge provinciale n. 15\/2015, nel dicembre 2017, potrebbe influenzare in maniera significativa questa<br \/>\ndecisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il motivo della modifica della legge sugli appalti pubblici dell&#8217;Alto Adige \u00e8 stato, stando alla relazione accompagnatoria al disegno di legge, l&#8217;auspicato adeguamento agli standard dell&#8217;UE. Infatti, la direttiva UE n. 24 del 2014 regolamenta all&#8217;articolo 32, &#8220;Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione&#8221; la stessa materia. I passaggi importanti sono identici a quelli della legge provinciale sugli appalti pubblici: di conseguenza, gli incarichi di cui ai numeri 2) e 3) possono essere assegnati senza previa pubblicazione solo in assenza di &#8220;sostituti o alternative ragionevoli&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il punto 1) lo scopo dell\u2019appalto consiste &#8220;nella creazione o nell\u2019acquisizione di un\u2019opera d\u2019arte o rappresentazione artistica unica&#8221;; anche la normativa UE prevede l\u2019aggiudicazione senza bando di gara nonostante la presenza di \u201csostituti o alternative ragionevoli\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso concreto si \u00e8 trattato quindi a tutti gli effetti di un adeguamento al diritto UE vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, la suddetta direttiva UE \u00e8 estremamente corposa e contiene considerazioni alquanto dettagliate. Leggendo le motivazioni della direttiva, risulta chiaro che il &#8220;ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva&#8221; dovrebbe costituire un&#8217;eccezione assoluta e non dovrebbe esservi il bench\u00e9 minimo sospetto di arbitrariet\u00e0 o nepotismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella motivazione n. 50 si legge, ad esempio, che si pu\u00f2 affidare un incarico senza previa pubblicazione di un bando di gara soltanto in circostanze del tutto eccezionali. Ci\u00f2 vale effettivamente nel caso di opere d\u2019arte in quanto l\u2019identit\u00e0 dell\u2019artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell\u2019opera d\u2019arte stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019unicit\u00e0 o esclusivit\u00e0 \u2013 secondo la succitata direttiva UE \u2013 deve essere un\u2019esclusivit\u00e0 oggettiva. Solo in presenza di un\u2019oggettivit\u00e0 assoluta \u00e8 consentito in casi eccezionali soprassedere a una gara pubblica. La succitata normativa UE stabilisce come criterio fondamentale che la situazione di esclusivit\u00e0 non deve essere stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E proprio questo punto che non viene rispettato nel caso del giardino vescovile. La situazione di esclusivit\u00e0 \u00e8 stata infatti creata per poter ricorrere all\u2019artista prescelto. E il tutto senza alcun bando di gara. Il giardino vescovile di Bressanone non \u00e8 intrinsecamente legato all&#8217;identit\u00e0 di Andr\u00e9 Heller. Affidargli l\u2019incarico di risistemare il giardino vescovile senza indire un concorso \u00e8 in contraddizione con il diritto comunitario vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questo motivo la presentatrice del disegno di legge intende integrare la legge sugli appalti pubblici del 2015 in modo tale da reintrodurre per i numeri 2), 3) E 1) la condizione secondo cui per<br \/>\npoter procedere a una procedura negoziata anche senza previa pubblicazione di un bando di gara non vi debbano essere \u201csostituti o alternative ragionevoli&#8221; (LG 2015, n. 16, articolo 25, comma 2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 significa che la condizione di &#8220;sostituti o alternative ragionevoli&#8221; va applicata sia alla creazione o all&#8217;acquisizione di un&#8217;opera d&#8217;arte unica, sia alle due situazioni descritte ai numeri 2) e 3). In questo modo la legge sugli appalti pubblici dell&#8217;Alto Adige sar\u00e0 conforme al diritto comunitario vigente e la Provincia di Bolzano far\u00e0 un passo avanti in termini di correttezza e trasparenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il presente disegno di legge si intende quindi ampliare l\u2019orizzonte dell&#8217;articolo 25 della legge provinciale &#8220;Disposizioni sugli appalti pubblici&#8221;:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il disegno di legge consiste in un unico articolo sostitutivo dell\u2019articolo 25, comma 2, della legge provinciale n. 16\/2015, che stabilisce quanto segue: \u201c2. Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l\u2019assenza di concorrenza non \u00e8 il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell\u2019appalto.\u2019\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale misura si integrano le disposizioni della legge provinciale n. 16\/2015. Di conseguenza, sar\u00e0 possibile evitare un bando di gara nel caso di creazione o acquisizione di un&#8217;opera d&#8217;arte unica o<br \/>\ndi una performance artistica unica solo se non vi sono sostituti o alternative ragionevoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec facendo, la presentatrice del disegno di legge intende escludere norme ad personam e garantire un concorso creativo, a priori equo e accessibile a tutti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Consigliera provinciale<br \/>\nBrigitte Foppa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disegno di legge 47\/20. 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