{"id":21278,"date":"2019-08-01T14:37:39","date_gmt":"2019-08-01T12:37:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/?p=21278"},"modified":"2021-07-06T08:15:02","modified_gmt":"2021-07-06T06:15:02","slug":"cessione-abd-con-un-solo-partecipante-che-gara-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.verdi.bz.it\/it\/cessione-abd-con-un-solo-partecipante-che-gara-e\/","title":{"rendered":"Cessione ABD: con un solo partecipante, che gara \u00e9?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">INTERROGAZIONE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come noto, al bando di gara per la dismissione dell&#8217;intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia nella societ\u00e0 ABD airport Spa si \u00e8 presentato un solo acquirente, la societ\u00e0 ABD Holding Srl, che ha offerto la cifra messa a base d&#8217;asta, cio\u00e8 3,8 milioni di euro. Si \u00e8 dunque trattato di una gara con offerta unica, in sostanza senza concorrenza. In questi casi la normativa prevede la possibilit\u00e0 (quando non l&#8217;obbligo) per la Pubblica Amministrazione di indire di nuovo la gara in modo da avere una pluralit\u00e0 di offerte e grazie alla concorrenza ottenere un risultato migliore per l&#8217;interesse pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per spiegare questa tesi facciamo un breve escursus giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attuale <strong>Codice dei contratti pubblici<\/strong> (<strong>d.lgs. n. 50\/2016<\/strong>) non reca alcuna previsione espressa. Il Codice &#8211; sul punto &#8211; prevede in senso ampio la <strong>possibilit\u00e0 per le stazioni appaltanti di \u201c\u2026 non procedere all&#8217;aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente<\/strong> o idonea in relazione all&#8217;oggetto del contratto. Tale facolt\u00e0 deve essere indicata espressamente nel <strong>bando di gara<\/strong> o nella lettera di invito\u201d (<strong>art. 95, comma 12<\/strong> che riprende la precedente disposizione dell\u2019<strong>art. 81, comma 3 <\/strong>del vecchio Codice n. 163\/2006).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, il medesimo <strong>art. 95, comma 1<\/strong>, stabilisce che i<strong> criteri di aggiudicazione \u201c\u2026 garantiscono la possibilit\u00e0 di una concorrenza effettiva\u201d.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quadro normativa si completa se consideriamo che ancora che oggi vige l\u2019<strong>art. 69 del R.D. n. 827\/1924<\/strong>; tale disposizione, infatti, non risulta formalmente abrogata (cfr. in particolare, l\u2019art. 256 del d.lgs. n. 163\/2006; e l\u2019art. 217 del d.lgs. n. 50\/2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, sulla base dell\u2019<strong>art. 69, la gara <\/strong><b>\u201c\u2026\u00a0<\/b><em><b>\u00e8\u00a0dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due (di offerte, ndr), <\/b><\/em><em>salvo il caso in cui l&#8217;amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell&#8217;avviso d&#8217;asta, che, tenendosi l&#8217;asta <\/em><strong>coi sistemi delle offerte segrete<\/strong><em>, si procede all&#8217;aggiudicazione anche se venga <\/em><strong>presentata una sola offerta<\/strong><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale norma costituisce espressione di un principio generale a presidio dell\u2019<strong>evidenza pubblica <\/strong>per consentire alle <strong>stazioni appaltanti<\/strong> la selezione del migliore contraente attraverso un effettivo confronto concorrenziale tra pi\u00f9 offerenti, possibile soltanto in presenza di una <strong>pluralit\u00e0 di partecipanti alla gara<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sostanza, richiamando le disposizioni del vigente Codice e leggendole in combinato disposto con l\u2019<strong>art. 69 del R.D. n. 827<\/strong>, appare ammissibile per il committente \u2013 ma solo a condizione che preveda espressamente nel bando la relativa opzione \u2013 riservarsi la facolt\u00e0 di procedere ugualmente all&#8217;<strong>aggiudicazione<\/strong> nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al contrario, laddove il bando nulla stabilisce, la <strong>Stazione appaltante<\/strong> non potr\u00e0 affidare l\u2019appalto al <strong>soggetto offerente nel caso<\/strong> in cui sia stata presentata una sola offerta, avendo partecipato alla gara un solo concorrente: <b>in questo caso non \u00e8 possibile procedere all&#8217;aggiudicazione, a meno che \u2013 come gi\u00e0 spiegato \u2013 tale facolt\u00e0 non sia stata preventivamente e diversamente stabilita nella disciplina di gara<\/b> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza 6\/5\/2008 n. 2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, la scelta finale dovr\u00e0 essere improntata al rispetto dei principi che governano <strong>l\u2019azione amministrativa,<\/strong> tra cui l\u2019<strong>economicit\u00e0<\/strong> (la gara rappresenta un costo), la <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> ed <strong>adeguatezza<\/strong> in rapporto alle caratteristiche del caso concreto, nonch\u00e9 la <strong>ragionevolezza<\/strong> (cfr. anche, Parere Anac n. 184 del 20 ottobre 2015) e la <strong>protezione dell\u2019affidamento dei terzi<\/strong>, da tradurre in seno al provvedimento mediante congrua motivazione che abbia come fine ultimo la protezione dell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Per questo motivo si chiede alla Giunta provinciale:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel bando di gara in oggetto, era prevista una clausola esplicita in cui la Provincia si riservava la \u00e8 possibilit\u00e0 di assegnare la gara stessa anche in presenza di un solo offerente (ad es. con una clausola di rito del tipo: <em>\u201c<\/em><strong>la stazione appaltante<\/strong><em> si riserva la pi\u00f9 ampia facolt\u00e0 di procedere all&#8217;aggiudicazione\u00a0nel caso di una sola offerta\u201d)?<\/em><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se questa clausola c&#8217;era, in quale punto esattamente e con quale dizione?<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se questa clausola non era compresa nel bando in oggetto, per quali motivi la gara \u00e8 stata ugualmente assegnata, pur in presenza di una sola offerta e dunque in pratica senza concorrenza?<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La scelta di assegnare comunque la gara anche in presenza di un solo efferente \u00e8 stata motivata in qualche modo? Se s\u00ec, come \u00e8 stata motivata e in quale atto risulta tale motivazione?<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se l&#8217;assegnazione nonostante un solo offerente non \u00e8 stata in alcun modo motivata, e mancava nel bando la clausola sulla facolt\u00e0 di assegnare anche in presenza di un solo offerente, che cosa rende la procedura giuridicamente garantita <strong>da possibili obiezioni di illegittimit\u00e0?<\/strong><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In aggiunta: Se l&#8217;assegnazione nonostante un solo offerente non \u00e8 stata in alcun modo motivata, e mancava nel bando la clausola sulla facolt\u00e0 di assegnare anche in presenza di un solo offerente, che cosa rende la procedura giuridicamente garantita <strong>da possibili obiezioni sul fatto che la mancata concorrenza abbia impedito di valorizzare al meglio il patrimonio messo all&#8217;asta<\/strong> con un conseguente danno erariale per la Provincia?<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: right;\">Bolzano, 1 agosto 2019<\/p>\n<p><strong>Cons. prov.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Riccardo Dello Sbarba<\/strong><\/p>\n<p><strong>Brigitte Foppa<\/strong><\/p>\n<p><strong>Hanspeter Staffler<\/strong><\/p>\n<p>Qui potete scaricare la <a href=\"http:\/\/www2.landtag-bz.org\/documenti_pdf\/idap_570102.pdf\">risposta<\/a> della giunta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTERROGAZIONE. 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