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INTERROGAZIONE.

La LP 9/2018 prevede la possibilità che i comuni istituiscano “sezioni differenziate della commissione comunale territorio e paesaggio”, riservando però chiaramente (cfr. art. 4, comma 7) agli stessi comuni il compito e il diritto di definirne la composizione e le competenze.

Il regolamento edilizio tipo approvato dalla Giunta provinciale con Delibera n. 301 del 30.03.2021 riprende questa possibilità, definendo però (diversamente da quanto previsto art. 4, comma 7 della LP 9/2018) in maniera molto dettagliata le competenze urbanistico – edilizie della commissione maggiore, cioè la commissione territorio e paesaggio, e una sorta commissione minore che il regolamento provinciale impone sia la “sezione edilizia”.

Il regolamento edilizio tipo, in palese violazione dell’autonomia regolamentare dei comuni e della stessa legge, arriva però anche a imporre ai comuni la composizione di questa sezione e il suo modus operandi. Il regolamento tipo prevede, con la sola eccezione di Bolzano, che i compiti di questa sezione edilizia vengano assolti dalla commissione comunale per il paesaggio. Per Bolzano la commissione comunale per il paesaggio assolve i compiti di sezione edilizia nei casi in cui è richiesta anche l’autorizzazione paesaggistica; per tutti gli altri casi il regolamento tipo prevede per Bolzano una sezione edilizia a sé stante, per la cui composizione è predeterminata sola la presenza (e presidenza) del sindaco.

Si chiede alla Giunta provinciale:

  1. A quali principi di corretta composizione di organi tecnici consultivi risponde la – di fatto – identità della sezione edilizia con la commissione comunale per il paesaggio?
  2. Nella fattispecie, poiché i compiti della sezione edilizia – nonostante la diversità tematica – verrebbero come detto assolti dalla commissione paesaggistica, composta da esperti/e in scienze forestali, in materia di paesaggio e in cultura edilizia, non ritiene la Giunta provinciale che tale commissione per il paesaggio abbia il fragoroso difetto dell’assenza di un esperto/a in pianificazione urbanistica e che dunque la sezione edilizia alias commissione per il paesaggio verrebbe in tal modo privata delle competenze necessarie per la valutazione dei progetti?
  3. Ad esempio, come potrebbe – senza esperto/a in pianificazione urbanistica – la sezione edilizia alias commissione per il paesaggio pronunciarsi su temi come l’inserimento nel tessuto urbanistico e la rispondenza ai piani urbanistici, con le conseguenze facilmente immaginabili?
  4. Perché ai fini della corretta gestione del territorio, che può essere garantita solo grazie all’apporto di organi consultivi che rispondano a tutte le competenze in gioco, il regolamento tipo non ha proposto una composizione della sezione edilizia ad hoc, con tutte le competenze necessarie, preferendo invece far equivalere la sua composizione a quella di un’altra commissione, nonostante l’indiscutibile non sovrapponibilità dei compiti?
  5. Il rendere vincolante l’istituzione della sezione edilizia con queste competenze e questa composizione, il regolamento edilizio tipo non viola l’autonomia regolamentare dei comuni e dunque non è palesemente illegittimo?
  6. Non ritiene la Giunta che sia opportuno annullare in autotutela l’attribuzione di carattere vincolante – poiché non corrispondente a quanto previsto dalla LP 9/18 – al regolamento tipo contenuta nel primo punto della parte dispositiva della delibera n. 301 del 30-3-2021, recante l’approvazione di tale regolamento?
  7. O comunque, non ritiene la Giunta di dover almeno modificare il regolamento edilizio tipo nella parte riguardante la sezione edilizia, i suoi compiti, la sua composizione e la sua sovrapposizione alla commissione comunale per il paesaggio, modificando il testo in coerenza con quanto previsto dalla LP 9/18, art. 4, comma 7: “7. Il Comune può prevedere l’istituzione di sezioni differenziate della CCTP, definendone la composizione e le competenze”?

Bolzano, 20.05.2021

Cons. prov.
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Die Grünen von Leifers legen eine Tagesordnung vor, die heute Abend im Leiferer Gemeinderat behandelt wird. Die Grüne Landtagsfraktion unterstützt das Vorhaben der Grünen Gemeinderatsfraktion von Leifers.

Die Gemeinde Leifers hat die Prozedur eingeleitet um den Landschaftsplan der Gemeinde abzuändern und somit die Möglichkeit einer Verlängerung der Flughafenpiste zu verhindern. Diese Prozedur ist im Raumordnungsgesetz der Provinz Bozen vorgesehen und beinhalten unter anderem folgende Vorgehensweise: die Veröffentlichung, die Sammlung von Einwänden, die Analyse der vorgelegten Vorschläge der zuständigen Landesämter sowie der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung bis hin zur Entscheidung der Landesregierung.
Gestern hat jedoch die Landesregierung in aller Eile den Vorschlag der Gemeinde Leifers zurückgewiesen, ohne dass besagte Vorgehensweise stattgefunden hätte. Die Landesregierung hat den Vorschlag als „unzulässig“ abgewiesen, offensichtlich aufgrund eines Gutachtens des Rechtsamts. So eine „präventive Zurückweisung“ ist vom Gesetz in dieser Form nicht vorgesehen und steht im Gegensatz zu den Normen des Raumordnungsgesetzes, indem es einer Gemeinde das gute Recht verweigert, einen Vorschlag auszuarbeiten und diesen der vorgesehenen Prozedur zu unterziehen.
Die Grüne Landtagsfraktion unterstützt diesen Beschlussantrag, eingebracht von der Grünen Liste Leifers, ausdrücklich und erhofft sich, dass er angenommen wird. Die Gemeinde Leifers muss in ihrem Kampf für die Respektierung des Volkswillens, welcher im Referendum 2016 zum Ausdruck kam, unterstützt werden. 70% der Bevölkerung haben damals jeglichem Ausbau des Flughafens ein eindeutiges nein erteilt.

Für die Grünen im Gemeinderat von Leifers
Giorgio Zanvettor

Für die Grüne Landtagsfraktion
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler

Im Anhang die besagte Tagesordnung.