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Immigrati: Durnwalder non dice la verità

Bolzano, 22 gennaio 2013

Il Presidente: “non cambia nulla”. Balle. La sentenza della Corte Costituzionale è immediatamente esecutiva. Per i sussidi economico-sociali e per il diritto allo studio non servono più i 5 anni di residenza. Una decisione di giustizia ed equità su cui la Provincia non può né trattare né ricorrere: è già in vigore.

Ieri, commentando la sentenza della Corte Costituzionale del 18 gennaio scorso, Durnwalder ha detto che “non cambia nulla” e che “bisognerà trattare con Roma”.
Tutte balle!

Infatti:

  1. La sentenza della Corte Costituzionale è inappellabile e immediatamente esecutiva: essa si applica d’ora in poi e anche retroattivamente a tutti i procedimenti ancora aperti (domande inevase, ricorsi ecc…)
  2. La sentenza della Corte è chirurgica: elimina i commi contrari alla Costituzione, lasciando intatto il resto della “Legge provinciale sull’integrazione” (nr. 12 del 2011).

La Corte Costituzionale ha di fatto modificato la “Legge provinciale sull’integrazione”, che dunque resta pienamente vigore, priva però dei commi discriminatori ed anticostituzionali che la Consulta ha cancellato. Tale intervento riguarda anche altre leggi provinciali sulle stesse materie.

In particolare:

  1. Per accedere alle “prestazioni di assistenza sociale di natura economica” non serve più “un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza”, ma solo la “dimora stabile in provincia di Bolzano”. Ciò in seguito alle modifiche disposte dalla Corte agli articoli 1 (comma 3) e 10 (commi 2 e 3) della legge provinciale “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (nr. 12 del 2011).
  2. Anche per accedere alle varie provvidenze per il diritto allo studio, compreso quello universitario, è sufficiente la “dimora stabile in provincia di Bolzano”. Ciò in seguito alle modifiche disposte dalla Corte all’articolo 14 (commi 3 e 5) della legge provinciale sull’ “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (nr. 12 del 2011), all’articolo 3 della legge provinciale sull’ “Assistenza scolastica” (nr. 7 del 1974), all’articolo 2 della legge provinciale sul “Diritto allo studio universitario” (nr. 9 del 2004) e all’articolo 2 delle legge provinciale sull’“Incentivazione della conoscenza delle lingue” (nr. 5 del 1987).
  3. Che cosa significa “dimora stabile” lo stabilisce il Codice Civile e il Regolamento Anagrafico (che è un DPR): certamente vi rientrano tutte le persone che hanno la residenza anagrafica in un comune della provincia di Bolzano. L’unico spazio di discussione la Provincia lo potrebbe avere sui criteri di riconoscimento della “dimora stabile” a chi ha una residenza anagrafica altrove, ma ha lavoro, domicilio e famiglia in provincia di Bolzano e dunque potrebbe dimostrare di avere qui la sua “dimora stabile”.
  4. Sui ricongiungimenti familiari, la Corte ha cancellato le norme provinciali, più restrittive, stabilendo che valgono quelle statali, più generose nel consentire alle famiglie di ricongiungersi.

Su tutti questi punti noi Verdi avevamo avvertito la maggioranza Svp-Pd e presentato proposte di modifica che, se fossero state accolte, avrebbero risparmiato alla Giunta provinciale la figuraccia di essere condannata per aver violato – dice la Corte – l’articolo 3 della Costituzione, quello che dice che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”

La Provincia eviti ulteriori polemiche e si attrezzi come deve a rispettare il diritto e la Costituzione.

Riccardo Dello Sbarba
Hans Heiss

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